Pos. 4   Prot. N.     /172.02.11 



Oggetto: Contratti e obbligazioni della P.A. Mutui agevolati - Recupero interessi maturati. Calcolo interessi legali.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale
cooperazione, commercio
e artigianato
P A L E R M O




1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, e dell'art. 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, per i mutui agevolati concessi ex artt. 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, i contributi a carico dell'Amministrazione regionale "sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione".
L'art. 4 del D.M. 30 dicembre 1976, al fine di consentire l'effettuazione del predetto conguaglio prevede poi che l'istituto di credito mutuante trasmetterà all'Amministrazione competente "l'atto o gli atti di erogazione del mutuo, unitamente ad un prospetto contenente i calcoli relativi al contributo" a carico dell'Amministrazione stessa.
In relazione a tali disposizioni codesto Dipartimento, con la lettera sopra indicata, premesso che taluni istituti di credito hanno tardivamente inoltrato gli atti di erogazione finale ed i prospetti contabili relativi ai mutui agevolati concessi ai sensi della l.r. n. 79/1975, rappresenta di aver richiesto ai predetti istituti "il versamento degli interessi legali sulle differenze tra i contributi semestrali definitivi e quelli provvisori che risultano erogati in più dalla Regione", calcolando tali interessi "dal momento in cui si realizzano gli esuberi fino alla ricezione degli atti finali".
Riferisce altresì codesto Assessorato che l'Istituto di credito XXXX, in particolare con riferimento ad un mutuo stipulato con la cooperativa edilizia FFFF di YYYY, ha contestato il metodo di calcolo degli interessi legali applicato da codesta Amministrazione "precisando che i conteggi non vengono effettuati tenendo conto dei flussi finanziari e delle giacenze di cassa".
Ciò premesso, nel sottoporre allo scrivente i prospetti contabili relativi ai diversi metodi di calcolo applicati, per il mutuo in questione, rispettivamente dall'Istituto XXXX e da codesta Amministrazione, vien chiesto l'avviso dell'Ufficio "sul calcolo degli interessi legali di che trattasi".
Circa il tasso applicabile vien chiesto altresì se debba farsi riferimento a quello legale ovvero se sia "più opportuno" applicare "le misure del saggio di interesse corrispondenti alle medie annuali dei tassi applicati alle giacenze di cassa della Regione".

2. Preliminarmente si evidenzia che giusta il disposto dell'art. 7 del D.P. Reg. 2-2-1979, n. 70, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, l'attività consultiva di questUfficio consiste nell'emissione di pareri "sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari". Conseguentemente deve escludersi una analisi di tipo strettamente contabile dei due prospetti allegati alla richiesta di parere; tale analisi infatti, richiedendo particolari competenze di natura tecnico - contabile, non è riconducibile alla funzione consultiva propria di quest'Ufficio e potrebbe semmai essere svolta dai competenti funzionari dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
Ciò premesso, non ci si esime comunque dall'osservare, nello spirito di una fattiva collaborazione, che il metodo di calcolo applicato dall'Istituto XXXX, tenendo conto, dei "flussi finanziari" e delle giacenze di cassa, sembra che si basi sul conteggio non solo degli interessi dovuti dal medesimo Istituto all'Amministrazione regionale sulle somme da quest'ultima pagate in esubero rispetto al contributo fissato in via definitiva, ma anche degli interessi di mora a sua volta dovuti all'Istituto di credito dall'Amministrazione regionale per i ritardi nel pagamento del contributo; ciò che appunto differenzia tale metodo da quello applicato da codesto Assessorato che invece considera solo gli interessi maturati sulle somme erogate in eccedenza dalla Regione siciliana.
In altri termini, l'Istituto di credito de quo regola i rapporti con la Regione attraverso una sorta di conto corrente improprio con movimenti di dare e avere in relazione agli interessi maturati, operando una compensazione tra interessi a credito e interessi a debito.
Al riguardo si osserva, in via generale, che in materia di contabilità pubblica non trova applicazione l'istituto della compensazione legale di cui agli articoli 1241 e seguenti del codice civile, per effetto del quale le obbligazioni reciproche si estinguono ope legis per il solo fatto della loro coesistenza, qualora abbiano ad oggetto debiti omogenei, liquidi ed esigibili; tale divieto di compensazione trova riscontro, secondo la prevalente dottrina, nel principio della integrità del bilancio, per cui tutte le entrate debbono affluire all'erario nel loro importo integrale, senza riduzione per eventuali spese di riscossione o per altro titolo (cfr. Bennati, "Manuale di contabilità di Stato", Napoli, 1990, 454 e ss.).
Tuttavia deve altresì rilevarsi che nei rapporti reciproci tra pubblica amministrazione e suoi debitori, mentre da un lato non è ammessa la compensazione a richiesta del debitore dell'erario, dall'altro la non operatività della compensazione di diritto, non impedisce che l'amministrazione interessata possa comunque procedere a compensare propri debiti e crediti.
Ciò premesso, passando ora alla fattispecie in esame, si rileva che, alla stregua di quanto sopra osservato, deve escludersi la compensazione tra interessi a credito e a debito ad iniziativa dell'istituto XXXX, mentre tale compensazione è comunque ammissibile ad iniziativa di codesto Assessorato con conseguente applicazione, per il calcolo degli interessi di che trattasi, del metodo elaborato dal predetto Istituto.
Per quanto invece concerne il saggio applicabile si rileva brevemente che gli interessi de quibus hanno natura di interessi corrispettivi poiché costituiscono, in base al principio della naturale fecondità del denaro, frutti civile della somma dovuta (artt. 1282 - 1284 c.c.), pertanto l'individuazione del tasso applicabile prescinde da motivi di opportunità e quest'ultimo non può che essere quello legale.
A tal proposito si evidenzia altresì che l'applicabilità di tassi diversi - come appunto quelli individuati da codesta Amministrazione, che sarebbero corrispondenti alle medie annuali dei tassi sulle giacenze di cassa della Regione - necessiterebbe comunque, ex art. 1284, comma 3, c.c., di esplicita previsione convenzionale.
Infine, per completezza, si precisa che ai sensi dell'art. 1282, comma 1, i crediti di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, solo se "liquidi" (cioè quando l'importo è determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico) ed "esigibili" (cioè quando il pagamento non è o non è più dilazionato da termine o condizione); ora, poiché nella fattispecie tali condizioni si verificano con l'adozione dell'atto di erogazione finale e del prospetto contabile che fissa in via definitiva il contributo dovuto dall'Amministrazione all'istituto di credito, deve affermarsi che la decorrenza degli interessi corrispettivi coincide con l'adozione di tali atti e non retroagisce - come sembra invece ritenere codesto Dipartimento - "dal momento in cui si realizzano gli esuberi".

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.


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