Pos. IV Prot.________/179.2002.11

OGGETTO: Comuni e province.- Assegnazione risorse.- Decurtazione ex art. 15 l.r. 8/2000.

SEGRETERIA GENERALE
Servizio 2°
(Rif. nota n. 5688-E5 del 30.7.2002)

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE PRESIDENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE
ENTI LOCALI
Servizio 1°

L O R O S E D I


1.- Con la nota emarginata la Segreteria Generale della Presidenza della Regione ha richiesto l'avviso dello scrivente circa la possibilità di adottare, nei confronti di Enti locali che detengano partecipazioni in società di gestione di servizi aeroportuali, i provvedimenti di proroga di cui all'art. 15, secondo comma, della l.r. 17 marzo 2000, n. 8, atteso l'avvenuto decorso dell'esercizio finanziario 2001.
Rappresenta il richiedente Ufficio che l'opportunità di adottare gli indicati atti, "non rinvenendosi motivi di provvedere diversamente", trae origine dalla constatazione che a fronte dell'avvenuta presentazione della relativa istanza da parte di una pluralità di Enti, la richiesta proroga è stata concessa solamente ad uno di essi, nonché dalla circostanza "che a tutt'oggi alcuna decurtazione ex comma 1 del medesimo art. 15, è stata effettuata".

2.- Ai fini della soluzione della questione proposta si osserva quanto segue.
Il richiamato art. 15 della l.r. 17 marzo 2000 n. 8, rubricato "Enti locali. Partecipazioni in società di gestione di servizi aeroportuali", così statuiva:
"1. Le assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 13 per i comuni e le province regionali che detengono partecipazioni in società di gestione di servizi aeroportuali, vengono decurtate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, di un importo pari al valore nominale delle partecipazioni detenute.
2. Su istanza motivata, con provvedimento del Presidente della Regione, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato sino all'esercizio finanziario 2002."
Considerato che la disposizione riportata è stata abrogata dall'art. 76, comma 8, della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, la applicazione della stessa risulta temporalmente limitata al solo esercizio finanziario 2001, per il quale, ai sensi del secondo comma del riportato articolo 15, era comunque data la possibilità di non procedere alla prevista decurtazione sulla scorta di un espresso provvedimento da assumersi, su motivata istanza dell'Ente locale interessato, dal Presidente della Regione.
A quanto però risulta dalle asserzioni (già riportate) formulate nella richiesta di consulenza - a prescindere dall'avvenuta emanazione di detti provvedimenti presidenziali, verificatasi invero, come evidenziato, esclusivamente in favore di un solo Ente locale tra i tanti potenzialmente interessati e nonostante taluni di essi avessero presentato la prevista istanza - nessuna decurtazione a tutt'oggi è stata effettuata dai competenti Uffici ai sensi del comma 1 del richiamato articolo.
Pertanto, il problema che in realtà si pone appare duplice, in quanto, da un lato, concerne la possibile ammissione al beneficio della proroga mediante assunzione di un apposito provvedimento presidenziale con effetto sanante, e, dall'altro, attiene alla eventuale modifica dei provvedimenti di assegnazione a suo tempo assunti dall'Assessore regionale per gli enti locali - sulla base dei riparti e delle percentuali di spettanza - che dovrebbe essere posta in essere al fine di attuare la decurtazione prevista nei confronti degli enti che non risultino destinatari della proroga in questione.

A tal punto si osserva che la mancata proposizione della prevista istanza da parte di taluni Enti locali appare prefigurare la carenza di un presupposto per la legittima emanazione del provvedimento concessivo. La proposizione dell'istanza, invero, costituisce l'atto propulsivo del procedimento che non soltanto stimola la successiva attività amministrativa, ma ne fonda e ne legittima il relativo esercizio.
Viceversa, con riferimento agli Enti istanti, si osserva che gli stessi appaiono quantomeno vantare una posizione giuridicamente tutelata a che l'Amministrazione proceda in relazione alla domanda proposta. Tenuto altresì conto della circostanza - accertabile mediante esame degli atti allegati alla richiesta di parere - che l'istanza accolta non era cronologicamente antecedente a tutte quelle per le quali il relativo procedimento non si è concluso, si rileva che potrebbe eccepirsi un vizio di legittimità qualora non si provveda anche nei confronti delle medesime.
Peraltro, l'avvenuto decorso dell'esercizio finanziario di riferimento non appare precludere la legittima adozione del provvedimento presidenziale di proroga, che - ancorchè postuma rispetto al provvedimento di assegnazione delle somme agli enti interessati e successiva alla chiusura del richiamato esercizio finanziario - non appare giuridicamente impedita da alcuna norma imperativa, e sanerebbe l'assegnazione operata senza la prevista decurtazione. La convalescenza di tale atto di assegnazione si verificherebbe invero automaticamente per il solo fatto dell'avvenuto compimento dell'adempimento omesso, che in ogni caso sarebbe altresì rispondente alle finalità perseguite dal legislatore regionale.

Accertata dunque la teorica legittimità dell'adozione, ancorchè ritardata, dei provvedimenti di ammissione al beneficio - sempre che ne sia stata richiesta l'emanazione - residua la problematica connessa alla possibile adozione di atti di riforma, a modifica delle assegnazioni disposte nei confronti di quegli enti che, soggetti alla decurtazione di cui al comma 1 del riportato articolo 15 della l.r. 8/2000, non ne hanno richiesto la proroga, ma non ne hanno, ad oggi, subito gli effetti consequenziali.
A tal proposito non può non rilevarsi come nel caso di atti di ritiro - o ad essi affini, quali quelli di sospensione, di riforma o di rettifica -che modifichino in senso restrittivo facoltà, posizioni o diritti dei destinatari, sia richiesta una adeguata motivazione circa le esigenze di interesse pubblico, concrete ed attuali, che l'Amministrazione intende in tal modo soddisfare.
Non è in altri termini sufficiente l'esigenza di un generico interesse al ripristino della legalità violata, bensì occorre evidenziare l'utilità pubblica alla rimozione dell'atto.
In mancanza l'atto in questione è destinato a permanere, consolidandosi, ancorché nei suoi confronti sia possibile evidenziare vizi di legittimità.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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