Pos. 1   Prot. N. /139.02.11 




Oggetto: Espropriazioni per pubblica utilità - D.P.R. n. 327/2001 - Applicabilità in Sicilia.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento Industria
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato, avendo ricevuto da parte della XXXX s.p.a. alcune istanze di proroga di provvedimenti di occupazione di urgenza in scadenza, chiede allo Scrivente di esprimersi in ordine all'applicabilità in Sicilia del D.P.R. n. 327/2001, recante il T.U. delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, la cui entrata in vigore era prevista per il 30 giugno 2002.
In particolare vien chiesto se l'inapplicabilità del citato T.U., già sostenuta da questo Ufficio con riferimento alle espropriazioni di cui alla L.r. n. 16/96, possa essere confermata anche con riferimento ai provvedimenti ablatori di cui all'art. 34 della L.r. n. 96/81, con particolare riguardo all'occupazione d'urgenza "stante che il legislatore statale ha previsto l'abrogazione dell'istituto e il legislatore regionale non sembra avere espressamente operato un rinvio alle norme di cui alle leggi nn. 2359/1865 e 865/1971".
Vien chiesto altresì:
- se sia da considerare inapplicabile anche la regola generale, prevista nel T.U., secondo cui competente ad emanare gli atti del procedimento espropriativo è il soggetto che realizza l'opera;
- se i provvedimenti di occupazione di urgenza, o di proroga, emessi prima della entrata in vigore del T.U. potranno esplicare i propri effetti anche successivamente a tale data;
- se, infine, le procedure ablatorie prescritte dalla L.r. n. 1/84 potranno continuare ad applicarsi "secondo la disciplina del T.U. n. 1/78" anche dopo l'entrata in vigore del T.U. in oggetto.

2. In via preliminare giova segnalare che nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 21.6.2002 è stato pubblicato il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, recante: "Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione", il cui art. 3 così dispone: "Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 1° gennaio 2003".
Il differimento di ulteriori sei mesi dell'entrata in vigore del T.U. in esame consente di fatto a codesto Assessorato di concedere le proroghe dei provvedimenti di occupazione di urgenza richieste dalla XXXX s.p.a. senza doversi preoccupare delle eventuali refluenze che l'entrata in vigore dello stesso T.U., già prevista per il 30 giugno del corrente anno, avrebbe potuto avere sull'efficacia degli stessi provvedimenti.
In ogni caso in ordine alla applicabilità del T.U. in esame, nelle Regioni in genere ed in Sicilia in particolare, si impongono alcune considerazioni.

3. L'art. 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che disciplina l'ambito di applicazione del T.U. nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, al comma 1 prevede che: "Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico".
Lo stesso art. 5 al comma 2 aggiunge che: "Le Regioni a statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercitano la propria potestà legislativa esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del testo unico".
Il successivo comma 4 precisa poi che: "Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale fino a quando esse non si adeguano ai principi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui al testo unico, nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione".
Ciò posto, va chiarito che, al fine di valutare l'applicabilità in ambito regionale del T.U. in esame, al di là di quanto disposto dal citato art. 5, occorre avere riguardo alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione introdotte dalla legge costituzionale n. 3/2001 e, in particolare, al nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione.
Il citato art. 117 - che, come è noto, ha profondamente modificato i criteri di ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni - oltre ad indicare le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato (comma 2) e quelle di legislazione concorrente (comma 3), attribuisce alle Regioni, con criterio residuale, la potestà legislativa "in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" (comma 4).
Lo stesso art. 117, al comma 1, dispone che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni va esercitata "nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".
Alla luce di tali norme, la materia delle espropriazioni per pubblica utilità, non rientrando tra quelle riservate allo Stato ex art. 117, comma 2, né tra quelle di legislazione concorrente ex art. 117, comma 3, sembra riconducibile alla potestà legislativa residuale delle regioni di cui all'art. 117, comma 4.
Per la Regione Siciliana, poi, l'attribuzione della materia dell'espropriazione per pubblica utilità alla legislazione esclusiva discende direttamente da una previsione statutaria (art. 14, lett. s), St. Sic.).
Ma, se la materia dell'espropriazione per pubblica utilità è da ritenere riconducibile alla potestà legislativa esclusiva, o residuale, delle Regioni e, in quanto tale, sottoposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 117, Cost., ai soli limiti del "rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", si appalesa costituzionalmente illegittimo il citato art. 5 del T.U. che, oltre a fare riferimento alla "potestà legislativa concorrente" delle Regioni a statuto ordinario (comma 1), subordina l'esercizio della potestà legislativa regionale nella materia de qua a limiti più stringenti quali il rispetto "dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico" (comma 1) e il rispetto "delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del testo unico" (commi 2 e 4).
In considerazione della asserita incompatibilità delle disposizioni del citato art. 5 del T.U. con il nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, in dottrina si è sostenuto che tali disposizioni siano da ritenere abrogate "dalla sopravvenuta riforma costituzionale" (cfr. G.L. Rota, Il decreto 8 giugno 2001, n. 327..., in Giust. It, rivista elettronica di Giustizia Amministrativa, n. 11/2001).
Più radicalmente potrebbe invero sostenersi che, ove si riconosca che la materia de qua rientra tra quelle di legislazione esclusiva delle Regioni, la conseguente incompetenza dello Stato a legiferare nella stessa materia finirebbe col compromettere l'appli-cabilità tout court del Testo Unico in esame.
A tali obiettive difficoltà è peraltro da ricondurre la reiterata proroga dell'entrata in vigore del Testo Unico, già prevista, dall'art. 59 dello stesso T.U., per il 1° gennaio 2002 e quindi rinviata, dall'art. 5 del D.L. n. 411/2001, al 30 giugno 2002 e, in ultimo, dall'art. 3 del D.L. n. 122/2002, al 1° gennaio 2003.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/2001, non entrate ancora in vigore, non potranno dispiegare effetti nei confronti delle Regioni in genere e della Regione Siciliana in particolare.
Quanto poi alle difficoltà che l'abrogazione delle precedenti leggi statali in materia di espropriazione, prevista nello stesso Testo Unico, potrebbe determinare in ambito regionale, lo Scrivente si riserva di esprimere il proprio avviso al riguardo solo se e quando lo stesso Testo Unico entrerà in vigore.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente.


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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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