Pos. 3   Prot. N. 129.11.02 



Oggetto: Art.35 l.r. 26 marzo 2002, n. 2 - Applicabilità all'Ente autonomo regionale "Teatro XXXX".




Allegati n...........................


Assessorato regionale beni culturali ed
ambientali e pubblica istruzione
Dipartimento regionale BB.CC.AA. ed E.P.

P A L E R M O



1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito se l'art. 35 della l.r. n. 2/2002 - che disciplina la trasformazione in fondazioni degli "enti autonomi lirici e sinfonici regionali" dotandoli della personalità giuridica di diritto privato - si applichi all'Ente autonomo regionale "Teatro XXXX", la cui attività, come risulta dalla legge che lo istituisce (l.r. 10 gennaio 1995, n. 4) non è limitata alla musica, e in particolare alla musica lirica.
Al riguardo codesto Assessorato è favorevolmente orientato, in base all'assunto che l'Ente in oggetto può definirsi lirico "qualora si consideri la prevalenza che l'attività musicale ha rispetto alle altre attività istituzionali" elencate nell'art. 2 della citata l.r. n. 4/1995.

2. Come si evince dall'art. 35, primo comma della l.r. n. 2/2002 - che trasforma, per quanto qui interessa, in fondazioni "gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali" - trattasi nella fattispecie di accertare a quali enti quest'ultima definizione si applichi in concreto in Sicilia.
Al riguardo è opportuno premettere che la categoria in questione corrisponde, in sede statale, a quella - denominata "enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate" - disciplinata dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 ("Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali"), il cui art. 6 elenca tassativamente sia i primi che le altre.
Mentre, dunque, in sede statale il problema dell'individua-zione degli "enti autonomi lirici e sinfonici" è risolto in radice dal citato art. 6, nessuna norma volta allo stesso scopo è presente nell'ordina-mento regionale. Per cui, secondo lo Scrivente, la soluzione del presente quesito resta affidata, da un lato, all'esame delle singole leggi regionali istitutive degli enti musicali, e dall'altro all'interpreta-zione letterale e logica della generica espressione adottata dall'art. 35, primo comma della l.r. n. 2/2002.

3. Sotto il primo profilo, ai sensi dell'art. 2, lett. c) della l.r. n. 4/1995, istitutiva dell'Ente autonomo regionale "Teatro XXXX", l'Ente stesso - non definito "lirico" - ha tra i propri scopi "la produzione, coproduzione, distribuzione, organizzazione e la rappre-sentazione di spettacoli lirici, musicali, di danza, di prosa, nonché di ogni altra forma di spettacolo".
Questa disposizione - conviene ricordarlo - differisce dall'art. 2, lett. c) della l.r. 16 aprile 1986, n. 19, istitutiva "dell'Ente lirico regionale Teatro YYYY"- chiamato appunto "lirico", sia pure solo nel titolo della legge - che elenca tra le finalità dell'Ente la realizzazione "di manifestazioni liriche, concertistiche e di balletti"; con esclusione, quindi, della prosa e di ogni altro genere di spettacolo. Tant'è che, secondo codesto Assessorato, "non sussiste alcun dubbio" sull'applicabilità della norma de qua al predetto Teatro.
Ed invero, il raffronto delle due leggi regionali citate sembra suggerire, per l'individuazione degli "enti autonomi lirici regionali", oltre all'ovvio criterio formale della espressa qualifica legislativa, quello sostanziale dell'esclusione delle attività non riconducibili al campo della musica.

4. Tale conclusione appare poi confermata - passando al secondo profilo - dall'interpretazione dell'art. 35, primo comma della l.r. n. 2/2002. Qui infatti, mancando, come si è detto, in sede regionale una elencazione tassativa degli enti in questione, soccorre l'art. 5, terzo comma della citata legge n. 800/1967, secondo cui l'attività dei medesimi consiste nella realizzazione di "spettacoli lirici, di balletto e concerti". Formula questa che fornisce una definizione implicita dei predetti enti nel senso già visto a proposito del "Teatro YYYY".
Emerge dalle considerazioni fin qui svolte che il criterio da seguire nella fattispecie non sembra quello - invocato da codesta Amministrazione - dell'eventuale prevalenza della produzione lirica su altre forme di spettacolo, bensì il dato di fatto della limitazione dell'attività teatrale al settore, sia pure ampiamente inteso, della musica.
Pertanto, non essendo questo il caso dell'Ente "Teatro XXXX", non si ritiene di poter condividere l'orientamento della richiesta di parere.

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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