Pos. 1   Prot. N. /123.02.11 



Oggetto: Art. 14, L.r. 5/98 - Agevolazioni nei trasporti aerei a favore dei residenti delle isole minori della Sicilia. Aiuto di Stato n. 399/99. Quesito.





Allegati n...........................


Assessorato Regionale Turismo,
Comunicazioni e Trasporti
Dipartimento Trasporti
P A L E R M O


1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato rappresenta quanto segue.
L'art. 14 della L.r. n. 5/98 prevede il rimborso del 50 per cento del prezzo del biglietto pagato dai residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, nonché da coloro che svolgono attività lavorative nelle stesse isole, sulle tratte aeree che collegano queste con la Sicilia.
L'art. 135 della L. n. 388/2000, al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni del Regolamento 2408/92/CEE ha previsto l'imposizione di oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quellI delle isole minori siciliane.
Tra le tratte aeree interessate agli oneri di servizio pubblico di cui al citato art. 135 alcune riguardano il collegamento tra gli aeroporti siciliani e le isole di Lampedusa e Pantelleria.
Con nota del 12.4.2002 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su sollecitazione della Rappresentanza d'Italia a Bruxelles, ha chiesto al Presidente della Regione "formali rassicurazioni in ordine alla sospensione degli aiuti di Stato in oggetto indicati con l'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico, al fine di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara per l'individuazione dei vettori cui affidare i servizi aerei di linea".
Ciò posto codesto Assessorato, nel manifestare perplessità in merito alla contemporanea applicazione, sulle stesse tratte aeree, degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 135 della L. n. 388/2000 e delle agevolazioni di cui all'art. 14 della L.r. n. 5/98, chiede allo Scrivente di esprimere il proprio avviso sulla "compatibilità dei due tipi di intervento".
Chiede altresì, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi necessaria, con l'entrata in vigore dei predetti oneri di servizio pubblico, la sospensione delle agevolazioni previste dalla L.r. n. 5/98, di indicare le modalità da seguire per la disapplicazione della legge regionale.

2. L'art. 14 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, al comma 1, così dispone: "Al fine di consentire il rimborso del 50 per cento del prezzo del biglietto pagato dai residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria nonché da coloro che svolgono attività lavorativa nelle stesse, sulle tratte aeree che collegano le suddette isole con la Sicilia, l'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti accredita ai sindaci dei comuni interessati le somme occorrenti...".
Il successivo comma 2 precisa che: "Con successivo provvedimento saranno indicate le modalità di accreditamento e rendicontazione delle somme stesse".
In attuazione del disposto del secondo comma del citato art. 14, con D.A. 16 novembre 1998 sono state definite le procedure di erogazione e le modalità di gestione delle somme di cui allo stesso articolo 14.
Il citato decreto prevede, tra l'altro, che le agevolazioni tariffarie vanno applicate sul prezzo del biglietto effettivamente pagato dall'utente beneficiario e che beneficiari del rimborso sono considerati sia i residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, sia coloro i quali, pur non essendo residenti, vi svolgano attività lavorativa anche in maniera occasionale.
La Commissione europea, con nota del 3.9.1999 avente per oggetto le agevolazioni in esame, qualificate come "Aiuto di Stato n. 399/99" - premesso che a norma dell'art. 87 (ex art. 92), paragrafo 2, lettera a) del Trattato gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori sono compatibili con il mercato comune a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti e che, secondo quanto precisato dalla stessa Commissione in una comunicazione del novembre 1994 contenente gli orientamenti per l'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato al settore dell'aviazione, "gli aiuti a carattere sociale ex art. 87, paragrafo 2, lettera a) possono essere concessi non soltanto a categorie specifiche di passeggeri (ad esempio, bambini, disabili), ma anche all'intera popolazione di regioni svantaggiate, in particolare delle isole" - ha ritenuto che, poiché nel presente caso risultano soddisfatte le prescrizioni di cui all'art. 87, paragrafo 2) lettera a), "la decisione delle autorità italiane di stabilire l'agevolazione a favore dei residenti sui trasporti aerei con le isole minori della Sicilia al livello del 50% del prezzo del biglietto, come previsto dall'art. 14 della l.r. 30 marzo 1998, n. 5, attuata con decreto regionale 280/5 del 16 novembre 1998, è compatibile con il mercato comune".

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L'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, dispone che: "Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione...dispone con proprio decreto:
a) L'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane...".
Lo stesso art. 135, al comma 4, precisa che: "Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h) del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992".
In attuazione del disposto del citato art. 135, comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto 11 gennaio 2002, recante "Determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sicilia e da e per le isole minori della Sicilia", il cui articolo unico, al comma 1, sottopone agli oneri di servizio pubblico i servizi aerei di linea elencati nell'allegato.
Delle otto rotte interessate, cinque riguardano gli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa (Pantelleria-Trapani e vv.; Pantelleria-Palermo e vv.; Lampedusa-Trapani e vv.; Lampedusa-Palermo e vv.; Lampedusa-Catania e vv.).
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Ciò posto, giova ricordare che il citato Regolamento 2408/92/CEE, che disciplina l'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), prevede l'imposizione, da parte di uno Stato membro, di oneri di servizio pubblico "riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico...qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso".
Gli oneri vengono imposti "nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale".
La lettera d) dello stesso paragrafo 1, espressamente richiamata dal citato art. 135, comma 4, della L. n. 388/2000, dispone poi che: "L'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta può essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni...Il diritto di effettuare siffatti servizi sarà concesso tramite appalto pubblico...".
La successiva lettera h) precisa infine che lo Stato membro può rimborsare il vettore aereo e che "tale rimborso tiene conto dei costi e dei ricavi derivanti dal servizio in questione".
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Per completare il quadro normativo sin qui delineato giova infine richiamare la comunicazione della Commissione contenente gli orientamenti sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, pubblicata sulla GUCE C350 del 10.12.94, sopra citata.
Nel documento in esame la Commissione afferma che il sovvenzionamento diretto delle rotte mediante aiuti al funzionamento può essere accettato, in linea di principio, solo in due casi: quello degli oneri di servizio pubblico e quello degli aiuti a carattere sociale.
Con riferimento specifico agli oneri di servizio pubblico la Commissione - premesso che l'art. 4, paragrafo 1, lettera h), del citato Regolamento 2408/92/CEE prevede che uno Stato membro può rimborsare il vettore aereo selezionato per il soddisfacimento dell'onere di servizio pubblico e che tale rimborso deve tenere conto dei costi e dei ricavi (ossia del disavanzo) derivanti dal servizio - precisa che:
"Il nuovo sistema..., se correttamente applicato, esclude che il rimborso per oneri di servizio pubblico possa includere elementi di aiuto. La compensazione delle pure perdite di esercizio sostenute su una rotta specifica...da una compagnia aerea che sia stata correttamente selezionata secondo una procedura aperta di appalto costituisce un'operazione commerciale neutra tra lo Stato in causa e la compagnia selezionata che non può essere considerata un aiuto...
Pertanto la Commissione considera che il compenso per gli oneri di servizio pubblico non comporta aiuti di Stato, a condizione che il vettore sia stato correttamente selezionato tramite una procedura di appalto... e il livello massimo del compenso non superi l'importo del disavanzo precisato nel bando di gara..."

3. Alla luce del quadro normativo sopra delineato possono svolgersi le seguenti considerazioni.
Le agevolazioni previste dall'art. 14 della l.r. 5/98, in quanto aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori, sono state dichiarate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 2, lettera a) del Trattato dalla Commissione europea, con la citata nota del 3.9.99.
Quanto agli oneri di servizio pubblico previsti dall'art. 135 della L. 388/2000 e definiti nei loro contenuti dal D.M. 11.1.2002, alla luce di quanto affermato dalla stessa Commissione europea nella comunicazione sopra citata, può ritenersi che il relativo rimborso non configura un aiuto di stato atteso che il vettore verrà selezionato a seguito di una gara pubblica, purchè il rimborso sia limitato alle perdite di esercizio sostenute dal vettore sulla rotta su cui gravano gli oneri di servizio pubblico.
Nella stessa comunicazione - che contiene, come sopra chiarito, gli orientamenti della commissione sull'applicazione degli ex articoli 92 e 93 del Trattato agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione - non sembra peraltro si dica che su una stessa rotta non possono coesistere oneri di servizio pubblico e aiuti di carattere sociale ai consumatori.
Né il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella nota in cui segnala a questa Presidenza che la Rappresentanza d'Italia a Bruxelles ha comunicato "per le vie brevi" che "la Commissione ritiene opportuno acquisire formali rassicurazioni in ordine alla sospensione degli aiuti di Stato in oggetto indicati con l'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico...", chiarisce invero il fondamento giuridico di tale richiesta.
Al riguardo può ipotizzarsi che la Commissione possa ritenere non più giustificabile il rimborso del 50 per cento del prezzo del biglietto pagato da coloro che risiedono o che lavorano nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria sulle rotte che collegano tali isole con la Sicilia atteso che su queste stesse rotte gli oneri di servizio pubblico di cui al citato art. 135 della L. 388/2000, secondo l'articolazione prevista dal D.M. 11.1.2002, prevedono comunque tariffe massime piuttosto contenute.
Se così fosse, la Commissione, che ai sensi dell'art. 88 del Trattato "procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati", potrebbe ritenere non più compatibile con il mercato comune l'aiuto in oggetto e, sempre ai sensi del citato art. 88, paragrafo 2, decidere che "lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo".
Ciò posto, ritiene lo Scrivente che, per quanto dal quadro normativo sopra delineato non emerga prima facie una incompatibilità giuridica tra le agevolazioni tariffarie previste dall'art. 14 della L.r. 5/98 e gli oneri di servizio pubblico previsti dall'art. 135 della L. 388/2000, la Commissione potrebbe ritenere sussistente una incompatibilità "di fatto" atteso che, come sopra chiarito, sulle rotte che collegano le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria con gli aeroporti della Sicilia il D.M. 11.1.2002, nell'articolare i predetti oneri, ha previsto tariffe massime molto contenute.
Sembra pertanto allo Scrivente che con l'entrata in vigore degli oneri in discorso, le agevolazioni previste dal citato art. 14 potrebbero essere sospese ovvero modificate in misura tale da garantire comunque ai residenti nelle tre isole in esame e a coloro che su tali isole svolgono attività di lavoro livelli tariffari pari a quelli attuali.
Va da sé, infine, che, ove codesta Amministrazione, in accoglimento di una richiesta formale in tal senso della Commissione europea, dovesse decidere di sospendere o di modificare, a far data dall'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico, le agevolazioni di cui al più volte citato art. 14 della L.r. 5/98, tale sospensione o modifica dovrà essere disposta con apposita norma di legge.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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