Pos. 2  Prot. N. /169/11/02 



Oggetto: Art. 98 L.r. 2/2002 - Soppressione C.d.A. dell'Azienda foreste demaniali.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento regionale foreste
P A L E R M O





1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede allo scrivente Ufficio se tra i poteri e le funzioni che l'art. 98 della L.r. 2/2002 conferisce al dirigente generale dell'Azienda foreste demaniali, in ragione della contestuale soppressione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, rientrino anche le funzioni attribuite al soppresso organo collegiale dall'art. 16 della L.r. 84/1980.

2. In ordine al quesito posto si rassegna quanto segue.
L'art. 16 della L.r. 84/1980 stabiliva che dalla sua entrata in vigore le funzioni che il R.D.L. 3267/23, e successive mod. e integr., attribuiva al Comitato forestale erano devolute al Consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana.
Successivamente, le funzioni del C.d A. in quella materia vennero ridimensionate dall'art. 9 della legge regionale 16 del 1996, il quale affidò alla competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal R.D. del 1923, ad esclusione dei provvedimenti di cui all'art. 7 del citato R.D., vale a dire il rilascio -per i terreni vincolati- delle autorizzazioni alla trasformazione dei boschi in altre qualità di colture e alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione. La competenza residuale del C.d.A. soppresso -così come risultante dalla lettura combinata dell'art. 16 della L.r. 84/1980 con l'art. 9 della L.r. 16/1996- non può non rientrare nell'attribuzione conferita al dirigente generale di che trattasi.
Ciò perché l'art. 98 L.r. 2/2002 con la formula "i relativi poteri e funzioni" non pare lasciare dubbi sul trasferimento di tutte le competenze dall'organo collegiale interno alla struttura al dirigente generale della medesima.
Mentre la prospettata eventuale appartenenza della competenza de qua -per ragioni di omogeneità di materia- alle attribuzioni del Dipartimento regionale delle foreste contrasterebbe con l'interpretazione letterale dell'art. 98, dalla quale non si può prescindere, mancando, del resto, nella norma qualsiasi indicazione (del tipo: ferme restando le funzioni, fatta salva la competenza, ecc.) che potrebbe giustificare la tesi suaccennata.
In ogni caso, non pare sussistere il manifestato dubbio secondo il quale l'Azienda - che ai sensi della L.r. 18/1950 ha il compito di gestire il patrimonio forestale della Regione e favorire le attività per l'incremento e il miglioramento delle zone boschive - potrebbe non avere competenza nella materia di cui all'art. 7 del R.D.L. 3267/1923, la cui ratio è la funzione conservativa e protettiva dei boschi insistenti su terreni vincolati per scopi idrogeologici. L'art. 7 del citato R.D.L. prevede dunque un regime di utilizzazione controllata del territorio boschivo che, all'interno dello schema normativo del regio decreto legge, persegue il fine di assicurare la tutela idrogeologica del territorio. In tale contesto l'interesse pubblico che presiede l'autorizzazione di cui all'art. 7 (riservata dalla L.r. 16/1996 al soppresso C.d.A.) è quello della difesa del suolo dal punto di vista idrico e geologico e, conseguentemente, la trasformazione del bosco deve essere apprezzata per le sue conseguenze negative o di pericolo che può comportare per i suoli interessati dal vincolo. (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze nn.424/1982; 571/1985 e 1667/1989).
In ragione di ciò, la separazione di competenza tra le due strutture dipartimentali non può concretamente essere "una netta separazione" poiché entrambe, nell'ambito dei rispettivi compiti, (vigilanza e prevenzione per il Dipartimento delle foreste, programmazione e gestione per l'AFDRS), perseguono il comune obiettivo del miglioramento del patrimonio boschivo dell'isola e la possibile "commistione" in subiecta materia non comporta necessariamente una confusione nelle attribuzioni rispettive, regolate dalle norme sul riparto di competenza.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.





Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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