Pos. 4   Prot. N.     /155.02.11 



Oggetto: Impiego pubblico. Pubblici concorsi. Modalità e normativa applicabile.




Allegati n...........................

Assessorato regionale
degli enti locali
Dipartimento regionale
Enti locali
P A L E R M O

e, p.c.       Assessorato regionale 

lavoro, previdenza sociale,
formazione professionale
ed emigrazione
P A L E R M O

                       


1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento pone allo Scrivente molteplici quesiti riguardanti in massima parte le refluenze della mancata proroga del termine previsto dall'art. 1, co. 2, della l.r. 18/99.
Considerato preliminarmente che nelle more di rendere il richiesto parere, è stata approvata e promulgata la legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, la quale all'art. 2, co. 1, ha disposto il differimento, al 31 dicembre 2004, del termine di cui al citato art. 1, co. 2, l.r. 18/99,i succitati quesiti hanno perso attualità.
Quanto invece alle altre problematiche poste, relative ad aspetti della normativa regionale in materia di assunzione di personale non strettamente collegati alla proroga in discorso, si ritiene di dover esprimere il proprio avviso. I quesiti residui possono così essere sintetizzati:
a) se sia operante nel territorio regionale la riserva del 30%, stabilita dall'art. 12 del D. Lgs. 468/97, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 45, co. 8 l. 144/99, per i lavoratori impegnati o già impegnati per almeno 12 mesi in lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997.
b) Quale sia la misura della riserva obbligatoria a favore del personale militare congedato di cui all'art. 39, co. 15 del D. Lgs. 196/95.
c) Se sia operante a favore dei lavoratori in mobilità la precedenza nelle assunzioni prevista dall'art. 8 della l. 223/91.
d) Se, come ritiene il Dipartimento richiedente, sia venuta a cessare la copertura a carico della Regione degli oneri derivanti dalla assunzione in soprannumero, ex l.r. 20/99, dei soggetti familiari di vittime della criminalità organizzata, restando fermo l'obbligo di assunzione per chiamata diretta degli stessi, ai sensi dell'art. 4 della citata l.r. 20/99; se tali benefici possano essere estesi ai familiari dei soggetti resi permanentemente invalidi di cui all'art. 1, co. 2, l. 407/98.

2. Circa il quesito sub 1. a) non si ritiene che il quadro normativo di riferimento abbia subito modifiche. Sembra, pertanto, che la riserva del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamento a selezione ex art. 16 l. 56/87 e successive modifiche e integrazioni debba trovare applicazione, restando fermi, altresì, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 12 del D. Lgs. 468/97 nonché, ai fini della selezione dei lavoratori, le procedure relative alla iscrizione nelle liste di collocamento, al sistema di reclutamento e all'avviamento sulla base di apposita graduatoria.
Con riguardo al quesito sub 1. b), ed in particolare circa la misura della riserva obbligatoria dei posti, ex art. 39, co. 15, D. lgs. 196/95, a favore dei militari congedati, va riferito che ai sensi del comma 6 dell'art. 18 del D. Lgs. 215/01, la stessa è stata elevata al 30% e si applica "ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito....".
La disposizione richiamata prevede altresì che, ove la detta riserva non possa operare integralmente o parzialmente perché darebbe luogo a frazioni di posto, la stessa va cumulata con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla medesima amministrazione (art. 18, co. 7 D. Lgs. 215/01 cit.).
Quanto al quesito sub 1. c), relativamente alla riserva del 25% degli avviamenti, fissata a favore dei lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 8 della l.r. 223/91, valgono le considerazioni generali relative al quesito sub a) circa l'assenza di modifiche al sistema normativo di riferimento alla conseguente applicabilità della quota di riserva ai soggetti beneficiari.
E' appena il caso di rammentare che, comunque, relativamente agli enti, amministrazioni ed aziende rientranti nella sfera di competenza della Regione, di cui all'art. 1, l.r. 12/91, le quote di riserva non potranno superare complessivamente, ai sensi dell'art. 1, co. 2, della l.r. 15/94, il 50% dei posti, con conseguente riduzione percentuale, ove necessario, delle percentuali di riserva spettanti alle singole categorie di beneficiari.
Con riferimento al quesito sub 1. d) non si ritiene che la copertura degli oneri finanziari per le assunzioni anche in soprannumero dei familiari di vittime della mafia ex art. 4 l.r. 20/99 sia cessata.
Ed invero, anche in sede di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base in cui risulta articolato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 - posta in essere, in esecuzione del disposto dell'art. 1 della l.r. 47/1977 come modificato in ultimo dall'art. 52 della l.r. 6/2001, con Decreto 27 marzo 2002, dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze - le somme da erogare per l'assunzione dei soggetti in questione sono state quantificate nel relativo capitolo (cap. 183722 - UPB 5 - Amministrazione 3 Assessorato regionale degli enti locali).
Per quanto riguarda il quesito sulla estensibilità dei benefici ex l.r. 20/99 si condivide l'avviso del richiedente Dipartimento.
La disciplina regionale recante misure di solidarietà in favore dei familiari di vittime della mafia, tra le quali l'assunzione presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o istituti dagli stessi vigilati, nella individuazione degli aventi diritto ai benefici ivi previsti (art. 4, co. 1 e 2, l.r. 20/99) fa specifico riferimento ai componenti della famiglia, anche di fatto, di colui che perde la vita in conseguenza dell'evento criminale mafioso ("... coniuge superstite.... , orfani...."). Tali provvidenze, peraltro sotto il profilo finanziario a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti che hanno proceduto all'assunzione, sono volte, attraverso una normativa speciale, a rendere particolarmente incisivo il sostegno della Regione ai congiunti di soggetti che hanno perso la vita a cagione di azioni di mafia. Pertanto, considerato altresì che trattandosi di norme di carattere eccezionale non è possibile procedere ad una estensione analogica, non sembra che le disposizioni in argomento possano essere estese ad altre categorie di soggetti ancorché congiunti di persone lese in conseguenza di eventi collegati ad azioni criminali mafiose per i quali restano ferme le disposizioni statali in subjecta materia e, più specificamente quelle relative al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli (art. 1, co. 2, l. 407/98).
In considerazione della rilevanza di carattere generale delle questioni qui trattate, si trasmette copia del presente parere all'Assessore regionale del lavoro per le eventuali valutazioni di propria competenza.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.


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