Pos.   Prot. N.  


Oggetto: Consorzi di bonifica. Applicabilitàdelle disposizioni programmatiche di cui alla l. r. n.2/2002.



Allegati n...........................

Assessorato regionale agricoltura
e foreste
Dipartimento regionale interventi
Infrastrutturali
Servizio di vigilanza consorzi di
Bonifica e consorzi agrari
PALERMO

1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato, facendo seguito ad una precedente richiesta di parere inerente la stessa questione in oggetto, chiede un ulteriore approfondimento in considerazione delle osservazioni dell'Associazione siciliana consorzi ed enti di bonifica e del Consorzio di bonifica 4 di XXXX.

2. Ritiene questo Ufficio di dovere riconfermare quanto già espresso nel precedente parere 12 agosto 2002, n.1367/162.11.02, non sembrando, comunque, le osservazioni avanzate dall'Associazione e dal Consorzio prima citati, "nuove" rispetto a quelle già allegate alla prima richiesta di parere.
Ad ogni buon fine, si evidenzia che la Regione siciliana ha nella materia della bonifica competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'art.14, lett. b) dello Statuto siciliano. Lo stesso art.1 della L.r. 45/95 prevede che "La Regione, nell'ambito dei programmi di difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza la bonfica attraverso i consorzi ......". Lo stesso D.P. Reg. 17.11.1997 (Approvazione dello statuto dei Consorzi di bonifica della Regione) all'art.2 ribadisce "Ai sensi dell'art.1 della legge regionale n.45/1995 il consorzio è lo strumento attraverso il quale la Regione.....". Ciò con riguardo alle funzioni schiettamente pubblicistiche o amministrative dei consorzi e ai poteri della Regione nel riassetto di tali funzioni cui allude la Corte Costituzionale con la sentenza 326/1998 (relativa per altro a regione a statuto ordinario con sola competenza legislativa concorrente e non esclusiva). La stessa Corte rimarca come oggi le attività di bonifica fanno parte della più ampia azione pubblica ........ azione che per la sua natura coinvolge preminenti interessi pubblici, facenti capo alle Comunità territoriali nel loro complesso più che a singole categorie di soggetti privati. Con precedente sentenza la stessa Corte Costituzionale (n.346/1994) ha specificato che "nel loro profilo pubblicistico i consorzi sono enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale, e dunque "enti amministrativi dipendenti dalla Regione".... della cui organizzazione e delle cui funzioni la Regione può disporre nell'ambito e nei limiti della propria potestà legislativa".
In ogni caso, la dizione "enti, aziende e istituti regionali" di cui al'art.32 L.r. 6/1997, come sostituito dall'art.20 L.r. 2/2002, ricomprende e caratterizza tutti gli enti strumentalmente e finanziariamente collegati alla Regione. Il criterio della strumentalità rispetto all'indicato ente territoriale individua quegli enti che espletano la propria azione nell'ambito del territorio regionale e nelle materie ascritte alla competenza della Regione, svolgendo, in particolare funzioni e compiti connessi al perseguimento dei fini istituzionalmente propri della Regione stessa; il collegamento finanziario, conseguentemente riguarda tutti gli enti beneficiari di risorse provenienti dal bilancio regionale, erogate in relazione a funzioni finalizzate alla soddisfazione di interessi pubblici affidati all'Amministrazione regionale. L'intento del legislatore (già precedentemente manifestato con le norme sulla tesoreria unica regionale) esplicitato nel titolo II della L.r. 2/2002 - intitolato "Disposizioni per la razionalizzazione, la riduzione della spesa e la trasformazione di enti ed aziende" - attribuisce un preminente rilievo al collegamento con la finanza pubblica di enti ed organismi anche di natura economica, destinatari di contributi in via ordinaria per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, non rilevando peraltro la circostanza che dette erogazioni possano non costituire l'entrata esclusiva o prevalente rispetto al bilancio degli enti considerati. L'ambito di operatività delle disposizioni de quibus - ricollegabile comunque, come già detto, al rapporto di strumentalità, con la finanza regionale - induce a ritenerle applicabili a tutti gli enti comunque gravanti sul bilancio regionale.
L'art.32 citato ha previsto un diretto controllo amministrativo-contabile su enti genericamente indicati "enti ed aziende regionali", controllo effettuato dall'Assessore regionale del bilancio e delle finanze al fine di realizzare una maggiore conoscenza degli atti più importanti della gestione dei suddetti enti.
La finalità della norma, chiarita nella relazione alla stessa L.r. 6/1997, risponde all'esigenza (propria) del legislatore regionale del contenimento delle spese gravanti sul suo bilancio assicurando unitarietà e funzionalità di enti ed istituzioni.
In ogni caso, l'ultimo comma dell'art.2 della L.r. 106/1977 che sottopone i bilanci all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura, di concerto con quello al bilancio e contenente l'inciso "ai soli fini dell'applicazione della presente legge" (e cioè al fine di concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi nella misura del 95% dell'ammontare complessivo degli oneri di gestione e delle retribuzioni ) non appare in contrasto con gli artt.20 e 21 della L.r. 2/2002 con i quali deve necessariamente integrarsi poiché "per gli enti che non realizzano il contenimento dei costi nella misura indicata, i contributi regionali per le spese di funzionamento" (per intendersi quelli richiamati dal 1° comma dell'art.2 della L.r. 106/1977, ovvero i trasferimenti di cui all'art.29 L.r. 10/99 e all'art.53 L.r. 21/2001 citati dall'A.S.C.E.B.E.M. nella nota 7.11.02, n.100) sono ridotti automaticamente in misura percentuale pari alla mancata riduzione (e lo stesso per il mancato incremento delle entrate che dà luogo a conseguenziale riduzione dei contributi nella stessa misura percentuale). In ogni caso la riduzione dei trasferimenti che veniva operata con l'art.29 della L.r. 10/99 comportava necessariamente l'aumento delle entrate e la riduzione delle spese per un bilancio tendenzialmente in pareggio. Come già sostenuto in altro parere di questo Ufficio (n.168.2000.11, prot. 13019 del 12 luglio 2000, reso all'Assessorato regionale bilancio) relativo agli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale (ed è appena il caso di ricordare che il D.P. Reg. 8 settembre 1998 inserisce i consorzi di bonifica nell'elenco relativo), "premesso che il legislatore regionale non qualifica come pubblici i destinatari dalle recate prescrizioni si osserva che il termine "ente" utilizzato ha una amplissima significazione, ricomprendendo ogni organizzazione o istituzione nella quale si accentrano determinati interessi. Il diritto positivo, pur utilizzando il termine in questione come sinonimo di persona giuridica, sia pubblica che privata, ne legittima invero persino una accezione più vasta, ammettendo (cfr. art.11 c. c) l'esistenza nell'ordinamento, di enti che persone giuridiche non sono".
E comunque, ai fini che qui rilevano, certo appare che le espressioni usate indichino, in via generale, la persona giuridica, a prescindere dalla natura pubblica o privata, economica o meno della medesima.
Conclusivamente, non si ravvisano elementi per ritenere i consorzi di bonifica "esenti" dall'applicazione delle norme oggetto del presente e del precedente parere né tantomeno possono essi sottrarsi alla ratio di disposizioni rispondenti alla già accennata esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa di tutti gli enti interessati che, in quanto destinatari di contributi a carico del bilancio regionale, per ciò stesso devono considerarsi "attratti" e "tenuti" all'applicazione delle relative disposizioni.
Nei termini il reso parere.
* * * * *
Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale