Pos. IV Prot.________/173.2002.11

OGGETTO: Impiego pubblico.- Dipendenti enti locali.- Rinvio a giudizio.- Misure applicabili.- L. 97/2001 e l.r. 10/2000, art. 21.

ASSESSORATO REGIONALE
ENTI LOCALI
(Rif. nota n. 1622/Servizio IV del 18 luglio 2002)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato richiesto l'avviso dello scrivente in ordine ad una problematica concernente le misure applicabili nei confronti di dipendenti di enti locali rinviati a giudizio.
In particolare, si chiede di conoscere se, tenuto conto della competenza legislativa ascritta alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali ed alla luce di quanto disposto dall'articolo 21, comma 10, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, possa configurarsi la sussistenza, in capo alle singole pubbliche amministrazioni, di poteri discrezionali di applicazione di sanzioni, quali la sospensione cautelare dal servizio, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.
Si chiede inoltre di estendere il proprio esame ad una fattispecie concreta - connessa alla problematica indicata e rappresentata con gli atti allegati alla richiesta di parere - specificamente concernente la legittimità della sospensione cautelare dal servizio disposta dal Comune di XXXX nei confronti di un proprio dipendente e la successiva richiesta di riammissione in servizio dello stesso formulata dal Segretario provinciale di una organizzazione sindacale.

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva quanto segue.
La normativa dettata dall'articolo 21, comma 10 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, in tema di riflessi del procedimento penale sul rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti, aziende ed istituti dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, appare destinata a coesistere, da un lato, con quanto disposto dalla legislazione statale, e dall'altro, per quanto non confliggente con le previsioni legislative, dalla disciplina contrattuale.
Innanzitutto, invero, si osserva che la richiamata disposizione regionale non ha certamente disciplinato in modo esaustivo la materia, essendosi limitata a disporre, quale effetto del provvedimento di rinvio a giudizio per reato associativo di tipo mafioso o per delitto contro la pubblica amministrazione, adottato nei confronti di un soggetto compreso tra quelli individuati, il trasferimento ad altro assessorato, o, se trattasi di dipendente di amministrazione diversa da quella regionale, ad altro ufficio.
E pertanto, anche vertendosi in materia compresa tra quelle attribuite, ex articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana, alla potestà legislativa esclusiva regionale, nessun effetto preclusivo della successiva legislazione statale può attribuirsi alla norma regionale, poiché essa non costituisce una disciplina organica ed omnicomprensiva della materia, con la conseguenza di una dovuta applicazione della legislazione statale per quei rapporti o quelle porzioni di materia non coperti dalla fonte regionale.
Ancora si rileva che le disposizioni di cui alla successiva legge statale 27 marzo 2001, n. 27, recante "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", sono da ritenere applicabili anche nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti o vigilati dalla Regione, in parte, ovviamente, poiché incidono su materia penale, notoriamente esclusa dall'ambito di competenza regionale e riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ed in parte poiché la formulazione delle richiamate norme (ed in particolare, per quanto rileva ai fini del presente parere, l'ampia dizione utilizzata dall'art. 3, rubricato "Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio", richiamata inoltre dal successivo articolo 4 "Sospensione a seguito di condanna non definitiva") per la loro amplissima portata, induce per una diretta, diffusa e generalizzata, applicazione, in ossequio a fondamentali principi di unitarietà dell'ordinamento giuridico in materia di tutela della legalità ed allo scopo di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.
Pertanto, per tutto quanto non disciplinato dalla disposizione regionale, che invero, per ciò che riguarda la misura del trasferimento a seguito di rinvio a giudizio appare, quanto alle ipotesi delittuose considerate (associazione mafiosa e tutti i delitti contro la pubblica amministrazione), di portata assai più ampia rispetto alla analoga misura prevista dalla legislazione statale (riguardante soltanto un limitato numero di reati contro la P.A.) non può che trovare attuazione la normativa nazionale.

Ciò considerato, si osserva che anche la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva è destinata a trovare applicazione nella fattispecie considerata. Ed invero la norma regionale (articolo 21, comma 10, della l.r. 10/2000) che ha introdotto l'istituto del trasferimento a seguito di rinvio a giudizio per i reati dalla stessa norma indicati, non sembra determinare alcun effetto preclusivo all'applicazione di altre normative che, con disposizioni non confliggenti, nei confronti degli stessi soggetti regolino ulteriori effetti sul rapporto di lavoro del disposto rinvio a giudizio.
Va a tal punto infatti rilevato che il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - cui, in virtù dell'intervenuta abrogazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, disposta dall'art. 72 del D.Lgs. 165/2001, e della specifica norma di rinvio recata dall'art. 73 dello stesso decreto legislativo 165, è necessario operare riferimento per individuare le norme generali che regolano i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e nella specie dell'area della dirigenza del comparto "Regioni-Autonomie locali" - nel disciplinare la contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale, statuisce, all'articolo 40, comma 1, che "la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali", e, nel normare il rapporto di lavoro, precisa, all'articolo 59, comma 3, che "salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi".
Quindi, nelle ipotesi riguardate, legittimamente trova applicazione, ad avviso dello scrivente, e per tutto quanto non previsto dalla fonte legislativa (sia essa nazionale che regionale), la disciplina contrattuale recata dall'art. 29, rubricato "Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro", del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 10 aprile 1996, per il comparto Regioni-Enti locali, che, specificamente, al secondo comma, prevede appunto la sospensione discrezionale nei confronti del dirigente rinviato a giudizio per fatti attinenti al rapporto di lavoro o comunque di una gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione del rapporto, e sempre che lo stesso non sia soggetto alla sospensione obbligatoria conseguente all'applicazione nei suoi confronti di misure restrittive della libertà personale.
A conferma delle considerazioni espresse, ed in esternazione del principio sottostante, testualmente, dalla richiamata disposizione statale che dispone il trasferimento a seguito di rinvio a giudizio (art. 3, L. 97/2001), è fatta salva l'applicazione - ulteriore rispetto a quanto legislativamente previsto - "della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti", mentre, di contro, risulta sancito (art. 8, L. 97/2001) che "le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia", le quali, anche in futuro, "non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge".

Conseguente alla soluzione cui si è pervenuti in via generale risulta la risposta allo specifico quesito avanzato in ordine ad una concreta fattispecie, in ordine alla quale, dunque, non si ravvisa, sotto il profilo considerato, alcuna illegittimità.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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