Pos. 1 | Prot. N. 126.02.11 |
1. | Con la nota cui si risponde viene sottoposto allo scrivente il quesito sollevato dalla Commissione assegnazione alloggi popolari della provincia di XXXX con nota n. 553 del 28 novembre 2001 concernente la possibilità di "attribuire un punto supplementare ai fini dell'assegnazione di un alloggio popolare, a seguito della nascita di un figlio, ad un concorrente la cui istanza è stata trasmessa dal comune di CCCC alla Commissione dopo la formulazione della graduatoria definitiva ( in sede di applicazione dell'art. 15 del D.P.R. n. 1035/72)". |
2. | L'art. 2, comma 4 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035 (applicabile nella regione siciliana ai sensi dell'art.11 della L.r. 26 maggio 1973, n.21) prevede che "i requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data della pubblicazione del bando nella sede dell'istituto". |