Pos. IV Prot.________/158.2002.11

OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica.- Bilancio Regione siciliana.- Gestione capitoli.- Variazioni compensative.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Pesca
Segreteria del Dirigente generale
(Rif. nota n. 1105 del 3 luglio 2002)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso di questo Ufficio circa la legittimità di un utilizzo dello stanziamento recato dal capitolo 346005 - inserito nella Rubrica Dipartimento regionale della pesca e denominato "Spese per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al miglioramento dell'efficienza dei servizi" - in favore di personale non in servizio presso il richiedente Dipartimento.

2.- Ritiene lo scrivente che le perplessità manifestate a tal proposito da codesto Dipartimento siano assolutamente da condividere.
In via generale, va infatti asserito che l'ambito di competenza ascritto costituisce limite all'utilizzo delle risorse assegnate.
In altri termini, le risorse finanziarie attribuite a ciascuna struttura operativa sono destinate, in via esclusiva, ad essere utilizzate in relazione all'attività prestata dalla struttura medesima.
In applicazione di tale principio, gli stanziamenti afferenti il personale disposti all'interno di ciascuna Rubrica del bilancio sono destinati a coprire unicamente le spese del personale alla medesima struttura assegnato.
Ed invero, l'articolazione dello stato di previsione della spesa in centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione, nasce proprio dall'esigenza di delimitare i relativi poteri amministrativi all'ambito ascritto.
Nell'osservare ancora che la classificazione del bilancio in rubriche appare finalizzata a raggruppare le spese, nell'ambito delle singole sezioni, secondo l'organo che le amministra od ai cui servizi esse si riferiscono, si rileva che l'assegnazione delle risorse umane (personale) da destinare al perseguimento delle singole finalità e degli specifici obiettivi non può che essere disposta in stretta correlazione con l'imputazione di stanziamenti idonei a garantire la copertura degli oneri derivanti.
E dunque anche l'erogazione di somme da destinare alla corresponsione della parte variabile della retribuzione appare legittimata esclusivamente nei confronti di dipendenti assegnati alla singola struttura dipartimentale.
Conclusivamente, e ad ulteriore conferma delle considerazioni brevemente svolte, va considerato che la distribuzione tra i vari rami dell'Amministrazione, e per ciascun Dipartimento, del fondo efficienza servizi è effettuata in relazione al personale effettivamente in servizio, e pertanto una erogazione che si estenda a personale di altri Dipartimenti si porrebbe altresì in contrasto con il criterio di ripartizione adottato.

Resta tuttavia ferma la possibilità - come da codesto Dipartimento riportato, già evidenziata dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - di procedere ad una variazione di bilancio compensativa ai sensi dell'art. 55, comma 2, della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, che nei limiti previsti la consente, nel superiore interesse unitario dell'Amministrazione, con una puntuale disposizione, che appare porsi quale eccezione al sistema.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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