Pos.4   Prot. N. /132.02.11 



Oggetto: Contratti ed obbligazioni della P.A. - Garanzie sussidiarie della Regione - Artt. 14-16 l.r. n. 55/1980 - Limite di intervento.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO
Dipartimento Lavoro
P A L E R M O

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE DEL
BILANCIO E DELLE FINANZE
Dipartimento Bilancio e Tesoro
P A L E R M O




1. Nella lettera sopra indicata si fa riferimento alla nota dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 4902/2002, indirizzata a codesto Dipartimento, con la quale il predetto Assessorato ha provveduto a verificare la "congruità" della somma richiesta dal XXXX S.p.a. a codesta Amministrazione a titolo di garanzia sussidiaria accordata dalla medesima Amministrazione ad un mutuo agevolato concesso, ai sensi della l.r. n. 55/1980, all'emigrata sig.ra M.R..
Rappresenta altresì codesto Dipartimento che, nonostante la ricognizione contabile effettuata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con la citata nota n. 4902/2002, sussistono a tutt'oggi "perplessità" circa le somme dovute all'istituto di credito per l'intervento fideiussorio nonché per capitale residuo.
Ciò premesso vien chiesto, "in termini strettamente giuridici" quali siano le "specifiche delle somme dovute", nonché quale sia il "limite temporale di intervento della garanzia".

2. Preliminarmente si evidenzia che la questione concernente la verifica della "congruità" delle somme richieste dal XXXX all'Amministrazione regionale a titolo di garanzia sussidiaria per inadempienza del beneficiario de quo , è già stata affrontata dallo scrivente con nota 20 dicembre 2000, n. 22807, indirizzata a codesto Assessorato, laddove si è precisato che la formulata richiesta di procedere ad una verifica circa la congruità dell'istanza "non prospetta alcun quesito di natura giuridica" e richiede, piuttosto, particolari competenze di natura tecnico-contabile, come tali non riconducibili alla funzione consultiva propria di quest'Ufficio.
Nel ribadire quanto sopra affermato si rileva ora altresì che, giusta disposto dell'art. 7 del D.P.Reg. 2 febbraio 1979, n. 70, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, l'attività consultiva di quest'Ufficio consiste nell'emissione di pareri "sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari"; pertanto, esclusa una analisi di tipo contabile circa l'ammontare e "le specifiche" delle somme dovute al XXXX può solo procedersi ad un esame di carattere generale ed astratto della fattispecie sottoposta allo scrivente.
Circa il "limite temporale" della garanzia fideiussoria prestata dall'Amministrazione regionale va precisato che ai sensi dell'art. 1957, primo comma, c.c. "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate".
La riferita disposizione, prevedendo la decadenza del creditore dal suo diritto verso il fideiussore qualora non agisca entro un termine di rigore per l'adempimento dell'obbligazione garantita, ha come ratio quella di provocare il sollecito esercizio del diritto di cre-dito il cui ritardo potrebbe altrimenti compromettere, nell'incertezza di una lunga attesa, la posizione del fideiussore; in particolare, con riferimento alla fideiussione riguardante obbligazione ad esecuzione periodica la giurisprudenza ha chiarito che "il termine di scadenza, agli effetti dell'art. 1957 c.c. è quello in cui debbono eseguirsi le singole prestazioni e non quello di conclusione dell'intero rapporto" (Cass. civ, 85/1655).
Ciò detto, passando ora alla fattispecie in esame, si osserva che ratio analoga a quella sopra rilevata per l'art. 1957, primo comma, c.c. sembra doversi attribuire all'art. 6, comma 3, della Convenzione stipulata tra gli istituti di credito e l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale in data 9 marzo 1981 (qui trasmessa in allegato alla richiesta di parere) ai sensi del quale "ove il beneficiario dovesse rendersi moroso per due rate consecutive, l'Istituto di credito, notificata l'inadempienza all'Assessorato del lavoro, procederà al recupero coattivo del credito vantato",
In altri termini, dalle riportate disposizioni si evince che, nella fattispecie, la garanzia fideiussoria prestata dall'Amministrazione regionale, permane solo qualora il XXXX -rimaste impagate due rate di mutuo consecutive- si sia prontamente attivato entro il termine di cui all'art. 1957, primo comma, decorrente, in connessione alla disposizione convenzionale che si riferisce al mancato pagamento di due rate consecutive, dal momento in cui detto presupposto si configura.
Tuttavia, né dalla richiesta di parere, né dagli altri atti alla stessa allegati, si evince se il predetto Istituto di credito abbia o meno proposto, nei termini sopra precisati le azioni giudiziarie necessarie al soddisfacimento della pretesa creditoria; conseguentemente deve concludersi che codesta Amministrazione potrà non dare corso alla garanzia fideiussoria in questione qualora accerti la colpevole inerzia del XXXX verso il beneficiario de quo .
Nell'ipotesi in cui viceversa il medesimo Istituto di credito abbia prontamente fatto valere le proprie ragioni creditorie nei confronti del mutuatario, trattasi di accertare, sempre da un punto di vista di carattere generale, i limiti quantitativi dell'intervento fideiussorio regionale.
Al riguardo si osserva che dalla richiesta di parere non appare chiaro se l'intervento in garanzia di codesto Assessorato sia stato richiesto per l'intero capitale residuo oggetto del finanziamento, ovvero per le sole rate impagate nei limiti di quanto il XXXX -preventivamente escusso il debitore principale- è rimasto insoddisfatto; pertanto occorre considerare separatamente le due ipotesi.
Ed invero, nel primo caso la garanzia prestata dall'Amministrazione regionale per l'intero capitale residuo esclude, per ovvi motivi, ogni altro onere dell'Amministrazione stessa circa le quote dovute all'Istituto di credito secondo il piano di ammortamento fino alla scadenza fissata in data 31.12.2001; nel secondo caso, e cioè qualora la fideiussione regionale si estenda alle sole rate di mutuo scadute e non pagate, le rate che vengono in scadenza dopo l'esecuzione immobiliare dovranno essere pagate tanto dall'Amministrazione regionale, quanto dal beneficiario del finanziamento secondo le rispettive quote di competenza ed alla scadenza dei singoli termini alle medesime correlati.
Pertanto solo in questa seconda ipotesi l'Amministrazione rimane vincolata al pagamento delle rate di interessi a proprio carico, alle date fissate dal piano di ammortamento fino alla scadenza dello stesso.
Per quanto poi concerne le perplessità manifestate nella richiesta di parere circa il tasso di mora applicato a carico dell'intestatario del mutuo, si concorda con quanto osservato da codesto Dipartimento.
Ed invero, l'art. 6, comma 5, della citata Convenzione prevede espressamente che eventuali interessi di mora saranno "calcolati" in due punti in più del tasso globale di interesse del finanziamento", ciò che ovviamente esclude l'applicazione di tassi diversi e superiori come sembra risultare dalla tabella allegata alla nota del XXXX 10 ottobre 2001; conseguentemente nessun rilievo può attribuirsi -in quanto non espressamente richiamata nella Convenzione de qua- alla disposizione dell'art. 1 del D.M. 2 marzo 1981 che determina la misura dell'interesse di mora per i mutui fondiari edilizi applicando il tasso di riferimento ivi indicato "maggiorato di quattro punti".
Infine si concorda altresì con l'orientamento di codesto Dipartimento circa il pagamento degli interessi di mora che dai prospetti riepilogativi del XXXX risulterebbero conteggiati a carico dell'Amministrazione.
Al riguardo si evidenzia che l'addebito all'Assessorato regionale del lavoro di interessi di mora è espressamente "escluso " dall'art. 5, comma 2, della Convenzione de qua; pertanto tali interessi non sono dovuti all'Istituto di credito dall'Amministrazione regionale e fanno carico solo al mutuatario.
Il presente parere è inviato, per conoscenza, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze al fine di renderlo partecipe delle soluzioni proposte in relazione alle problematiche in discorso, nonché per consentire allo stesso di formulare, qualora lo ritenga necessario, le proprie osservazioni al riguardo.

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A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca data "FONS".


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