Pos. 1   Prot. N. /201.02.11 



Oggetto: L.r. n. 7/02. Cottimo fiduciario. Affidamento.




Allegati n...........................



PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ufficio del Sovrintendente di
Palazzo d'Orleans e dei siti
Presidenziali
S E D E

e, .p.c.
                  ASSESSORATO REGIONALE 

LAVORI PUBBLICI
PALERMO




1. Con la nota cui si risponde è stato chiesto l'avviso dello Scrivente circa l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, contenente la disciplina del cottimo, e circa la sua compatibilità con talune altre norme che sembrano dettare disposizioni diverse e, in particolare, con l'art. 6 della stessa legge e con l'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le norme della l.r. 7/2002, recanti la disciplina relativa al sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici.
Il dubbio interpretativo relativo alle norme sopracitate evidenzia anche un problema in ordine all'applicabilità dell'art. 2 del Regolamento tipo approvato con D.P. 25 novembre 1993, richiamato dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 20 della l.r. 7/2002, ma in apparente contraddizione con la disciplina di qualificazione delle imprese contenuta all'art. 6, nonché sull'obbligo dell'istituzione dell'albo delle ditte di fiducia previsto dall'art. 20, nonostante il divieto di cui all'art. 8, comma 8, della L. 109/94, nel testo coordinato.

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
Il cottimo, quale sistema di realizzazione dei lavori pubblici, non è previsto dalla L. n. 109/94 che all'art. 2, comma 5 bis, recepito senza modificazioni dalla l.r. 7/2002, prescrive "l'esecuzione dei lavori ...., esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24". Né vi fa riferimento il successivo art. 19, nel testo peraltro sostituito dall'art. 15 della legge regionale, il cui primo comma ribadisce che "i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 24".
Con l'art. 20 della l.r. 7/2002, che ha aggiunto l'art. 24 bis alla legge n. 109/94, il legislatore regionale ha invece dettato una disciplina puntuale del cottimo, consentendolo per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro. Tuttavia, pur inserendo il cottimo tra i predetti sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, non si è preoccupato di integrare il testo dei suddetti articoli.
Andrebbe altresì evidenziato che il legislatore regionale, non si sa se per scelta deliberata o per involontaria omissione, non ha limitato il ricorso al cottimo alle ipotesi tradizionalmente ricondotte a tale figura, ossia i lavori urgenti e quelli di manutenzione; deve pertanto ritenersi che, nel nuovo sistema delineato dalla legge n. 7/2002, il ricorso al cottimo sia possibile per qualsiasi tipo di lavori, purchè di importo non superiore alla soglia di 150.000 euro.
Lo stesso articolo 20 al comma 5 prescrive -per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura di cottimo, per la diramazione degli inviti e per la partecipazione alla relativa gara informale- l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993, di approvazione del Regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario (pubblicato nella GURS 13 dicembre 1993, n. 60); atto, quest'ultimo, cui dovranno conformarsi i regolamenti, che gli enti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del testo coordinato adotteranno entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale in esame.
Il Regolamento tipo richiamato, prevede, l'obbligo dell'istituzione dell'albo delle imprese di fiducia, da parte degli Enti tenuti ad emanare i successivi regolamenti per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, nonché i requisiti -concernenti principalmente l'anzianità di iscrizione all'albo nazionale costruttori ovvero alla camera di commercio- necessari per l'iscrizione al suddetto albo delle imprese di fiducia, e i relativi limiti d'importo dei lavori che possono essere assunti per cottimo fiduciario.
Codesta Sovrintendenza, in proposito, evidenzia come i summenzionati requisiti siano diversi da quelli prescritti dall'art. 6 della l.r. n. 7/2002 (che sostituisce il comma 11 quinquies dell'art. 8 della L. n. 109/94), per l'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, e che l'istituzione dell'albo delle imprese di fiducia prescritto dal Regolamento tipo sembrerebbe porsi in contrasto con quanto disposto dal successivo comma 8 del citato art. 8 della L. 109/94 che, "con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge", vieta, "per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2".
La soluzione delle questioni prospettate va ricercata, ad avviso dello Scrivente, nell'espressione della volontà del legislatore regionale manifestata all'art. 1 della legge in esame, laddove è detto che la L. 109/94, "si applica nel territorio della Regione, ad eccezione...., con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge".
L'art. 20 (che ha introdotto l'art. 24 bis alla L. 109/94) regola una modalità di affidamento dei lavori, il cottimo fiduciario, diversa da tutte le altre modalità di affidamento dei lavori pubblici cui genericamente fa riferimento, invece, il comma 8 dell'art. 8 della L. 109/94.
E' evidente, dunque, una volontà del legislatore regionale di disciplinare il cottimo fiduciario con una normativa particolare rispetto a quella dettata dalla legge Merloni, e recepita dalla L. 7/2002, per l'affidamento dei lavori pubblici secondo le altre modalità in essa previste.
Poiché la norma di cui al citato art. 20 della l.r. 7/2002 è la disposizione centrale cui fare riferimento per la disciplina del cottimo fiduciario, il rinvio al Regolamento tipo deve ritenersi limitato a quanto specificato dal comma 5 del citato art. 20, ovvero "ai fini della formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura di cottimo", circa "la diramazione degli inviti" e relativamente alla "partecipazione alla relativa gara informale"
Dunque il riferimento alla "formazione degli elenchi" rimane circoscritto all'obbligo dell'istituzione degli stessi, previsto dal citato Regolamento tipo, e non si estende anche ai requisiti necessari per l'iscrizione in essi, posto che il legislatore, nella stessa legge n. 7 del 2002, ha dettato una puntuale disciplina del sistema di qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
In definitiva il divieto di cui al comma 8 dell'art. 8 della L. n. 109/94, non opera nel territorio della Regione siciliana in quanto incompatibile con la disciplina di cui all'art. 20 della l.r. 7/2002, stante -come si è detto- l'indubbia volontà del legislatore regionale di applicare la L. 109/94 con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni contenute nella legge n. 7/2002.
E, per quanto riguarda i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione negli elenchi delle imprese di fiducia, non potrà che trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 6 della l.r. 7/2002, che ha sostituito il comma 11 quinquies dell'art. 8 della legge n. 109/94.
Analoghe argomentazioni valgono per quel che riguarda il limite d'importo dei lavori affidabili mediante il sistema del cottimo.
La norma sostanziale disciplinante l'istituto, contenuta nell'art. 20 della l.r. 7/2002, dispone che lo stesso è consentito per l'esecuzione di opere o lavori fino a 150.000 euro.
Ne consegue, pertanto, anche uno specifico limite d'importo dei lavori affidabili mediante cottimo nel territorio regionale, diverso da quelli previsti dal Regolamento tipo, che sono dunque da considerare non più applicabili.
In considerazione della rilevanza di carattere generale delle questioni qui trattate, si trasmette copia del presente parere all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per le eventuali valutazioni di propria competenza.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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