Pos.   Prot. N. /118.02.11 



Oggetto: Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Art. 5, comma 5.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
P A L E R M O



1.- Con la nota suindicata codesto Dipartimento ha esposto quanto segue.
L'art. 5, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ha differito il collocamento a riposo dei dipendenti inclusi nei contingenti previsti dall'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, disponendo che gli stessi "sono collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dall'1 gennaio 2004". Tale disposizione è entrata in vigore il 27 marzo 2002, per cui codesto Dipartimento ha sospeso le cancellazioni dal ruolo del personale che, pur se incluso nel secondo contingente o addirittura nel primo, non era ancora stato collocato in quiescenza, comunicando, altresì, a tutti gli Assessorati di non notificare e conseguentemente annullare i provvedimenti di cancellazione dal ruolo emessi in data successiva al 26 marzo 2002.
Premesso quanto sopra, codesto Dipartimento chiede se possa, comunque, darsi corso ai pensionamenti di quei dipendenti, inseriti nel 1° e 2° contingente, per i quali alla data di entrata in vigore della l.r. 2/02 non erano stati emanati i relativi decreti di pensionamento, in quanto la cancellazione era subordinata all'emissione di provvedimenti di riscatto e/o ricongiunzione di servizi utili a fini di quiescenza, non emanati ancora a causa di ritardi imputabili all'Amministrazione regionale.
Oltre tale problematica di carattere generale vengono poste allo Scrivente due questioni specifiche. La prima riguarda una dipendente, inserita nel secondo contingente, che aveva chiesto il collocamento a riposo dall'1 gennaio 2002, dichiarando di avere in corso di ricongiunzione alcuni periodi utili a fini di quiescenza. Il relativo decreto è stato, però, emesso il 19 marzo 2002 e quindi l'accoglimento delle dimissioni è stato differito all'1 aprile 2002, con decreto repertoriato il 27 marzo 2002; conseguentemente, come da istruzioni impartite da codesta Presidenza (circolare n. 9720 del 28 marzo 2002) tale decreto è stato annullato. Ma poiché nei prossimi mesi la stessa dovrà comunque, essere collocata a riposo per raggiunti limiti d'età "con la conseguenza che il ritardo dell'amministrazione ha arrecato un danno all'interessata", si chiede se sia possibile procedere alla "revoca della revoca".
La seconda è relativa ad alcuni provvedimenti di cancellazione dal ruolo di dipendenti inseriti nel 3° contingente, che, prima dell'entrata in vigore della l.r. 2/02, sono stati firmati, repertoriati e notificati agli stessi dipendenti. A tal proposito codesto Dipartimento chiede se le dimissioni volontarie accettate dall'Amministrazione con l'emissione dei decreti di cancellazione dal ruolo producano ugualmente il loro effetto in termini di estinzione del rapporto d'impiego, oppure, poiché tali cancellazioni decorrono dal 30 giugno 2002, l'amministrazione debba procedere all'annullamento in autotutela di questi provvedimenti.

2.- L'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, dispone, in deroga al blocco dei pensionamenti anticipati previsto dallo stesso articolo, che i dipendenti regionali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2 hanno il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento della dotazione organica di ogni qualifica come risultante alla data del 31 dicembre 1993. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che tale collocamento a riposo è disposto "a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per contingenti semestrali pari a un sesto degli aventi diritto".
Con circolare emanata dall'Assessore regionale alla Presidenza pro-tempore (n. 29511 del 21 novembre 2000) sono state stabilite le decorrenze dei sei contingenti d'uscita, ovvero 30 giugno 2001, 31 dicembre 2001, 30 giugno 2002, 31 dicembre 2002, 30 giugno 2003, 31 dicembre 2003, e con D.D.G. n. 2800 del 20 giugno 2001, sono stati approvati i contingenti.
Con successiva circolare (n. 25930 del 14 agosto 2001) sono state impartite istruzioni integrative ed è stato chiarito che "la data del 30 giugno indicava la data di avvio dei pensionamenti relativi al 1° contingente e non già la data della cancellazione dal ruolo per tutti coloro che fossero inseriti nel contingente medesimo", precisando inoltre che "il personale inserito in ciascun contingente, in ogni caso, dovrà essere cancellato dai ruoli entro l'ultimo giorno utile del mese che precede l'avvio del contingente successivo", e che "per il personale che ha in corso procedimenti di ricongiunzione e/o riscatto di servizi la cancellazione dai ruoli dovrà avvenire a seguito del perfezionamento del provvedimento di ricongiunzione e/o riscatto, a prescindere dal momento in cui esso avvenga, purchè successivo alla data di inserimento nel rispettivo contingente".
La legge regionale 2/02, ribadisce il suindicato sistema di pensionamenti anticipati, disponendo che i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 dell'art. 39 della l.r. 10/00 sono collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dall'1 gennaio 2004.
Tale norma, in sostanza, opera da un lato un blocco dei pensionamenti anticipati ("con decorrenza 1 gennaio 2004") e contemporaneamente uno slittamento nel tempo del momento d'uscita del personale inserito nei contingenti (periodicità annuale).
Per ciò che riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione de qua, il riferimento generico ai "dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8" (quindi tutti), induce lo Scrivente a ritenere che essa si applichi a tutto il personale che, alla data di entrata in vigore della l.r. 2/02, non era ancora stato collocato a riposo, a nulla rilevando i motivi per cui ciò non sia avvenuto.
Tale interpretazione sembra essere suffragata dalla circostanza che il testo dell'art. 5, c. 5, del d.d.l. esitato dalle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana (298-stralcio II/A), conteneva un ultimo periodo che faceva salvo il collocamento a riposo del personale già incluso nei contingenti del 30 giugno 2001 e del 31 dicembre 2001. Questo inciso in sede di approvazione della legge è stato soppresso a seguito di un emendamento presentato dal Governo regionale (resoconto stenografico sed. N. 44 13 legislatura); per cui si ritiene che codesto Dipartimento abbia correttamente operato nel sospendere, a far data dall'entrata in vigore della l.r. 2/02, le cancellazioni dal ruolo del personale inserito nei contingenti, ritenendo che tale norma abbia disposto un blocco immediato dei pensionamenti anticipati.
Il fatto che, per alcuni dipendenti, il mancato collocamento in quiescenza dipenda da ritardi imputabili all'Amministrazione nell'emanazione dei provvedimenti di ricongiunzione e/o riscatto, non può avere refluenze sulla cogenza di una norma di legge, la cui precettività non può dipendere da fatti contingenti legati a particolari situazioni. Come è noto, infatti, in materia pensionistica si è in presenza di diritti quesiti solamente quando la pensione sia già stata liquidata, ovvero quando si sia verificato il presupposto di fatto richiesto per il collocamento in quiescenza (Corte dei Conti, sez. giur. Sardegna, sent. n. 260 del 10 maggio 1991); è stato inoltre affermato (Corte dei Conti, sez. giur. Basilicata, sent. n. 207 del 12 luglio 2001) che per il perfezionamento dell'iter è necessaria l'accettazione della domanda da parte dell'organo competente, con la conseguenza che, nelle more della richiesta accettazione, il sopravvenire di norme restrittive non trova alcuna situazione di diritto quesito ostativo alla sua applicazione, e che in caso di dimissioni volontarie, il diritto al trattamento pensionistico presuppone l'accettazione delle dimissioni stesse, alla cui data deve farsi riferimento per stabilire quale sia la normativa applicabile (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1004 del 22 giugno 1998).
Per ciò che riguarda l'ultimo quesito posto, ossia se possono essere collocati a riposo quei dipendenti che, pur se inseriti nel 3° contingente, hanno già avuto notificati e repertoriati i relativi decreti, la risposta è negativa. Ciò in quanto l'avvio dei pensionamenti del personale inserito nel predetto contingente avverrà a partire dal prossimo 30 giugno, in una data, dunque, successiva all'entrata in vigore della l.r. più volte citata, che, operando un blocco dei pensionamenti anticipati previsti dall'art. 39 della l.r. 10/00, non poteva non riferirsi a quelle situazioni non ancora consolidatesi a tale data.
Ad ulteriore conferma di tale assunto basti considerare che anche nella prima formulazione della norma, tale personale non veniva fatto salvo, al contrario di quello inserito nel primo e nel secondo contingente, per cui si ritiene che codesto Dipartimento debba procedere all'annullamento di tutti i decreti di cancellazione dal ruolo del predetto personale.

              * * * * * 


Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale