Pos. IV Prot.________/153.2002.11

OGGETTO: Ente pubblico e privato.- Camere di commercio.- Accantonamenti per trattamenti pensionistici.

ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato
(Rif. nota n. 1060/2 S. del 19 giugno 2002)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata, il Dipartimento regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato, premessa una breve ricognizione circa la situazione dei fondi costituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia per i trattamenti di quiescenza e previdenza dei propri dipendenti, ha chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla sussistenza, alla luce del disposto dell'art. 5, comma 10, della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, e nelle more della stipula della convenzione ivi prevista, dei "presupposti giuridici per l'effettuazione, da parte degli Enti camerali, degli accantonamenti annuali" finalizzati a detti trattamenti.
Inoltre, in particolare, nel rappresentare che la Camera di commercio di Enna "ha deliberato una variazione dei residui passivi afferenti le somme accantonate" per i fini citati ed ha altresì deciso "di non computare a carico del bilancio la quota di accantonamento relativa all'anno 2002, e di introitare, altresì la quota versata dai dipendenti", si chiede di esprimersi in ordine alla legittimità delle citate determinazioni.

2.- Ai fini della soluzione della problematica proposta si osserva innanzitutto che certamente il disposto dell'art. 5, comma 10, della l.r. 26 marzo 2002 - che, testualmente, autorizza l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca "a stipulare con l'INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non siano già a carico del medesimo Istituto" - non appare idoneo a modificare alcun eventuale obbligo contabile in precedenza sussistente in capo alle Camere di commercio della Regione.
Occorre dunque, in via generale ed a prescindere da detta disposizione, accertare l'esistenza dell'obbligo giuridico, per gli indicati Enti, di procedere ad accantonamenti finalizzati all'erogazione di trattamenti di quiescenza e previdenza al proprio personale, ovvero, addirittura, alla costituzione di appositi fondi - segregati o quantomeno separati rispetto alla gestione ordinaria - destinati alle indicate finalità.

A tal proposito invero - pur consapevoli della circostanza che, motivi di buon andamento amministrativo, di perequazione di risorse e di garanzia di bilancio imporrebbero che le prestazioni previdenziali siano rese a fronte di accantonamenti rapportati a periodi di tempo congrui rispetto ai piani di ripartizione capitaria - si osserva che la mancanza di norme che stabiliscano, testualmente ed espressamente, l'obbligo della costituzione di un fondo di riserva, anche se costituisce, nell'ambito di una gestione previdenziale, causa diretta della formazione di poste passive latenti, rende palesemente illegittimi accantonamenti di fondi non previsti da leggi (cfr. Corte dei conti, sez. controllo enti, 3 marzo 1987, n. 1905).

Premessa tale considerazione si osserva che il rinvio alla normativa statale, operato dall'art. 28 della l.r. 4 aprile 1995, n. 29, recante "Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio", per tutto quanto non disciplinato dalla stessa legge, non è stato ritenuto idoneo a far insorgere per le Camere isolane il dovere di costituzione, e di mantenimento, del fondo individuale di previdenza a capitalizzazione cui ha riguardo la L. 7 febbraio 1951, n. 72.
Ed invero la specifica disposizione recata dal secondo comma dell'art. 19 della citata legge regionale, rubricato "Personale delle camere" - che statuisce che "il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale camerale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione" - e la constatazione, suffragata dal puntuale disposto dell'art. 22 della stessa legge, che gli oneri per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza e previdenza del personale camerale gravano direttamente sui bilanci delle stesse Camere di commercio, a carico dei quali sono poste le relative erogazioni, induce a ritenere non sussistente uno specifico "fondo", con gestione separata o con segregazione dei cespiti ad esso attinenti, ovvero anche un obbligo di accantonamento di specifiche ed individuate somme, autonome e differenziate rispetto alle altre stanziate in bilancio.
Né la previsione - recata dall'art. 11, comma 9, della l.r. 30 marzo 1998, n. 5 (che ha sostituito il comma 14 dell'articolo 23 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21), e reiterata dall'art. 27, comma 5, della 27 aprile 1999, n. 10 - di ripartizione di determinate somme fra le Camere di commercio "al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, ..., onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni", appare atta alla istituzione ex lege del fondo di che trattasi.
La relativa costituzione invero appare necessitare di una puntuale e specifica disciplina positiva che determini caratteristiche, modalità e procedure gestionali.

In atto, dunque, non sembra che possa attribuirsi agli stanziamenti disposti per le indicate finalità, natura giuridica diversa rispetto a tutti gli altri stanziamenti di bilancio relativi a spese obbligatorie.
E pertanto alla relativa disciplina appaiono soggette le variazioni di bilancio che sugli stanziamenti in discorso incidono.

3.- Per una opportuna conoscenza, in considerazione delle competenze alla stesso ascritte in materia, si ritiene di dover rendere il presente parere (per la cui migliore comprensione si allega la richiesta di consulenza che si riscontra) anche all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, alla luce delle cui, eventuali, osservazioni ci si riserva un approfondimento della questione.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intendan differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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