POS. V Prot._______________/136.11.02

OGGETTO: Lavoro. Contratti di formazione e lavoro. Assunzione di giovani laureati, con elevazione di età a 29 anni, in posti previsti per diplomati.


ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale


PALERMO



1. Con la nota n. 784 del 28 maggio 2002, Codesto Assessorato chiede il parere dello Scrivente in ordine ad una problematica concernente un progetto di contratto di formazione e lavoro presentato dalla ditta xxxx SPA per l'assunzione di 560 diplomati con utilizzazione part time.

In particolare la ditta in questione ha presentato un progetto di formazione mirato all'acquisizione di professionalità intermedia con mansione di "addetto vendite telefoniche con l'ausilio di supporto informatico", di 560 giovani diplomati, progetto approvato dalla Commissione Regionale per l'Impiego, così come disposto dalle leggi in materia.

Successivamente la medesima ditta, in difformità di quanto previsto nel progetto, ha chiesto di essere autorizzata ad assumere il 50% dei laureati, nella considerazione che la metà dei soggetti risultati idonei è in possesso di diploma di laurea, specificando che tali assunzioni avverrebbero per gli stessi profili professionali indicati nel progetto approvato.

Osserva in proposito codesto Assessorato che l'elevazione dell'età per l'assunzione di giovani laureati deve essere collegata ad una utilizzazione dei giovani con qualifica e mansione attinente al titolo di studio posseduto.


2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.


Il contratto di formazione e lavoro è stato introdotto dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, di conversione del D.L. 30 ottobre 1984, n.726, e successivamente modificato dalla legge n. 407 del 1990, dalla legge n. 169 del 1991, e dalla legge n. 451 del 1994.

In applicazione di tali normative, il contratto di formazione e lavoro (C.F.L.), è un contratto a tempo determinato, per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 32 anni, che prevede un programma di formazione del lavoratore destinato a fornirgli una qualifica specifica.

In particolare la Commissione Europea con Decisione dell'11 maggio 1999 n.2000 / 128 128, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, chiarisce che possono essere considerati compatibili con il mercato comune i contratti di formazione e lavoro che concernono aiuti ai lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro e che in considerazione delle loro caratteristiche proprie si collocano in una condizione di debolezza di fronte al sistema di selezione imposto dal mercato del lavoro: si tratta dei giovani con meno di 25 anni, dei laureati fino ai 29 anni compresi, e dei disoccupati di lunga durata (più di un anno di disoccupazione) fino al limite dei 32 anni di età.

Per affrontare la problematica emergente dalla richiesta di consultazione è necessario allo stesso tempo tenere in considerazione lo spirito e la ratio della normativa che ha disciplinato i contratti di formazione e lavoro.

Una prima indicazione emerge già dal titolo del D.L. 30 ottobre 1984, n.726, che disciplina, all'art.3, il contratto di formazione e lavoro, rubricata "Misure a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali" da cui si desume che si tratta di misure volte a favorire l'occupazione dei giovani.


Ed invero la giurisprudenza ha più volte affermato (Pret. Brescia 14 gennaio 1987, Rep. 1987, voce Lavoro, n. 708; Pret. Bologna 9 settembre 1989, Rep. 1990, voce cit. n. 573) che la finalità precipua del contratto di formazione e lavoro è quella di sostegno e di incremento dei livelli occupazionali; in particolare esso ha essenzialmente lo scopo di favorire la creazione di rapporti di lavoro subordinato per i giovani, mentre il momento formativo, pur contestualmente eseguito, ha un ruolo indubbiamente secondario (Trib. Torino 30 aprile 1990, Rep. 1991, voce cit., n. 592)

A proposito dell'elevazione del limite di età a 29 anni che, come chiarito dalla Decisione Comunitaria prima citata, riguarda coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea, occorre accertare se debba essere o meno correlata allo svolgimento di un lavoro con qualifica e mansioni corrispondenti al titolo di studio posseduto; in buona sostanza viene chiesto se la ratio di tale elevazione sia quella di agevolare l'accesso al mondo del lavoro a prescindere dalle mansioni che in concreto si andranno a svolgere; ovvero se, come ritiene codesto Assessorato, debba essere collegata allo svolgimento di un lavoro con qualifica e mansione corrispondente al titolo di studio posseduto.

Ed invero non si rinviene alcuna disposizione che prescriva la suddetta correlazione, né che vieti ad un soggetto laureato di svolgere mansioni per le quali è sufficiente il possesso del semplice diploma.

In altri termini se la ratio dell'introduzione dei contratti di formazione e lavoro è di favorire l'occupazione di categorie deboli, sembra logico ritenere che , nel caso in esame, il lavoratore laureato, che non abbia superato il limite dei 29 anni di età, possa essere assunto con qualifica inferiore al titolo di studio, poiché il possesso del titolo di studio non può costituire un limite all'inserimento lavorativo.


La giurisprudenza, a conferma di ciò, ritiene che la laurea, come qualsiasi altro titolo di studio, così come non costituiscono requisiti di stipulazione del contratto (a meno che non espressamente previsto), non ne impediscono in alcun modo la stipulazione poiché tale contratto è essenzialmente diretto ad assicurare un addestramento di carattere pratico utile anche se il lavoratore sia già in possesso delle necessarie cognizioni teoriche connesso al possesso di un titolo di studio.( Cass. Civ. sent. n. 11493 del 14-11-1998).


Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.







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