Pos.4   Prot. N. /114.02.11 



Oggetto: Variazioni territoriali. Consultazione referendaria. Modifiche all'art. 8 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
degli enti locali
P A L E R M O




1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio circa l'interpretazione dell'art. 8, comma 7 bis, della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, come introdotto dall'art. 102 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2.
L'Amministrazione richiedente, nell'esprimere perplessità circa la formulazione della citata disposizione nonché circa la portata della stessa, rappresenta che la modifica dell'art. 8, della l.r. 30/00 comporta indubbie refluenze sull'emanando regolamento ex art. 8, co. 8, l.r. 30/00 che, conseguentemente, dovrebbe essere integrato prima della sottoposizione dello stesso al C.G.A. per il parere di rito.
Con riferimento al citato comma 7 bis, si chiede in particolare:
a) quale sia la ratio della collocazione sistematica;
b) se la disposizione abbia riguardo all'istituzione di nuovo comune o anche a variazioni territoriali per aggregazione di parte del territorio di uno o più comuni ad altro comune contermine;
c) se il dato del 30 per cento della popolazione che si trasferisce, rilevante ai fini della consultazione referendaria, debba riferirsi al comune d'origine, e, nell'ipotesi di più comuni, alla popolazione complessiva di essi;
d) se la disposizione recata dal citato comma 7 bis costituisce un'integrazione al disposto del comma 4 dello stesso art. 8.
Codesto Assessorato, al fine di definire celermente il procedimento di emanazione del regolamento ex art. 8, co. 8, l.r. 30/00, alla luce della propria interpretazione della modifica in argomento, rappresenta di aver riformulato la lett. e) del co. 1 dell'art. 3 dello schema regolamentare, e sulla relativa disposizione chiede l'avviso dello scrivente.

Sulle questioni sottoposte si esprime quanto segue.
Circa i problemi posti, va osservato, in generale, che la non chiara formulazione della disposizione introdotta dall'art. 102 della l.r. 2/02, pone indubbi problemi interpretativi sotto il profilo della esatta perimetrazione dell'ambito oggettivo. Esaminando, infatti, il testo del comma 7 bis alla stregua del fondamentale canone ermeneutico sancito dall'art. 12 delle preleggi non sembra potersi allo stesso attribuire un significato chiaro e univoco tale da rifiutare una diversa o contrastante interpretazione.
Al contrario, la disposizione in questione potrebbe essere interpretata sia con riferimento esclusivo alla disciplina della consultazione referendaria relativa al caso di istituzione di nuovo comune, sia a tutte le ipotesi di variazioni territoriali ove risulta applicabile la deroga alla consultazione di tutta la popolazione.
Da un punto di vista sintattico, infatti, mentre la prima parte della disposizione non dà adito a dubbi, il riferimento da correlare all'inciso successivo alla disgiuntiva "ovvero" appare del tutto equivoco.
Né sembra essere tranciante l'argomentazione che l'inciso sopracitato abbia lo stesso tenore della lett. d) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 30/00, nell'ambito del quale la stessa lett. d) costituisce ipotesi diversa dall'istituzione di nuovo comune.
Ora, sebbene, utilizzando criteri interpretativi extratestuali, quali l'ubicazione della modifica (introdotta dopo il comma 7 anziché dopo il comma 4) o la rubrica della novella contenente la stessa modifica (art. 102 l.r. 2/02) potrebbe ritenersi che la disciplina regolativa in questione abbia riguardo al solo caso dell'istituzione di nuovo comune, tuttavia, tale interpretazione sembra confliggere con la ratio della citata disposizione volta a quantificare la "limitata entità" di popolazione cui riferire la consultazione referendaria parziale (art. 8, co. 4, l.r. 30/00).
E, d'altra parte, la popolazione assume carattere rilevante in tutti i casi di modifiche delle circoscrizioni comunali essendo non solo elemento costitutivo dell'ente locale ma anche organo di partecipazione politica, perciò la deroga alla regola generale della obbligatorietà della consultazione referendaria di tutta la popolazione deve riguardare la variazione di un numero residuo rispetto alla totalità degli abitanti, tale da non alterare la caratterizzazione omogenea della popolazione dei comuni interessati alla variazione (Cfr. C. Cost. n. 453/1989; n. 433/1995; 94/2000), a nulla rilevando il tipo di modificazione territoriale in itinere.
Tali considerazioni inducono a ritenere che il legislatore non abbia voluto distinguere tra istituzione di nuovo comune e variazione non comportante nuova istituzione, limitandosi a quantificare normativamente la percentuale di popolazione al di sotto della quale è disposto procedere attraverso consultazione limitata.
Le superiori osservazioni rispondono ai quesiti sub a) e b).
Con riferimento al quesito sub c) sembra che lo stesso sia risolvibile esaminando il dato letterale dell'espressione utilizzata dal legislatore.
Infatti, sia l'uso dell'aggettivo "complessiva" tra i termini "popolazione" e "del comune", sia l'uso del sostantivo "comune" al singolare fanno intendere che la disposizione sia riferita ad ogni comune la cui popolazione viene variata (in aumento o in diminuizione) per effetto della modifica.
Ciò, anche in considerazione delle suesposte osservazioni riguardanti l'esigenza di mantenere integra l'unità sociale dei comuni oggetto di modificazione sotto il profilo della manifestazione della volontà popolare.
Il quesito sub d) resta assorbito dalle precedenti considerazioni.
Con riguardo alla rappresentata esigenza di integrare lo schema di regolamento a seguito della modifica legislativa, va ribadito quanto già espresso sugli artt. 1, 2 e 3 del detto schema (nota n. 3657/216.4 dell'1 marzo 2002) circa i rischi di illegittimità derivanti dalla riproduzione di disposizioni legislative in atti regolamentari di esecuzione; tali osservazioni valgono anche per la disposizione modificativa riportata, il cui contenuto, peraltro, non si condivide in quanto non completamente in linea con l'interpretazione testè riferita dallo scrivente.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.



/sa


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