Pos. 1  Prot. N. 174.02.11 



Oggetto: Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orleans - Art. 1, L.r. 20/2001 - Compiti e funzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Quesito.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Segreteria Generale
PALERMO


1. Con la nota cui si risponde codesta Segreteria Generale pone un quesito concernente l'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orleans, da istituire, ai sensi dell'art.1 della L.r. n.20 del 2001, con decreto presidenziale che ne individuerà "compiti, funzioni e dotazioni".
In particolare vien chiesto di precisare quali funzioni e compiti vadano attribuiti al predetto Ufficio in materia di sicurezza sul lavoro.
Al riguardo ritiene codesta Segreteria che il Sovrintendente debba espletare sia i compiti relativi al servizio di prevenzione e protezione, previsti dall'art.9 del D.L.vo n.626/94, sia i compiti del datore di lavoro, previsti dall'art.4 dello stesso decreto legislativo.
I primi discenderebbero dal combinato disposto degli artt.1 e 7 della citata L.r. n.20/2001.
Gli altri discenderebbero dal fatto che per i siti presidenziali il Sovrintendente, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, e quindi dei poteri di gestione, può riconoscersi quali datore di lavoro ai sensi dell'art.2, lett. b), del citato D.L.vo n.626/94.
Soggiunge codesta Segreteria che, poiché il servizio di prevenzione e protezione risulta incardinato nell'Ufficio del Sovrintendente, ove si riconoscesse quale datore di lavoro il Segretario Generale, verrebbe meno tra il datore di lavoro e il servizio di prevenzione quel rapporto diretto che è invece previsto dall'art.35, comma 2, della L.r. n.6/97.
Sulla problematica sopra esposta vien chiesto l'avviso dello Scrivente.

2. In via preliminare conviene delineare, sia pur sommariamente, il quadro normativo di riferimento.
Il D.L.vo 19 settembre 1994, n.626, in attuazione di direttive CEE, prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
L'art.2 del decreto citato, al comma 1, lettera b), precisa che: "Nelle pubbliche amministrazioni ... per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale".
Il successivo art. 4, nell'elencare gli obblighi del datore di lavoro, prevede che questo, tra l'altro, valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, in esito a tale valutazione, elabora un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi con l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare.
Il datore di lavoro designa inoltre il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché gli addetti allo stesso servizio.
I compiti del servizio di prevenzione, previsto dall'art.8, sono poi elencati nell'art.9.
Giova altresì precisare che, poiché il D.L.vo 626/94 dà attuazione a direttive comunitarie, le disposizioni in esso contenute trovano applicazione anche nelle regioni a statuto speciale, come peraltro espressamente previsto dall'art.1, comma 4, dello stesso decreto.
Il legislatore regionale è intervenuto nella materia della sicurezza nei luoghi di lavoro con l'art.35 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, che, nel testo oggi vigente, al comma 1 così dispone: "1. E' istituito presso la Presidenza della Regione e ciascun Assessorato un servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento dei compiti di cui all'art.9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626; il servizio provvede all'elaborazione del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche ....".
Interpretando autenticamente la norma appena citata, l'art.7 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.20 così prevede: "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art.35 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, e successive modifiche e integrazioni, si interpretano nel senso che i servizi di prevenzione e protezione istituiti presso la Presidenza della Regione espletano i compiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, per tutti i dipartimenti o uffici equiparati in cui si articola la Presidenza della Regione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 1".
L'art. 1 della citata l.r. n.20/2001, a sua volta, così dispone: " 1. Il Presidente della Regione istituisce con proprio decreto, che ne individua compiti, funzioni e dotazioni, l'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali, con esclusione di quelli ricadenti nel Palazzo dei Normanni.
2. L'Ufficio del Sovrintendente ... e l'Ufficio di Bruxelles si aggiungono agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6".
Giova altresì richiamare l'art.94 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2, che, con specifico riferimento all'Ufficio del Sovrintendente così prevede: "1. L'Ufficio di cui all' articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.20 può affidare lavori a trattativa privata...., nonché forniture di beni e di servizi a trattativa privata..., previa approvazione del Comitato intersettoriale.
2. Con decreto del Presidente della Regione vengono definiti gli ambiti di competenza e le funzioni dell'Ufficio, la composizione del Comitato intersettoriale nonché le modalità delle spese connesse alle funzioni.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 250 migliaia di euro...".
Dando seguito alla norma finanziaria di cui al comma 3 del citato art.94, nello stato di previsione della spesa per l'anno 2002, nella rubrica Segreteria Generale, al capitolo 104536, denominato "Spese per l'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orleans", sono stati stanziati 250 mila euro.
Al Sovrintendente è stata altresì attribuita, in gestione unificata, la spesa di cui al capitolo 104514, denominato "Spese urgenti e indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti e attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese urgenti e indifferibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.L.vo 19.9.94, n.626 e ss. mm. (spese obbligatorie)".

3. Alla luce del quadro normativo sopra delineato possono svolgersi le seguenti considerazioni.
L'art.1 della citata L.r. 20/2001, nel prevedere l'istituzione, con decreto presidenziale, dell'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orleans, affida allo stesso decreto l'individuazione dei compiti, delle funzioni e delle dotazioni dell'Ufficio, limitandosi a classificarlo tra gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente.
Il successivo art.7 fornisce tuttavia una prima indicazione utile al fine della individuazione di alcuni compiti dello stesso Ufficio in quanto, nel prevedere che il servizio di prevenzione e protezione istituito presso la Presidenza della Regione espleta le funzioni di cui all'art.9 del D.L.vo 626/94 per tutti i dipartimenti o uffici equiparati in cui si articola la Presidenza "ad eccezione di quanto previsto dall'art.1", implicitamente prevede l'attribuzione di quegli stessi compiti all'Ufficio del Sovrintendente in relazione al Palazzo d'Orleans e agli altri siti presidenziali.
Pertanto, come correttamente sostenuto da codesta Segreteria, dal combinato disposto dei citati articoli 1 e 7 della L.r. 20/2001 discende l'attribuzione ex lege all'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orleans dei compiti connessi al servizio di prevenzione e protezione di cui all'art.9 del D.L.vo 626/94.
Quanto invece alla attribuzione allo stesso Ufficio dei compiti previsti dall'art.4 del decreto n.626, questa, pur non potendosi indurre dalle norme sopra citate, sembra comunque potersi ricavare dalla attribuzione al Sovrintendente della dotazione di cui al cap. 104514, relativo a "Spese... per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.L.vo 626/94 e ss. mm.".
Al Sovrintendente infatti, in quanto titolare dei poteri di decisione e di spesa in relazione alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori nel Palazzo d'Orleans e negli altri siti presidenziali, può riconoscersi la qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) del decreto n.626 che, come sopra chiarito, definisce quale datore di lavoro, nelle pubbliche amministrazioni, "il dirigente al quale spettano i poteri di gestione".
Non sembra peraltro allo Scrivente che a ciò osti il disposto del comma 3 dell'art.35 della L.r. 6/97, ai sensi del quale assumono le funzioni di datore di lavoro, per ciascun assessorato, i dirigenti generali e, per gli uffici periferici, i capi degli uffici stessi.
Lo stesso comma 3, infatti, al secondo inciso, prevede che ai dirigenti generali e di capi degli uffici periferici, nella qualità di datori di lavoro, sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) del decreto n.626 limitatamente al personale, agli impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza.
Ora, poiché, come sopra chiarito, al Sovrintendente del Palazzo d'Orleans sono stati attribuiti quei poteri decisionali e di spesa cui fa riferimento il citato comma 3, allora può ritenersi che al medesimo Sovrintendente sia stata riconosciuta, per implicito, la qualità di datore di lavoro ai sensi del citato art.2, comma 1, lettera b) del decreto n.626 e, con essa, la titolarità degli obblighi di cui all'art.4 dello stesso decreto.
A ciò consegue che nel decreto presidenziale di individuazione degli ambiti di competenza e delle funzioni dell'Ufficio del Sovrintendente potrà prevedersi l'attribuzione al Sovrintendente della qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) del D.L.vo 626/94 e, con essa, degli obblighi di cui al successivo art.4, nonché l'attribuzione all'Ufficio del Sovrintendente dei compiti relativi al servizio di prevenzione e protezione, di cui all'art.9 dello stesso decreto.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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