POS. V Prot._______________/178.02.11

OGGETTO: Recupero emolumenti indebitamente corrisposti per periodi di aspettativa senza assegni.



ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO
E AMBIENTE

PALERMO



1. Con la nota n. 45765, del 26 luglio 2002, codesto Assessorato ha chiesto il parere dello Scrivente sulla questione di seguito rappresentata.

A una dipendente regionale posta, a domanda, in aspettativa senza assegni, sono stati corrisposti "a seguito di disguidi amministrativi" emolumenti per complessive £. 37.116.275.

Con nota del 25 marzo 2002, la dipendente è stata invitata a restituire la somma dovuta maggiorata degli interessi a decorrere dalle varie date di erogazione: la stessa si è dichiarata disposta a restituire le somme indebitamente percepite mediante rateizzazione in misura pari anche alla retribuzione mensile spettantele dalla data di ripresa del servizio mentre ha eccepito la non ripetibilità degli interessi "in quanto l'erogazione indebita della retribuzione è stata determinata da "disattenzioni dell'Amministrazione".

Per quanto sopra esposto codesto Assessorato chiede:

1) se possa accogliersi la richiesta di non ripetizione degli interessi;

2) se l'applicazione degli interessi legali possa essere limitata alla durata del frazionamento del recupero;

3) se vi siano norme ostative al trattenimento dell'intera retribuzione mensile, come richiesto dalla dipendente, ovvero se la rateizzazione debba essere contenuta nel limite del quinto della retribuzione mensile.

In ordine alle problematiche in questione, codesto Assessorato rappresenta di potere accedere alla tesi della non ripetibilità degli interessi pregressi, mentre ritiene comunque dovuti gli interessi legali in caso di restituzione frazionata della somma percepita.
In ordine all'ultimo quesito non viene evidenziato alcun orientamento .



2. Con riferimento ai quesiti come sopra enucleati, si osserva quanto segue.

Costituisce principio costante elaborato sia in dottrina che in giurisprudenza che in materia di ripetizione dell'indebito da parte della Pubblica Amministrazione, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, trovi ormai piena applicazione la disciplina civilistica dell'art. 2033 c.c.

Tale disposizione stabilisce testualmente: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".


In relazione ai primi due quesiti sottoposti, ovvero se siano dovuti gli interessi pregressi, o se l'applicazione degli interessi legali possa limitarsi alla durata del frazionamento, occorre dare rilievo, come suggerito dalla norma, alla buona o mala fede dell'accipiens.

Al riguardo è appena il caso di ricordare che per buona o mala fede deve intendersi la consapevolezza o meno da parte del percipiente delle cause che hanno determinato l'erogazione indebita.

Nel caso in esame, considerato che nei confronti della dipendente erano stati emanati due distinti provvedimenti (in seguito a domanda della stessa) con i quali era stata posta in aspettativa senza assegni, sembra evidente che la stessa era ben consapevole dell'inesistenza di un suo diritto a percepire e ritenere gli emolumenti che le venivano corrisposti.

Ciò posto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, gli interessi legali che la dipendente deve corrispondere sono dovuti a decorrere dal giorno in cui sono stati effettuati i pagamenti non dovuti, secondo quanto disposto dall'art. 2033 c.c.


3. In ordine all'ultimo quesito relativo alla possibilità di procedere al recupero delle somme mediante trattenimento dell'intera retribuzione mensile, così come richiesto dall'interessata, si osserva quanto segue:

IL D.P.R 5-1-1950, n. 180, "Approvazione del Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni", stabilisce che gli stipendi dei pubblici dipendenti sono cedibili o pignorabili nei limiti del quinto della retribuzione mensile.

Tale principio generale trova una deroga nell'art 3, R.D.L. 19.1.1939, n. 295, " Recupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti" che più specificamente prevede: "Ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta o, in genere, risultino pagate una o più rate non dovute di stipendi ed assegni equivalenti, di pensione e di indennità che ne tengano luogo......, l'Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguire il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate successive, ed in genere di qualunque altro credito che venga a maturarsi anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo previa comunicazione scritta del relativo provvedimento amministrativo".

In relazione dunque a tale specifica previsione le somme dovute dalla dipendente possono essere trattenute dalla Pubblica Amministrazione anche fino al limite del terzo dello stipendio.

A ben vedere, però, la ratio di entrambe le disposizioni normative, è che l'Amministrazione, in sede di adozione del provvedimento autoritativo di recupero di somme indebitamente corrisposte, proceda con modalità tali da non rendere eccessivamente gravoso il sacrificio dell'interessato "al quale deve essere garantita una retribuzione idonea ad assicurare a lui e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa come imposto dall'art. 36 della Costituzione" ( C. Stato, 05.05.1993, n. 553.)

Situazione ben diversa si configura qualora lo stesso interessato, al momento della restituzione dell'indebito, richieda espressamente che gli sia trattenuta una somma maggiore, anche pari all'intera retribuzione mensile.
In tal caso, infatti, viene meno l'esigenza di tutela del lavoratore che rappresenta la finalità precipua della normativa citata e di conseguenza, l'Amministrazione, ove tale disponibilità della dipendente resti confermata, potrà legittimamente accedere alla richiesta suddetta.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.
3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.








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