POS. II Prot._______________/184.02.11

OGGETTO: Consorzi A.S.I . Determinazione indennità Organi consortili.



Assessorato Regionale Industria
Servizio Affari giuridici, contenzioso,
Vigilanza Enti subregionali

P A L E R M O



1. Con nota n.3400del 6.8.2002, codesto Dipartimento chiede nuovi chiarimenti su una problematica già affrontata dallo scrivente Ufficio con nota n. 9452/54.11 del 5.6.2002, concernente la determinazione dell'indennità da corrispondere agli organi consortili.
In particolare, si chiede di conoscere se a seguito della pubblicazione della L.R. 2/2002,art. 129,comma 15, cessa di avere efficacia l'articolo 83 della L.R. 6/2001 nella sua formulazione originaria, in attesa della emanazione del D.P.Reg: (previsto appunto dall'art. 129 prima citato), per cui riacquista vigenza la normativa pregressa, ossia l'art. 18 della L.R. 8/2000, oppure se conserva efficacia l'art. 83 L.R. 6/2001 nella sua formulazione originaria e fino alla emanazione del già citato D.P.Reg.

2. Sull'ulteriore richiesta di parere, pervenuta con la nota che si riscontra,va preliminarmente premesso che, in base alle disposizioni contenute nell'art.15 delle preleggi (disposizioni preliminari al C.C.) le leggi sono abrogate da leggi posteriori o "per dichiarazione espressa del legislatore" o "per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti" o "perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".
Nel richiamare integralmente, il parere reso dallo scrivente Ufficio e citato nella nota che si riscontra, si osserva che, con l'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il legislatore regionale ha dettato nuove disposizioni per quel che concerne i compensi da corrispondere ai Presidenti di organi collegiali.
Dal momento dell'entrata in vigore della legge regionale appena citata, ogni altra norma pregressa, relativa ai compensi dei Presidenti e solo per questi, deve intendersi abrogata per incompatibilità, e quindi non più esistente.
L'articolo 83 citato, nella sua originaria formulazione, non crea problemi applicativi fino all'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002,n. 2; dal 27 marzo 2002 (data di pubblicazione e di entrata in vigore della legge citata) l'articolo 83, per effetto delle modifiche apportate allo stesso dall'art. 129, comma 15, L.R. 2/2002, va letto nella sua nuova stesura, e cioè: "I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993,n.15 di dimensione sovracomunale individuati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale sono stabiliti nella misura del 75% della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto".
L'interpretazione strettamente letterale della norma, come modificata, e tenuto conto,peraltro, che nulla è previsto nelle more della emanazione del citato decreto, porterebbe ad un vuoto legislativo, poiché nessun compenso potrebbe essere erogato fino alla individuazione degli organi collegiali di dimensione sovracomunale.
Tuttavia, poiché non può ritenersi che il legislatore regionale abbia voluto creare un vuoto legislativo, si ritiene che l'originaria stesura dell'art. 83 L.R. 6/2001 continui ad avere efficacia, ovviamente, fino a quando non sarà emanato il decreto presidenziale previsto dalla norma di modifica, e fermo restando la riduzione del compenso del 10%, secondo quanto previsto dall'art. 17 L.R. 2/2002.


Infine, come già precisato nel proprio precedente parere, il compenso spettante al vice presidente continua ad essere pari al 50% dell'indennità prevista per il presidente, poiché l'unica disposizione che prevede il predetto compenso continua ad essere quella del D.P.Reg. 21 luglio 1994, art. 4, comma 2, non essendo mai stata, la predetta disposizione, né abrogata, né modificata.



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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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