POS. V Prot._______________/188.02.11

OGGETTO: Ente Parco XXXX. Comodato d'uso di automezzo di proprietà dell'Ente. Responsabilità per danni.


ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -
Dipartimento Territorio e Ambiente
Protezione patrimonio naturale
PALERMO



1. Con nota prot. n. 49231 del 16 agosto 2002 codesto Dipartimento ha sottoposto allo Scrivente, ai sensi dell'art.32, quinto comma, l.r. 7 marzo 1997, n.6, come sostituito dall'art.20, l.r. 26 marzo 2002, n.2, la richiesta di parere dell'Ente Parco XXXX, inoltrata allo stesso con nota prot. n.6661 del 17 ottobre 2001, allegata a quella che si riscontra e che qui di seguito si rappresenta.
A' termini della convenzione stipulata con l'associazione naturalistica siciliana YYYY e con KKKK Comitato Regionale, per la realizzazione e gestione di campi di volontariato finalizzati all'avvistamento ed alla prevenzione incendi nel Parco XXXX per l'anno 1995, l'Ente Parco in questione consegnava, tra l'altro, un autocarro Land Rover, di sua proprietà, alle predette associazioni, convenendo con le parti che "l'usuario avrebbe fatto uso diligente dei mezzi...sì da evitare il danneggiamento, e pur tuttavia l'usuario veniva dispensato dal prestare garanzia per i materiali e le attrezzature concessi in comodato".
Durante lo svolgimento della campagna antincendi, il predetto automezzo, condotto dal responsabile del campo di JJJJ, usciva fuori strada, riportando ingenti danni; lo stesso veniva recuperato a cura e spese dell'Ente Parco.
Con delibera n.168 del 19.06.1996, il Comitato Esecutivo dell'Ente Parco riconosceva che le cause dell'incidente "erano da imputare al maltempo, escludendo qualsiasi incuria da parte del conducente del mezzo".
Ciò posto, dal carteggio intercorso tra l'Ente e l'associazione YYYY, dettagliatamente riferito nella nota dell'Ente stesso, emerge in sintesi quanto segue:
- l'Ente Parco, nell'avanzare una richiesta di risarcimento dei danni alle Associazioni in parola, si è dichiarato disposto a concordare "anche un pagamento diluito nel tempo...";
- l'associazione YYYY (dichiaratasi la sola responsabile dei materiali forniti dall'Ente, non avendo mai svolto la KKKK Comitato Regionale Siciliano ruoli operativi nei campi antincendio) pur ritenendo, in assenza di dolo o colpa della stessa in merito all'incidente, di non dovere rispondere dei relativi danni, ha manifestato la propria disponibilità, ai fini della definitiva chiusura del contenzioso, al pagamento in via transattiva della metà dell'importo stimato dei danni subiti dall'automezzo.
L'Ente Parco ha richiesto l'avviso dello Scrivente, ex art. 32, 5° comma, l.r. n.6/97 e succ. mod., in ordine alla percorribilità della predetta proposta dell'associazione YYYY, sulla quale ha manifestato la propria disponibilità.
Codesto Assessorato non ha espresso il proprio orientamento in merito.

2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
A norma dell'art. 1804, c.c. il comodatario è tenuto alla custodia ed alla conservazione della cosa ricevuta in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia.
L'obbligo di conservazione consiste nel mantenere il bene nel suo stato originario -salvo il naturale deterioramento per l'uso- provvedendo alla sua ordinaria manutenzione e, all'occorrenza anche alle misure e alle spese di carattere straordinario, salvo il rimborso ex art.1808, comma 2°, c.c.
Ne deriva, ad esempio, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza, che "il conducente di un automezzo altrui ne assume l'obbligazione accessoria della custodia, il cui specifico contenuto è la difesa dell'integrità del veicolo dal danneggiamento che possa derivare da fatto proprio o altrui" (cfr. App. Napoli, 14 dicembre 1965, Paolone c. Colagiovanni, in Dir. e giur., 1967, 130).

Ora, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dall'art.1804, c.c. cit. -inadempimento che per comune dottrina deve essere grave- , il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno (v. art.1804, 3° c.).
Il comodatario è tenuto al risarcimento del danno secondo le regole generali, salvo quanto specificamente previsto dagli artt.1805 ("Perimento della cosa"), 1806 ("Stima") e 1807 ("Deterioramento per effetto dell'uso").
Tali articoli disciplinano la responsabilità del comodatario per il perimento e il deterioramento della cosa comodata.
Dal combinato disposto delle citate norme, limitatamente a quel che in questa sede interessa, deriva quanto segue:
- in caso di perimento e deterioramento della cosa comodata, il comodatario non è responsabile se prova che tali eventi derivano dall'uso pattuito o normale della cosa, o se comunque non sono a lui imputabili;
- il perimento fortuito (e la norma va estesa secondo la dottrina al deterioramento: così Luminoso, voce Comodato/diritto civile, in E.G.I., 1988), oltre che nel caso in cui il comodatario si sia assunto volontariamente il rischio o abbia colposamente esposto al fortuito la cosa, è in ogni caso a carico dello stesso, "se la cosa perisce per caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria" (v. art.1805, 1° c.);
- la responsabilità per perimento a carico del comodatario è più rigorosa nel caso in cui egli usi della cosa comodata per un uso diverso da quello consentito o per un tempo maggiore di quello previsto nel contratto (ipotesi di cui al comma 2° dell'art.1805, c.c., da estendere al deterioramento: dottr. ult. cit.): il comodatario risponde in ogni caso, anche per il fortuito, a meno che non provi che la cosa sarebbe ugualmente perita anche se non l'avesse usata oltre i limiti contrattuali o se l'avesse restituita nel termine fissato;
- nel caso, poi, di comodato c.d. stimato (art.1806, c.c.), il perimento della cosa è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Da quanto detto, si evince fondamentalmente che, di regola, il comodatario non risponde del fortuito, che lo esonera da ogni responsabilità.
Ciò risponde alla ratio del contratto: non si può concedere l'uso di una cosa senza sopportarne le conseguenze (Brunori, Comodato, p.27; v. anche De Martino, Commentario teorico-pratico al codice civile, Ed. Pem, p.61), le quali, peraltro, non soltanto riguardano il naturale e normale logorio, ma anche qualsiasi evento che possa ricondursi all'uso consentito.
Ciò, certo, non toglie che il comodatario dovrà provare, anche nel silenzio del contratto, di essersi diligentemente attenuto alle regole tecniche di comune accezione (o specifiche se trattasi di cosa il cui uso comporta una particolare competenza), perché è da presumersi che l'inosservanza di quelle regole, anche quando non si concretizzi in una causa diretta ed efficiente del danno, possa quanto meno favorire o accelerare il normale deterioramento della cosa.

Tornando alla questione che ci occupa, va ricordato che ogni indagine di fatto ed ogni apprezzamento in ordine alle circostanze e modalità della fattispecie sono rimessi in concreto alla valutazione dell'Amministrazione interessata ed esulano dalle competenze di questo Ufficio.
Pur tuttavia, non può non rilevarsi che, ove i fatti rimangano confermati nei termini esposti dall'Ente Parco, l'incidente occorso all'automezzo in questione verrebbe ad integrare, alla luce del ricordato quadro normativo di riferimento, un caso di deterioramento fortuito non imputabile al comodatario.
Da quanto riferito, peraltro, sembra pure che la convenzione, intercorsa tra l'Ente Parco e l'associazione in parola, non prevedeva un accollo del rischio in capo al comodatario.
In proposito va ricordato, infatti, per completezza, che tutte le norme richiamate possono essere derogate dalle parti (con il limite di cui all'art.1229 c.c.), le quali possono distribuire diversamente tra loro anche il rischio del perimento e del deterioramento fortuito; un patto di accollo al comodatario di tale rischio è presunto anzi, come accennato, dalla stessa legge, salva prova contraria, nella stima delle cose ai sensi dell'art.1806 c.c.(così, A.Luminoso, cit.).
Tutto ciò premesso, non ci si esime dal rilevare che la proposta transattiva dell'associazione YYYY, oltre a non incontrare ostacoli giuridici di sorta, parrebbe anzi economicamente conveniente per l'Amministrazione, fermo restando che i termini concreti del contratto sono rimessi, per competenza, alla stessa.

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A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, si ritiene che il presente parere riguardi fattispecie in ordine alla quale potrebbe determinarsi una potenziale controversia.
Pertanto lo Scrivente non diffonderà il presente parere sulla banca dati "FoNS", a meno che l'Amministrazione in indirizzo sia di diverso avviso e ne autorizzi la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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