Pos. 1  Prot. N. /137.02.11 



Oggetto: Commissioni provinciali per la determinazione dell'indennità di espropriazione. Composizione. Quesito.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Segreteria Generale
Servizio I
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde codesta Segreteria Generale chiede allo Scrivente di esprimere il proprio avviso in ordine all'applicabilità in Sicilia del D.P.R. 8 giugno 2002, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e, in particolare, dell'art. 41 dello stesso D.P.R.
Il quesito scaturisce dalla necessità di fornire direttive in ordine alla composizione delle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio dei terreni.
Queste, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 865/71, nel testo modificato dall'art. 14 della L. n. 10/77, sono presiedute dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato.
In Sicilia le predette commissioni, pur mantenendo la composizione prevista dal citato art. 16, sono invece presiedute, ai sensi dell'art. 3 della L.r. n. 35/78, "da un dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale nominato dal Presidente della Regione".
Ora, poiché il Testo Unico in materia di espropriazioni, all'art. 41, riproduce in forma quasi letterale i primi quattro commi del citato art. 16, confermandone così il disposto sia in ordine alla composizione delle Commissioni in esame, sia in ordine al soggetto chiamato ad assumerne la presidenza, codesta Segreteria Generale chiede se tale norma vada ritenuta applicabile in Sicilia, nel qual caso le Commissioni medesime dovrebbero essere presiedute non più da un dirigente regionale, bensì dal presidente della Provincia o da un suo delegato.

2. L'art. 36 della recente L.r. 10 agosto 2002, n. 7, prevede che: "Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, si applicano nell'ordinamento regionale contestualmente all'entrata in vigore della presente legge ovvero, se successive, con le decorrenze previste nel citato decreto".
La norma appena richiamata dispone dunque l'applicabilità nell'ordinamento regionale siciliano del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con D.P.R. n. 327/2001.
A fronte della volontà del legislatore regionale, manifestata in forma espressa ed inequivoca nel senso della applicabilità in Sicilia del Testo Unico in esame, devono ritenersi superate le perplessità manifestate in dottrina, ed invero condivise dallo Scrivente, in ordine alla competenza dello Stato a legiferare in una materia, qual è quella delle espropriazioni per pubblica utilità, riconducibile, alla luce del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva delle regioni.
Il legislatore siciliano, infatti, proprio nell'esercizio di tale potestà, ha ritenuto di volere adottare anche in ambito regionale l'insieme delle disposizioni di cui al citato Testo Unico.
Va altresì rilevato che, trattandosi di un rinvio di natura dinamica ("... e successive modificazioni"), saranno applicabili nell'ordinamento regionale anche le eventuali modifiche che il legislatore statale volesse apportare al Testo Unico, anche prima della sua entrata in vigore, al fine di armonizzarlo alle novità normative intervenute successivamente alla sua approvazione.
Giova tuttavia osservare che l'entrata in vigore del Testo Unico - già prevista dall'art. 59 dello stesso T.U. per il 1° gennaio 2002 e quindi rinviata dall'art. 5 del D.L. n. 411/2001 al 30 giugno 2002 - è stata in ultimo prorogata dall'art. 3 del D.L. n. 122/2002 al 1° gennaio 2003 e, infine, dall'art. 3 della L. 1° agosto 2002, n. 185, di conversione del D.L. in ultimo citato, al 30 giugno 2003.
A ciò consegue che le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità saranno applicabili nella nostra Regione solo a far data dal 30 giugno 2003, sempre che il legislatore statale non disponga ulteriori proroghe della entrata in vigore dello stesso Testo Unico.
Con riferimento al quesito specifico posto da codesta Segreteria, va da sé che dalla asserita applicabilità in Sicilia del D.P.R. n. 327/2001 discende l'applicabilità dell'art. 41, che disciplina le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio, che, pertanto, dalla data di entrata in vigore del citato D.P.R. saranno presiedute, anche nella nostra Regione, dal presidente della Provincia o da un suo delegato.

Va da sé altresì che, nelle more dell'entrata in vigore del Testo Unico in esame le Commissioni continueranno ad essere disciplinate dall'art. 3 della L.r. n. 35/78 e saranno pertanto presiedute da un dirigente regionale nominato dal Presidente della Regione.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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