Pos. IV   Prot. N. /121.02.11 



Oggetto: Beni pubblici - Demanio e patrimonio - Convenzione con l'Agenzia del demanio - Limite di stanziamento.




Allegati n...........................

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Dipartimento regionale, del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
Servizio demanio e patrimonio
immobiliare
P A L E R M O


1. Nella lettera sopra indicata si fa riferimento al parere di questo Ufficio 6 maggio 2002, n. 7093/90.02.11, reso a codesto Dipartimento regionale, nel quale è stato esaminato uno schema di convenzione predisposto, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tra la Regione siciliana e l'Agenzia del demanio per la gestione del patrimonio immobiliare regionale.
Con la medesima lettera codesta Amministrazione rappresenta poi che, in sede di riunione con l'Agenzia del demanio, que-st'ultima ha rilevato la non applicabilità, all'attività di dismissione dei beni regionali, del limite finanziario previsto dall'art. 15 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per la stipula della convenzione de qua, ed ha altresì proposto il versamento delle risorse derivanti dalla alienazione dei predetti beni, nonché dei canoni provenienti dalle altre attività di gestione, in entrata del bilancio regionale "al netto" del corrispettivo contrattuale spettantele.
Ciò premesso vien chiesto il "riesame" della questione.

2. Preliminarmente va precisato che le problematiche in questione - riguardanti, in buona sostanza, i limiti di operatività della previsione di spesa contenuta nell'art. 15 della l.r. n. 2/2002, nonché la possibilità di iscrivere in bilancio le entrate provenienti dalle attività di gestione del patrimonio regionale, al netto dei corrispettivi dovuti all'Agenzia del demanio - vengono sottoposte ex novo all'attenzione dello scrivente e, come tali, le stesse non sono state oggetto di esame nel citato parere n. 7093/2002 reso a codesto Dipartimento.
Ciò detto, ai fini della soluzione della prima questione proposta, appare anzitutto opportuno esaminare l'art. 15 della l.r. n. 2/2002 ai sensi del quale: "per la stipula della convenzione di cui all'art. 40 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 nonché per promuovere l'impiego ottimale, la riconversione e la dismissione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.232 migliaia di euro".
La riferita disposizione, nell'indicare, per l'esercizio in corso, le risorse finanziarie disponibili per la stipula della convenzione con l'Agenzia del demanio, nonché per le ulteriori individuate attività, pone un limite invalicabile all'attività amministrativa, ciò nel senso che, il costo del complesso dei servizi demandati convenzionalmente all'Agenzia de qua non può comunque superare l'ammontare della somma indicata come stanziamento di bilancio.
Va altresì considerato che non appare conducente l'osser-vazione dell'Agenzia del demanio secondo cui, come risulta dalla richiesta di parere, "l'attività di dismissione non può essere compresa nell'ambito della gestione ordinaria", bensì costituisce attività di risultato "e quindi non riconducibile al vincolo dell'art. 15 della l.r. n. 2/2002". Ed invero al riguardo si osserva in primo luogo che la convenzione stipulata in sede statale tra la medesima Agenzia e il Ministro delle finanze per l'esercizio finanziario 2001 prevede espressamente la dismissione dei beni tra le attività ordinarie di gestione dei beni demaniali e patrimoniali; in secondo luogo si rileva altresì che il servizio in questione - per effetto di quanto disposto dall'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 300/1999 ("l'Agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni") - può essere affidato all'Agenzia del demanio solo convenzionalmente con conseguente operatività, in relazione al costo dello stesso, del limite di spesa previsto dall'art. 15 della l.r. n. 2/2002.
Del resto, la circostanza che il servizio di dismissione comporti una entrata per l'erario regionale non può superare la necessità del rispetto del predetto vincolo finanziario: costituisce infatti principio di bilancio quello secondo cui tutte le entrate, da qualunque fonte provengano, sono assegnate globalmente a tutte le spese iscritte in bilancio, "nel senso che non può destinarsi il provento di determinate entrate a fronteggiare determinate spese" (cfr. Bennati, "Manuale di contabilità di Stato", 1990, 226).
In altri termini, alla stregua delle superiori considerazioni, sul punto si è in sostanza dell'avviso che l'attività di dismissione dei beni regionali può essere svolta dall'Agenzia del demanio solo in quanto le venga assegnata dalla stipulanda convenzione, ciò che necessariamente implica, per il costo di tale attività, il rispetto dello stanziamento legislativamente previsto, salve, ovviamente, eventuali variazioni di bilancio finalizzate ad integrare l'unità previsionale di base ed il capitolo cui risulta imputata la spesa per la stipula della convenzione di che trattasi.
Pertanto, non potendosi superare il limite di spesa di cui all'art. 15 della l.r. n. 2/2002, qualora lo stanziamento disposto dovesse risultare insufficiente a coprire il costo della convenzione, ed in assenza di eventuali variazioni di bilancio, in sede di stipula della convenzione dovrà procedersi (ovvero potrà anche prevedersi la possibilità di procedere) ad una riduzione delle attività di gestione da demandare all'Agenzia, tenendo ovviamente conto dei servizi il cui svolgimento codesta Amministrazione ritiene comunque prioritario.
Sotto tale profilo non si concorda dunque con l'avviso di codesto Dipartimento secondo cui la norma regionale "vuole dare copertura finanziaria all'attività ordinariamente svolta dall'Agenzia, senza porre limiti di risorse" per le attività di gestione che comportano entrate. Ed invero, ribadito che non si riscontrano motivi per non considerare l'attività di dismissione dei beni tra quelle ordinarie di competenza dell'Agenzia, a tale proposito si evidenzia, altresì, come già precisato nel citato parere dello scrivente n. 7093/2002, che la previsione di spesa di cui all'art. 15 della l.r. n. 2/2002 costituisce limite finanziario per il complesso dei servizi convenzionalmente affidati all'Agenzia; pertanto deve escludersi che tale limite non operi in relazione a determinate attività pure convenzionalmente affidate all'Agenzia.
Per quanto poi concerne l'altra problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente - e cioè la possibilità di iscrivere in bilancio le entrate provenienti dalle attività di gestione dei beni regionali, "al netto" dei corrispettivi dovuti all'Agenzia - si osserva brevemente che tale ipotesi non può giuridicamente configurarsi tenuto conto del principio della integrità di bilancio; secondo tale principio, infatti, tutte le entrate debbono figurare in bilancio nel loro importo integrale e cioè, in altri termini, debbono essere iscritte al lordo, senza alcuna riduzione per eventuali spese ad esse connesse (art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468).
Del resto, anche in questa ipotesi viene in rilievo l'altro principio sopra esaminato relativo all'assegnazione globale delle entrate alle spese, la cui applicazione, nella fattispecie in esame, esclude che le entrate derivanti dalle attività di gestione dei beni regionali possano essere specificamente destinate a coprire i costi per la stipula della convenzione con l'Agenzia.
Tale soluzione trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte dei conti che, con sentenza 21.6.1990, n. 39, ha affermato: "è illegittima - per violazione dei principi dell'integrità, della veridicità e dell'universalità del bilancio - l'esecuzione di pagamenti in assenza di disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio, anche se effettuati contemporaneamente al verificarsi di corrispettive entrate, in quanto lo stanziamento definitivo costituisce limite giuridico non superabile da parte degli organi ordinatori di spesa".

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A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.

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