POS. II Prot._______________111.11.2002
OGGETTO: Cava di materiali lapidei di pregio. L.R. 24/91, art.7, lett.- d - Applicabilità ai Comuni dotati di strumenti urbanistici.
REGIONE SICILIANA
Dipartimento Corpo regionale
Delle Miniere. Area Attività Tecnica.
P A L E R M O
1. Con nota n. 2794 del 9.5.2002,codesto Dipartimento rivolge allo scrivente Ufficio un quesito posto dal Distretto Minerario di YYYY e relativo alla esatta interpretazione ed applicazione dell'art. 7,lett.-d- L.R. 15.5.91 n. 24. La problematica nasce dalla istanza della Ditta XXXX S.r.l, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una attività estrattiva per i materiali di cui all'art. 1 della L.R. 1/3/1995,n.19, sita nella c/da "BBBB" del Comune di YYYY. Ad avviso della Ditta, poichè l'attività estrattiva deve svolgersi nel territorio di YYYY, essendo il comune dotato di strumenti urbanistici,, non troverebbe applicazione né l'art.7 lett.-d- della legge regionale n.24/91, né l'art.1,comma 3, della legge regionale n. 19/1995.
2. Dal tenore della richiesta di parere sulla problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio, sembra potersi ricavare che, nella fattispecie, trattasi di nuova istanza di autorizzazione all'apertura di cava, posta ai sensi dell'art. 1 L.R. 1 marzo 1995,n.19. In detta ipotesi deve sottolinearsi che la legge regionale appena citata è stata emanata con lo scopo (dichiarato anche in sede di relazione al disegno di legge) di snellire, nelle more dell'approvazione del piano regionale dei materiali da cava, le procedure di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività estrattive del marmo e delle altre pietre per uso ornamentale. In tale ottica la legge citata, all'art.1, prevede i documenti che devono essere allegati all'istanza e tra questi (lett.-d-,art. 1) "l'attestato di cui all'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22", ossia l'attestato, rilasciato dal Sindaco, di conformità agli strumenti urbanistici vigenti.
Sembra, quindi, che la disposizione di cui al comma terzo dell'art. 1(L.R. 19/95) in virtù della quale è il Sindaco, con propria ordinanza, a stabilire, anche in deroga, la distanza di cui alla lettera-d- art.7 L.R. . 24/91, debba riferirsi solo alle ipotesi di assenza di strumenti urbanistici.
Nel caso in specie, la Società interessata ha l'obbligo di allegare all'istanza di autorizzazione l'attestato di conformità, agli strumenti urbanistici vigenti come espressamente previsto dalla norma, tenuto conto, altresì, che il certificato di non incompatibilità cui la Società fa riferimento, è stato rilasciato nel 1987 e quindi anteriormente alle disposizioni dettate dalle leggi regionali 24/91 e 19/95.
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