POS. V Prot._______________/116.02.11

OGGETTO: Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali. Composizione personale scientifico e tecnico delle Soprintendenze. Elettorato attivo e passivo.

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -
Dipartimento Beni Culturali ed Ambientali ed Educazione Permanente
PALERMO




1. Con la nota prot. n. 264 del 15 maggio 2002, codesto Dipartimento, in vista della ricostituzione del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, ormai di prossima scadenza, ha chiesto allo Scrivente se la recente riforma dell'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale, operata dalla legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e dal "conseguente regolamento di questo Dipartimento, approvato dalla Giunta regionale con delibera n.326 del 18.12.00", abbia refluenze in ordine alla struttura del predetto organo.
Le perplessità di codesto Dipartimento concernono i componenti di cui alla lettera m) dell'art.4 della legge regionale 1 agosto 1977, n.80, ossia i cinque rappresentanti del personale scientifico e tecnico delle Soprintendenze, eletti, uno per ciascuna sezione indicata dall'art.12, l.r. ult. cit., dal personale medesimo.
Al riguardo, codesto Dipartimento ha osservato che, in seguito alle modifiche apportate dalla citata riforma alla struttura interna delle Soprintendenze, articolate adesso non più in cinque Sezioni ma in quattro Servizi per ciascuna, "alcuni dei quali unificano al loro interno categorie di beni precedentemente afferenti a distinte Sezioni", risulta "palese la difficoltà di individuare un elettorato attivo e passivo al fine di pervenire alle previsioni della citata lettera m) dell'art.4", l.r. 80/77, concludendo per "l'inapplicabilità" della disposizione.

Altri dubbi interpretativi di codesto Dipartimento concernono, poi, le previsioni di cui all'art.3, l.r. 20.06.97, n.19, che in generale richiede, per le nomine e designazioni degli organi di competenza regionale, specifici requisiti di studio e di esperienza lavorativa.
Al riguardo codesto Dipartimento, con riferimento, oltre che ai predetti componenti di cui alla lett. m), anche a quelli di cui alla lett. o) dell'art.4, l.r.80/77, -cioè i due rappresentanti del personale tecnico e scientifico dei centri regionali rispettivamente del restauro e della catalogazione, eletti dal personale medesimo-, ha ritenuto che, alla luce della norma su citata, essi debbano essere eletti non tra tutto il personale, ma solo tra quello "dirigenziale in possesso, quindi, di quei requisiti di competenza professionale e scientifica che possa assolvere le funzioni di indirizzo di politica culturale richiamate dall'art.6, l.r.80/77".
Codesto Dipartimento ha ulteriormente specificato che "l'elettorato passivo di cui alla lett. m) dell'art.4 della l.r.80/77 potrebbe identificarsi con il personale dirigenziale competente nelle materie di cui all'art.12 della l.r.80/77, mentre l'elettorato attivo potrebbe identificarsi con tutto il personale dei quattro servizi afferenti alle Soprintendenze".


2. Sulle questioni suesposte si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art.4 della legge regionale 1 agosto 1977, n.80 e succ. mod. e integr. il Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali è composto, tra gli altri, "da cinque rappresentanti del personale scientifico e tecnico delle Soprintendenze, eletti, uno per ciascuna sezione indicata all'art.12, dal personale medesimo" (lett. m) e "da due rappresentanti del personale tecnico e scientifico dei centri regionali rispettivamente del restauro e della catalogazione, eletti dal personale medesimo" (lett.o).
Invero, il richiamato art.12, l.r. n.80/1977, provvedendo in ordine all'organizzazione interna delle Soprintendenze, stabiliva che:
"Ciascuna Soprintendenza si articola in sezioni tecnico-scientifiche in relazione alle caratteristiche ed alla natura dei beni di cui al precedente art.2 alla cui tutela è preposta, e comunque deve prevedere le seguenti sezioni:
- archeologica;
- architettonico-urbanistica;
- storico-artistica;
- ambientale;
- bibliografica".
In attuazione della riforma organizzativa prevista dalla l.r. 15 maggio 2000, n.10, la delibera n.366 del 2.10.01 della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'art.57, l.r. 3 maggio 2001, n.6, ha strutturato ciascuna Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali ed educazione permanente (area periferica di codesto Dipartimento) in quattro Servizi, abbandonando l'originaria articolazione in Sezioni (cfr. art.12 , terzo comma, delibera citata).

Il Centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali ed il Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva sono stati istituiti dalla l.r.80/77 agli artt.9 e segg.

Per meglio inquadrare il secondo quesito, si ricorda infine, che l'art.3 della legge regionale 20 giugno 1997, n.19, recante, tra l'altro, "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art.1 della legge regionale 28 marzo 1995, n.22...", testualmente dispone che:
"1. Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:
a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;
b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza.
2. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 1 le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente di provincia regionale, di Sindaco di Comune con popolazione superiore a 15000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno quattro anni.
3.... ".


3. In ordine al primo quesito sottoposto allo Scrivente, -se e come l'intervenuta modifica della struttura interna delle Soprintendenze, articolate non più in cinque Sezioni ma in quattro Servizi, possa influire sulle modalità di nomina dei componenti di cui alla lettera m) dell'art.4, l.r. n.80/1977-, occorre osservare che la ratio di tale disposizione legislativa, -che specificava che i cinque rappresentanti del personale scientifico e tecnico delle Soprintendenze, dovevano essere eletti "uno per ciascuna sezione indicata all'art.12" della stessa legge-, sembra sia quella di consentire la rappresentanza di tutte le qualificazioni tecnico-scientifiche del personale stesso.
In altri termini, il riferimento alle sezioni ha essenzialmente la valenza di assicurare l'apporto, all'interno del Consiglio regionale in questione, di competenze diversificate in relazione alla natura dei beni tutelati dalla legge.
E' a questi ultimi, così come identificati all'art.2, l.r.80/77 e succ. mod., che occorre tendenzialmente fare riferimento per rispettare il dettato normativo. Né può obiettarsi una difficoltà maggiore, per il solo fatto che l'articolazione interna delle Soprintendenze non è più in cinque Sezioni ma in quattro Servizi, posto che i beni rimangono individuati sempre nelle stesse categorie, rispetto alle quali non vi era una piena corrispondenza neanche prima della recente riorganizzazione.
Ciò posto, si ritiene che non possa avere rilevanza la mera circostanza che le Soprintendenze, alla luce dei principi organizzativi di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n.10, siano oggi articolate in quattro Servizi.
Di conseguenza, sembra che l'art.4, lett m), l.r. n.80/1977 debba comunque trovare applicazione e ciò in conformità all'originario intento del legislatore. Pertanto, i rappresentanti del personale scientifico-tecnico delle Soprintendenze saranno eletti tenendo nel dovuto conto le categorie di beni culturali ed ambientali di cui si occupa la legge.
Ora, poiché qualunque indicazione potrebbe sembrare arbitraria, non rimane che ancorarsi alla soluzione più aderente al dettato normativo e, cioè, quella di tenere conto degli accorpamenti delle categorie di beni, così come effettuati nell'ambito delle originarie Sezioni. In pratica, si suggerisce, dunque, di eleggere due rappresentanti per il "Servizio per i beni architettonici, paesaggistici, naturali, naturalistici ed urbanistici" (che ricomprende le due Sezioni, architettonica-urbanistica e ambientale) ed uno per ciascuno degli altri tre Servizi.

4. In ordine al secondo quesito, e cioè se i rappresentanti di cui alle lettere m) ed o) dell'art.4, l.r. n.80/1977, alla luce dei requisiti in generale richiesti dall'art.3, l.r. 20 giugno 1997, n.19 per le nomine e designazioni di competenza regionale, debbano essere eletti soltanto tra il personale di qualifica dirigenziale, è necessario innanzitutto soffermarsi sul campo di applicazione della disposizione testè citata.
Una prima indicazione emerge già dal titolo della legge, -"Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale..." e dalla rubrica dell'art.1 -"Nomine e designazioni di competenza regionale", ma, fondamentalmente, il campo di applicazione si ricava anche dalla lettera dell'art.1 della legge regionale 28 marzo 1995, n.22 (come modificato dall'art.2, l.r.19/1997), cui l'epigrafe della legge, nonché l'art.1 della stessa, espressamente rinviano.
Ora, in prima approssimazione, si può già affermare che deve trattarsi di nomine o designazioni. Queste devono essere, peraltro, di competenza regionale, e cioè di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
Il dato emerge con certezza, senza che occorrano ulteriori sforzi interpretativi, dall'esame dell'elenco delle nomine e delle designazioni che, a norma dell'art.1, terzo comma, l.r.22/1995, deve essere pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno, a cura della Presidenza della Regione, nella G.U.R.S.
Da tale elenco, che a norma della norma da ultimo citata, deve tra l'altro indicare "l'organo regionale competente alla nomina", emerge chiaramente che si tratta di organi la cui nomina o la cui designazione sono di competenza, come detto, della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali.
Una volta chiarito che l'elezione dei componenti del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali di cui alle lett. m) ed o), art.4, l.r.80/77 esula dal campo di applicazione della l.r.19/97, non rimane che attenersi a quelli che sono i requisiti specifici fissati dalla stessa disposizione, la quale si limita a richiedere che i componenti siano eletti tra il personale scientifico e tecnico, senza ulteriori restrizioni.
Come, d'altronde, questo Ufficio ha avuto già modo di affermare, con nota prot. n.10333/167.96.11, resa a codesto Assessorato il 29 maggio 1996, la lettera delle disposizioni in questione non autorizza la limitazione dell'elettorato, tanto attivo che passivo, al solo personale con qualifica di dirigente.
Non può, infatti, escludersi che il personale tecnico e specialistico delle qualifiche tecniche non dirigenziali esplichi, del pari, funzioni e mansioni professionali e specialistiche proprie delle rispettive qualifiche (ad es.: geometri, restauratori, etc.).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.






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