Pos. 1   Prot. N. /171.02.11 



Oggetto: Consiglio di amministrazione I.A.C.P. Composizione. Funzionari direttivi.




Allegati n...........................

PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Segreteria Generale
P A L E R M O

1. Con la nota cui si risponde codesta Segreteria generale ha esposto quanto segue.
L'art. 6, comma 3 della legge 865/71 regola la composizione dei consigli di amministrazione degli I.A.C.P., disponendo che ne facciano parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale "scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio".
L'Assessorato del lavoro ha designato come proprio rappresentante in seno al c.d.a. dello I.A.C.P. di XXXX, un dipendente in servizio presso lo YYYY della stessa città, con la qualifica di funzionario direttivo (D4).
Codesta Segreteria generale, in sede di verifica del possesso dei requisiti per il conferimento dell'incarico, ha comunicato di non poter accogliere la designazione effettuata in quanto l'art. 6 della legge sopra citata richiede espressamente per il rappresentante del Ministero del lavoro, l'appartenenza alla carriera direttiva oggi ruolo dirigenziale.
L'Assessorato del lavoro ha, però, confermato la designazione effettuata, sostenendo che il dipendente rientra nella categoria di funzionario direttivo che ben può ritenersi equiparata all'ex carriera direttiva richiamata dall'art. 6 della l. 865/71. Ciò alla luce della riforma della dirigenza regionale e dei D.P.Reg. 9 e 10 del 2001, con i quali si è operata una netta differenziazione tra ruolo dirigenziale e funzioni direttive.
Codesta Segreteria generale non condividendo le argomentazioni esposte, chiede l'avviso dello Scrivente sulla questione sopra esposta.

2. L'art. 6 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 disciplina al 3° comma la composizione del consiglio di amministrazione degli I.A.C.P., disponendo che ne faccia parte, tra gli altri, "un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio".
La dizione "carriera direttiva" usata dal legislatore del 1971 è coerente con l'allora vigente ordinamento del personale impiegatizio nel quale si distinguevano quattro carriere (ausiliaria, esecutiva, di concetto e direttiva), oltre a quella dirigenziale differenziata da quella direttiva. Il sistema impostato sulle carriere è stato successivamente soppiantato dalla l. 11 luglio 1980, n. 312 che ha introdotto il c.d. sistema delle qualifiche funzionali in cui sono transitati i dipendenti appartenenti alle ex quattro carriere, non riguardando la riforma i dirigenti. Anche la Regione siciliana ha adeguato il proprio ordinamento a tale classificazione del personale basato su qualifiche e fasce funzionali (art. 5 l.r. 41/85) suddividendo i propri dipendenti in otto fasce funzionali (in ognuna delle quali sono inserite le diverse qualifiche) oltre le qualifiche di dirigente superiore, istituita dall'art. 9 della stessa l.r. 41/85 e di direttore regionale escluse dal sistema delle fasce funzionali.
Quindi, in base a tale ordinamento, come correttamente osservato da codesta Segreteria generale, la carriera direttiva era rappresentata dai dipendenti inquadrati nelle fasce funzionali 7° e 8° che rivestivano la qualifica di dirigente.
Adesso, anche quest'ultima articolazione del lavoro pubblico è stata superata con la recente riforma del pubblico impiego che, in ambito statale ha avuto il suo asse portante nel decreto legislativo 29/93 (ora confluito nel T.U. approvato con d.lvo 30 marzo 2001, n. 165), recepito con la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con cui è stata operata una netta distinzione tra carriera dirigenziale - con conseguente assunzione di poteri e responsabilità - e carriera direttiva, ognuna con una propria regolamentazione del rapporto di lavoro.
Per ciò che riguarda il personale non dirigenziale il C.C.R.L. di categoria (approvato con D.P. Reg. 10/01) ha introdotto un nuovo sistema di classificazione dello stesso che prevede categorie in luogo delle qualifiche funzionali e nell'ambito di ogni categoria profili e posizioni economiche differenziate. In sede di prima applicazione il personale viene ad essere collocato su quattro categorie, denominate A, B. C e D, rappresentando quest'ultima quella apicale, equivalente alla ex carriera direttiva con riguardo ai funzionari direttivi (D3 e D4). Invero appartengono a questa categoria lavoratori che svolgono attività caratterizzate da elevate conoscenze plurispecialistiche la cui base teorica è rappresentata dalla laurea breve o diploma di laurea ed un grado di esperienza pluriennale, con contenuti di tipo tecnico, gestionale o direttivo cui fa fronte una responsabilità di risultati relativi non a singoli e specifici procedimenti ma a diversi ed importanti processi produttivi-amministrativi, e per ciò che riguarda il tipo di relazioni che la posizione implica queste hanno natura negoziale e complessa (in ambito interno e nei rapporti con l'utenza) mentre è attribuita al predetto personale la possibilità di intrattenere relazioni esterne con altre istituzioni di natura diretta ed implicanti anche rappresentanza di tipo istituzionale. Attribuzioni che ben si possono ritenere equivalenti alla figura del dirigente delineata dalla l.r. 7/71.
Né a diversa conclusione può condurre quanto osservato da codesta Segreteria generale che evidenzia come il personale che prima della riforma era inquadrato nella 7° e 8° fascia funzionale con la qualifica di dirigente sia transitato nel ruolo dirigenziale, per cui il riferimento operato dalla norma del 1971 alla predetta carriera deve oggi essere riferito al personale che allo stato riveste la qualifica di dirigente nell'Amministrazione regionale, in quanto, in base al principio tempus regit actum la corrispondenza deve essere valutata in base alle norme vigenti al momento dell'emanazione dell'atto di nomina.
Per cui si ritiene che ogni qualvolta una norma faccia riferimento alla carriera direttiva la stessa non può che essere riferita al personale che attualmente riveste il profilo di "funzionario direttivo" poiché rappresenta il vertice della carriera predirigenziale.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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