Pos. 4   Prot. N. /150.02.11 



Oggetto: Imposte, tasse e tributi - IRAP - Esenzione ex l.r. n. 2/2002, art. 7.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale
Bilancio e Finanze
Dipartimento finanze e credito
P A L E R M O



1. L'art. 7, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 prevede che: "le organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esenti dall'imposta sulle attività produttive".
In relazione a tale disposizione, codesto Dipartimento, con la lettera sopra indicata, pone all'Ufficio un quesito concernente l'ambito di applicazione dell'esenzione introdotta dal riportato art. 7, comma 5, per le organizzazioni non lucrative.
Premesso che la questione è stata sollevata dalla XXXX della Sicilia, in particolare vien chiesto se la predetta esenzione riguardi solo le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) disciplinate dalla sezione II del D.Lgs. n. 460/1997, ovvero se possa trovare applicazione anche nei confronti degli enti non commerciali di cui alla sezione I del medesimo D.Lgs. n. 460/1997.

2. Ai fini della soluzione del quesito in esame va anzitutto precisato che il rinvio operato dal riportato art. 7, comma 5, l.r. n. 2/2002, alle "organizzazioni non lucrative", non pone dubbi, diversamente da quanto rilevato da codesto Dipartimento nella richiesta di parere, circa la sua portata applicativa.
Ed invero, considerato che il D.Lgs. n. 460/1997 è diviso in due distinte sezioni riguardanti rispettivamente il trattamento fiscale degli "enti non commerciali" (artt. 1-9) e la disciplina delle "organizzazioni non lucrative di utilità sociale" (artt. 10-29), deve ritenersi che l'espressione utilizzata dal legislatore regionale, ed in particolare l'esplicito riferimento alle sole organizzazioni non lucrative, vada letteralmente inteso senza lasciare ampio spazio all'interprete; la riferita disposizione, pertanto, deve interpretarsi nel senso che possono beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive solo gli enti appartenenti alla categoria delle ONLUS introdotta dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, mentre sono esclusi dalla predetta esenzione gli altri enti previsti dalla sezione I del medesimo D.Lgs. n. 460/1997.
Il criterio di esegesi testuale qui accolto risulta, peraltro, avvalorato da due ulteriori considerazioni: in primo luogo si rileva che, qualora l'intentio legis fosse stata diversa, ciò avrebbe potuto e dovuto essere direttamente esplicitato mediante l'utilizzo di una formulazione più ampia richiamando espressamente anche gli enti non commerciali; in secondo luogo si osserva altresì, che, per costante giurisprudenza, "in linea generale, le ipotesi di esenzione tributaria previste dalla legge rivestono carattere eccezionale, in quanto recanti deroga al principio di uguaglianza e al principio di conformità del sistema impositivo al criterio della capacità contributiva sanciti rispettivamente dall'art. 3 e dall'art. 52 della Costituzione, e quindi non consentono applicazione a fattispecie diverse da quelle che debbono ritenersi in esse considerate alla stregua di una rigorosa interpretazione" (Cass. civ., sez. I, 8.10.1997, n. 9760).
Pertanto, alla luce del riportato orientamento giurisprudenziale, poiché la norma regionale in esame introduce una deroga alla disciplina generale in materia di IRAP, la stessa costituisce disposizione di stretta interpretazione e, come tale, non è suscettibile di trovare applicazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste; sotto tale profilo l'elencazione contenuta nel riportato art. 7, comma 5, l.r. n. 2/2002 deve dunque considerarsi tassativa, restando così escluso che possano beneficiare del particolare regime di esenzione ivi previsto anche gli enti non commerciali.
Così delineato, per quanto qui interessa, l'ambito applicativo dell'art. 7, comma 5, l.r. n. 2/2002, l'analisi qui compiuta può essere ora completata considerando se gli enti non commerciali di cui alla sezione I del D.Lgs. n. 460/1997, ed in particolare gli enti di tipo associativo elencati nell'art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 460/1997 ("associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona"), siano qualificabili quali ONLUS; ciò al fine di accertare se, sotto tale diverso profilo, possano comunque beneficiare della esenzione de qua.
Al riguardo si rileva che la riconducibilità di un ente nella categoria soggettiva delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, prescinde da qualsiasi indagine sull'oggetto esclusivo o principale dell'ente e quindi sul carattere commerciale dell'attività dallo stesso svolta, così come invece previsto per gli enti non commerciali dall'art. 1 del medesimo D.Lgs. n. 460/1997; ciò tanto più che ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 460/1997: "per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale". Vengono invece assunti come criteri di differenziazione e qualificazione dell'ente quale ONLUS i requisiti esclusivamente stabiliti dall'art. 10 del predetto D.Lgs. N. 460/1997 il quale, tra l'altro, al comma 10, dispone espressamente che "non si considerano in ogni caso ONLUS" taluni enti che sostanzialmente coincidono con quelli elencati nel precedente art. 5 quali "i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria".
Le ONLUS costituiscono quindi una autonoma e distinta categoria di enti rilevante ai fini fiscali ed individuata sulla base di criteri di qualificazione diversi da quelli degli enti non commerciali; del resto, l'art. 26 del D.Lgs. n. 460/1997 dispone, in via residuale, che "alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali", ciò che appunto confermerebbe la distinzione delle due categorie di enti qui considerate.
Pertanto, alla luce di quanto osservato, tenuto conto che dell'esenzione dall'imposta sulle attività produttive disposta dall'art. 7, comma 5, l.r. 2/2002 possono beneficiare solo le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e considerato altresì che gli enti elencati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 460/1997 non rientrano nella categoria delle ONLUS, deve concludersi che il predetto art. 7, comma 5, l.r. n. 2/2002 non può trovare applicazione nei confronti degli enti non commerciali.
          * * * * * 

A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale