POS. II Prot._______________/185.11.2002

OGGETTO: Competenze del Corpo Forestale della Regione Siciliana in materia di antincendio.


ASSESSORATO REGIONALE Agricoltura e Foreste
Dipartimento Foreste
Area Affari Legali e Contenzioso
PALERMO


1. Con nota n. 19477 del 5 luglio 2002, pervenuta allo scrivente il successivo 12 agosto, codesto Dipartimento pone una problematica concernente la ripartizione di competenze tra organi statali e regionali, in materia di spegnimento degli incendi.
La problematica è sorta poiché il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di XXXX, interpretando la normativa recata dalla legge regionale 6 aprile 1996, n.16 e dalla legge 21 novembre 2000, n.353, ha comunicato all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di XXXX, che tutte le segnalazioni di incendio di "vegetazione" sarebbero state smistate, per competenza, all'I.R.F medesimo, a prescindere che si tratti di incendi boschivi, giardini urbani, aree agricole, aree verdi private ecc.
Sul punto, codesto Dipartimento, in sintonia con l' I.R.F interessato, ritiene che non sussista un adeguato supporto normativo alle tesi sostenute dal Comandante dei Vigili del fuoco e che la legge 353/2000, non può essere interpretata nel senso di aver fatto venir meno ogni competenza dei Vigili del fuoco in materia di incendi alla vegetazione, facendola transitare "ipso iure" in capo al Corpo Forestale regionale.

2. Sulla problematica in oggetto, lo scrivente non può che condividere l'orientamento manifestato da codesto Dipartimento nella nota che si riscontra.
Il Corpo Forestale svolge, nell'ambito della Regione Siciliana, gli stessi compiti svolti in ambito nazionale dal Corpo Forestale dello Stato. L'articolo 34,comma 2°, della L.R. 29.12.1975,n.88, ha istituito, in seno al Corpo forestale, il "servizio antincendi boschivi cui è affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi...". La legge regionale 19 agosto 1999,n.13, art. 1 (di modifica dell'art. 4 della L.R. 16/96) dà la definizione di bosco e di tutto ciò che deve intendersi assimilato al bosco. Non si dubita, quindi, che sussiste una competenza primaria, ma non esclusiva, del Corpo forestale della Regione per quel che concerne gli incendi boschivi, sia pure nell'ampia accezione del termine, come normativamente precisato.
E' vero, altresì, che con l'art. 33 della L.R. 16/96, il legislatore regionale ha disposto che la "Regione" esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della "vegetazione", ma ciò non comporta automaticamente l'individuazione del Corpo forestale quale unico organismo cui è demandata la lotta a qualsivoglia incendio di vegetazione; va, infatti, chiarito che nell'ambito della L.R. 16/96, tutte le volte che il legislatore regionale ha attribuito una competenza in via primaria al Corpo forestale, lo ha espressamente indicato (vedi artt. 8,11,12,45..).
In ogni caso, l'assunzione di competenze da parte della Regione, in nessun modo può essere interpretato nel senso di esonerare il Corpo dei Vigili del fuoco dalle proprie competenze e responsabilità istituzionali. Né a diversa conclusione si perviene esaminando la legge 21.11.2000,n.353.
La legge appena citata, nel definire (art.2) cosa debba intendersi per incendio boschivo, e cioè "un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate...oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree", impone alle Regioni, (anche a quelle a statuto speciale, dal momento che le disposizioni ivi contenute sono definite principi fondamentali dell'ordinamento), il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali avvalendosi oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi "di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco..."
In conclusione, come già rilevato, né la legge statale, né le norme regionali devolvono esclusivamente al Corpo forestale la competenza allo spegnimento degli incendi boschivi e di vegetazione né escludono in alcun modo la competenza "istituzionale" del Corpo dei Vigili del fuoco. Al contrario, impongono un coordinamento tra i vari organismi interessati e quindi la problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio, può trovare soluzione con un accordo di programma che consenta una intesa tra la Regione, il Corpo Forestale, il Corpo dei Vigili del fuoco ed ogni altro organismo anche volontario, secondo quanto espressamente disposto dagli artt. 1,co 3 e 7, co 3 e ss. Della legge 353/2000.



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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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