Pos. 1  Prot. N. /108.02.11 



Oggetto: Consiglio Regionale dell'Urbanistica - Sedute ristrette. Componenti esterni - Gettoni di presenza - Quesito.



Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento Urbanistica
P A L E R M O

1. Con la nota cui si risponde viene rappresentato quanto segue.
Il Consiglio regionale dell'urbanistica risulta inserito nella Classe A della Tabella A del D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82.
Annualmente, con decreto dirigenziale, le tre sedute mensili retribuibili ai sensi dell'art. 3 del citato decreto presidenziale vengono elevate a cinque.
Di fatto dal 1978, anno della sua istituzione, il Consiglio ha svolto la sua attività convocando mensilmente due sedute plenarie, nel corso delle quali vengono ascoltati i rappresentati degli enti locali ed emessi i pareri di competenza, dopo l'esame delle relazioni redatte dalle commissioni ristrette.
Queste ultime spesso vengono convocate in numero superiore a cinque al mese, anche se, al fine del pagamento del gettone di presenza, ai componenti esterni vengono comunque pagate solo le cinque presenze previste dal decreto dirigenziale di elevazione, se effettivamente espletate in sedute plenarie o ristrette.
Ora, la Ragioneria di codesto Assessorato, con note rispettivamente del 20.2.2002 e dell'11.3.2002, ha restituito i mandati di pagamento dei gettoni di presenza relativi al periodo maggio-dicembre 2001, rilevando, la prima volta, che i gettoni sono pagabili solo ai soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio e non delle sottocommissioni e, la seconda volta, che i gettoni spettano in relazione alle sedute collegialmente convocate in cui si raggiunga la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.
Ad avviso di codesta Amministrazione, invece, il gettone di presenza si configura "non come una retribuzione per la semplice partecipazione alle sedute, ma come un compenso per l'opera specialistica professionale prestata, la quale prescinde dal quorum funzionale previsto per le sedute plenarie".
Ciò posto, vien chiesto di chiarire se le sedute ristrette del Consiglio, convocate dal Presidente per esaminare le pratiche urbanistiche e per formulare le relative proposte al Consiglio in seduta plenaria, possono ritenersi utili al fine del pagamento del gettone di presenza ai componenti esterni all'Amministrazione regionale.

2. L'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71, ha istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Consiglio regionale dell'urbanistica, elencandone i compiti.
Il successivo art. 59, al comma 1, ha previsto che il Consiglio è composto, tra l'altro:
"7) da tre docenti universitari, di cui due di materie urbanistiche e uno di materie geologiche, scelti dall'Assessore...;
8) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, nonché da un geologo, scelti dall'Assessore...;
9) da sei urbanisti designati dalle tre principali associazioni degli enti locali".
Lo stesso art. 59 precisa poi che: "I componenti di cui ai numeri 7) 8) e 9) sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati" (comma 4) e che: "Ai medesimi...spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione..." (comma 5).
Infine, i commi 6 e 7 dello stesso articolo rispettivamente dispongono che: "Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti" e che: "Per l'emissione dei pareri di competenza è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti".
Giova altresì ricordare che, in attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è stato emanato il D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82, recante "Determinazione dei compensi da corrispondere ai presidenti e ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di legge".
L'art. 1 del citato decreto prevede che: "...i compensi a titolo di gettone di presenza, per la partecipazione a ciascuna seduta, da corrispondere ai presidenti e ai componenti di organi collegiali.... sono stabiliti in relazione alla suddivisione degli organi stessi in tre classi A, B, C nelle misure e con le modalità riportate nella tabella A allegata al presente decreto".
Il successivo art. 3 precisa poi che: "Il numero delle sedute mensili retribuibili... è fissato in un massimo di tre, aumentabile a cinque in caso di documentata necessità e per periodi determinati".
La citata Tabella A, infine, nel provvedere alla "Suddivisione in classi degli organi collegiali costituiti in forza di leggi...", ha inserito il C.R.U. tra gli organi collegiali di cui alla Classe A, per i quali è previsto un gettone di presenza pari a lire 200.000 "onnicomprensive per ciascuna seduta".

3. Alla luce del quadro normativo sopra delineato possono svolgersi le seguenti considerazioni.
L'art. 1 del citato D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82 prevede che i compensi a titolo di gettone di presenza vadano corrisposti ai presidenti e ai componenti degli organi collegiali costituiti in forza di legge "per la partecipazione a ciascuna seduta".
La norma invero non specifica se debba trattarsi di seduta validamente costituita con la presenza del quorum strutturale, ossia di almeno la metà più uno dei componenti.
Sembra tuttavia potersi affermare che deve trattarsi comunque di seduta collegialmente convocata.
A ciò consegue che, con riferimento alla fattispecie in esame, possono ritenersi utili al fine del pagamento del gettone di presenza ai componenti esterni al C.R.U. solo le sedute plenarie dello stesso Consiglio.
Né giova invero richiamare il parere n. 121/90, reso da questo Ufficio con nota del 17.9.1990 con riferimento al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturalistico, istituito dall'art. 3 della l.r. 98/81, atteso che il citato art. 3, nel testo sostituito dall'art. 1 della l.r. 14/88, dopo aver previsto al comma 10 che: "Il Consiglio regionale può articolarsi al suo interno in commissioni di lavoro, le cui relazioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio medesimo", al comma 12 espressamente dispone che: "Ai componenti del Consiglio regionale spetta, per ogni seduta del Consiglio o delle commissioni nelle quali si articola, il trattamento di missione, se dovuto, ...nonché gettoni determinati con Decreto del Presidente della Regione...".
Per contro con riferimento al C.R.U. non è stata prevista dal citato art. 59 della l.r. 71/78, che ne disciplina la composizione e il funzionamento, né l'articolazione al suo interno in commissioni ristrette, né tantomeno la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di tali commissioni.
Tale articolazione in commissioni ristrette si è verificata tuttavia nella prassi e, analogamente, nella prassi si è ritenuto di potere assimilare, ai fini del pagamento del gettone di presenza, la partecipazione alle sedute delle predette commissioni alla partecipazione alle sedute plenarie del Consiglio.
Ora, di fronte ai rilievi formulati dalla Ragioneria di codesto Assessorato, non può che riconoscersi che la prassi sin qui adottata non risulta coerente col quadro normativo sopra delineato.
Per ricondurre tale prassi in un ambito di legalità occorrerebbe pertanto promuovere un intervento legislativo volto a riconoscere ai componenti esterni del C.R.U. il diritto al gettone di presenza per ogni seduta "del Consiglio o delle commissioni in cui questo si articola", sempre tenendo fermo il limite delle tre sedute mensili retribuibili, elevabili a cinque "in caso di documentata necessità e per periodi determinati", di cui al citato art. 3 del D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82.
Nelle more dell'intervento normativo sopra ipotizzato il Consiglio regionale della Urbanistica dovrà tuttavia adottare una prassi diversa da quella sin qui seguita, limitandosi a corrispondere il gettone di presenza solo in relazione alla partecipazione a sedute collegiali.
Del resto, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, recepito dall'art. 1 della L.r. 2 marzo 1962, n. 3: "Il gettone di presenza retribuisce tutta l'opera comunque prestata, compreso il lavoro eventualmente necessario in preparazione o a seguito delle sedute".
Giova, poi, ricordare che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.r. 26 marzo 2002, n. 2: "Per il triennio 2002-2004 i compensi da corrispondere ai presidenti e ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione, consulenza e controllo ... restano fissati nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento".
Quanto infine al pregresso, valuterà la Ragioneria di codesto Assessorato se liquidare i mandati di pagamento già emessi anche in considerazione del fatto che fino al presente chiarimento non era mai stata rilevata l'anomalia della prassi sin qui seguita e che, comunque, l'attività svolta in seno alle Commissioni ristrette è stata effettivamente prestata dai componenti esterni del C.R.U., nella legittima convinzione, peraltro, che avrebbe dato luogo alla corresponsione del compenso previsto a titolo di gettone di presenza.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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