POS. V Prot._______________/166/11/2002

OGGETTO: Ente Parco XXXX. Inquadramento personale (ex 8° livello). L.r. n.10/2000.



ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -
Dipartimento Territorio e Ambiente - Protezione Patrimonio Naturale

PALERMO


1. Con nota prot. n.42944 dell'11 luglio 2002, codesto Dipartimento ha trasmesso allo Scrivente, ai sensi dell'art.32, quinto comma, l.r. 7 marzo 1997, n.6 e succ. mod. e integraz., la richiesta di parere, prot. n.3232 del 24 aprile 2002, allegata alla nota che si riscontra, dell'Ente Parco XXXX, avente ad oggetto problematiche relative al corretto inquadramento di personale dello stesso Ente a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale di riforma 15 maggio 2000, n.10 e dei correlati DD.PP. nn.9 e 10 del 22 giugno 2001.
L'Ente Parco XXXX, in particolare, premesso che al proprio personale si applica il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione, riferisce di avere provveduto ad adeguare il trattamento economico dei dipendenti con qualifica dirigenziale ai sensi della normativa previgente (ex 8° livello), allo stipendio tabellare previsto per i dirigenti di terza fascia dagli artt.35 e 36 del Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza, di cui al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n.10 (con delibere del Comitato esecutivo del 7/12/2001).
Al contempo, però, l'Ente in parola ha sollevato perplessità in ordine alla correttezza del proprio operato con riferimento a tre dei predetti dipendenti i quali, assunti a seguito di procedure concorsuali per soli titoli, i cui bandi sono stati approvati con delibere del Comitato esecutivo dell'Ente del 30/12/1996 (pubblicate nella GURS n.7 del 28/6/1997, serie speciale concorsi) e le cui graduatorie sono state approvate con delibere anteriori all'entrata in vigore della l.r. 15 maggio 2000, n.10, non erano tuttavia ancora in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge.

Altre perplessità dell'Ente concernono, poi, il corretto inquadramento di un dipendente con qualifica dirigenziale (ex 8° livello), il quale, in servizio di ruolo alla data dell'entrata in vigore della l.r. n.10/2000, è cessato dal servizio per dimissioni il 15/12/2000, ed è stato riammesso, ai sensi dell'art.132 del T.U. 10/1/1957, n.3, con delibera del Comitato esecutivo n.86 del 25/5/2001.
In particolare, l'Ente ha chiesto se quest'ultimo "abbia titolo ad essere inquadrato nell'area dirigenziale (terza fascia)", specificando di non avere assunto alcun provvedimento al riguardo.

Codesto Dipartimento non ha espresso il proprio orientamento in ordine alle suddette problematiche.

2. In ordine alla specifica questione concernente l'inquadramento dei dirigenti assunti successivamente all'entrata in vigore della l.r. n.10/2000, ma in base a concorsi banditi ed espletati in data antecedente, questo Ufficio si è già espresso con parere n.24 del 2002, che si allega in copia.

Con riguardo, poi, al corretto inquadramento del dipendente con qualifica dirigenziale ai sensi della previgente normativa, dimessosi successivamente all'entrata in vigore della l.r. n.10/2000 e, poi, riammesso in servizio, limitatamente al quesito posto, si osserva quanto segue.
Premesso che la riammissione in servizio di un dipendente pubblico cessato dall'impiego per decadenza o dimissioni è, com'è noto, subordinata dall'art.132, D.P.R. 10.1.1957, n.3 alla vacanza del posto (ultimo comma), non può non prendersi atto che la disposizione testè citata è chiara nello stabilire che "l'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione" (terzo comma), assumendo l'anzianità della data di riammissione (con il trattamento economico previsto per l'impiegato di nuova nomina). In seguito alla riammissione si instaura, dunque, un nuovo rapporto, del tutto svincolato da quello precedente, fatto salvo il ricongiungimento dei due periodi di servizio ai fini pensionistici (cfr., sul punto, P. Virga, Il pubblico impiego, Milano, Giuffrè, 1991).
Ora, sembra allo Scrivente che la circostanza che il dipendente in questione, con qualifica dirigenziale ai sensi della previgente normativa, fosse in servizio al momento dell'entrata in vigore della l.r. n.10/2000, integra appieno la condizione richiesta dalla legge per il suo reinquadramento nella dirigenza, non acquistando alcuna rilevanza giuridica, nell'ipotesi di specie, la vicenda relativa alle dimissioni ed alla successiva riammissione in servizio dello stesso.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.












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