POS. V Prot._______________/127.11.02

OGGETTO: Comune di Xxxx. Prosecuzione di interventi relativi ad attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale .



ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE


PALERMO



1. Con la nota n. 1559, del 17 maggio 2002, codesto Assessorato ha chiesto il parere dello Scrivente in relazione alla richiesta, da parte del Comune di Xxxx, di avere finanziati dalla Regione Siciliana alcuni interventi rientranti nell'ambito delle attività socialmente utili.

A seguito della nota dello Scrivente n. 10375/ 127.2002.11, del 19 giugno 2002 , con la quale si richiedeva di allegare la documentazione menzionata nella richiesta di parere, nonché di esplicitare le ragioni che avevano originato la richiesta di consultazione, codesto Assessorato, con nota n. 2452 del 12 luglio 2002, ha inviato due allegati non chiarendo la problematica giuridico- interpretativa da cui è scaturita la richiesta predetta né evidenziando alcun orientamento in merito - ancorchè espressamente richiesto.

Successivamente, a seguito di ulteriore richiesta verbale di chiarimento, codesta Agenzia, con nota n. 2679 trasmessa via fax il 29 luglio 2002, si è limitata a ribadire quanto già evidenziato nell'originaria richiesta di consultazione.

Ciò nondimeno, sulla base di quanto si è desunto da colloqui verbali, sembrerebbe che la problematica tragga origine dalla circostanza che il Comune di Xxxx, in qualità di ente attuatore di progetti di lavori di pubblica utilità ai sensi del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 280, ha richiesto la prosecuzione degli interventi in parola con oneri a carico del proprio bilancio fino al 31 dicembre 2001, in applicazione del disposto di cui all'art.1, comma 1 della L.R. 31 marzo 2001, n. 2, che prevede l'applicabilità delle disposizioni del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili (L.S.U) in favore del lavoratori utilizzati nei predetti interventi.



Successivamente, sulla scorta di alcune leggi regionali che rifinanziano i suddetti interventi fino al 31 dicembre 2002, il Comune di Xxxx ha chiesto l'ulteriore prosecuzione degli stessi con oneri a carico del bilancio regionale.

La perplessità sembra trarre origine dalla circostanza che, il finanziamento dei primi interventi era stato effettuato dallo stesso Comune di Xxxx che pertanto, ai sensi dell'art.1, comma 1, della L.R. 2001, n. 2, era sia soggetto utilizzatore che finanziatore dei progetti più volte citati.


Si chiede dunque di sapere se, alla luce delle disposizioni che rifinanziano gli interventi de quo, possa essere accolta l'istanza del Comune di proseguire gli stessi con oneri, questa volta, a carico del bilancio della Regione.


2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.


L'art.1, comma 1, della L.R. 31 marzo 2002, n.1, dispone testualmente che "i soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi di cui all'art. 4 della L.R. 26 novembre 2000, n. 24, possono applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili (L.S.U.) in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci".

Tra gli interventi indicati all'art.4 della L.R. n. 24/2000 vi rientrano quelli compresi nel piano straordinario di lavori di pubblica utilità approvato ai sensi del D. Lgs. 7 agosto 1997, n.280.

La L.R. n. 1/2002 prevede quindi l'estensione di un beneficio - l'applicabilità della disciplina sui lavoratori socialmente utili - subordinata all'assunzione a carico del bilancio dell'ente attuatore o finanziatore, se diverso dal primo, degli oneri connessi al riconoscimento del beneficio.

L'art.1 della L.R. 5 novembre 2001, n.17, prevede al comma 3, la prosecuzione degli interventi di cui all'art.1, comma 1, della L.R. n. 2/2001 ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, fino al 31 dicembre 2001.
L'art. 48 della L.R. 27 marzo 2002, n.2, li finanzia nuovamente fino al 31 dicembre 2002.

In entrambe le disposizioni non si fa riferimento ai soggetti utilizzatori o finanziatori degli interventi né all'assunzione degli oneri a carico del bilancio degli stessi.

Sembra corretto pertanto ritenere che il legislatore regionale abbia inteso assumere a carico del proprio bilancio gli oneri connessi al riconoscimento del beneficio.

Tale circostanza è chiarita nella circolare n. 10/2001/AG - I nella quale sono indicati gli adempimenti che gli enti sono tenuti ad effettuare insieme alla richiesta di finanziamento degli interventi.

Ciò posto se in applicazione della L.R. n. 2/2001 il Comune di Xxxx nella qualità di ente utilizzatore di lavoratori ex D.LGS. 280/97, aveva proceduto ad applicare le disposizioni sul regime transitorio dei L.S.U., con oneri a carico del proprio bilancio, tale circostanza non può precludere l'assunzione a carico del bilancio della Regione siciliana degli interventi successivi, se in ottemperanza delle norme che così dispongono, sono stati effettuati tutti gli adempimenti in esse previsti.


Per cui nella fattispecie sottoposta allo scrivente non sembrano potersi condividere le perplessità espresse da codesta Agenzia nella nota che ha dato origine all'odierna richiesta di consultazione.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.



3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.












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