Pos. IV   Prot. N. /101.02.11 



Oggetto: Acque pubbliche - Canoni annui di utenza - Aggiornamento.




Allegati n...........................


   

ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici
P A L E R M O




1. L'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 20 marzo 1998, dispone che "per l'anno 1997 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiornati maggiorando gli stessi in misura pari al tasso di inflazione programmato del 2,5 per cento".
Ai sensi poi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 24 novembre 2000, "per l'anno 2000 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiornati maggiorando gli stessi in misura pari al tasso di inflazione programmato dell'1,2 per cento".
In relazione a tali disposizioni codesto Dipartimento, con la lettera sopra indicata, pone all'Ufficio il quesito se le modalità di aggiornamento dei canoni annui per le utenze di acqua pubblica di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994 - definite dai decreti ministeriali sopra indicati - riguardino anche gli importi minimi indicati nel comma 2 del medesimo art. 18 della legge n. 36/1994, nonché quelli fissati dall'art. 10, comma 3, del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546 e dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990.
Al riguardo codesta Amministrazione è dell'avviso che gli aumenti introdotti dai decreti ministeriali 20 marzo 1998 e 24 novembre 2000 "si applicano solo ai canoni annui, con esclusione dei minimi suddetti".

2. Circa il quesito in esame va subito evidenziato che lo stesso verte essenzialmente sull'interpretazione di atti amministrativi adottati con decreto ministeriale, mentre - giusta il disposto dell'art. 7 del D.P.R. 28 febbraio 1970, n. 70, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana - l'Ufficio è competente ad emanare pareri "sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari".
Non può inoltre non rilevarsi che la problematica in questione, rivestendo portata generale, esige per ovvi motivi uniformità di soluzione su tutto il territorio nazionale.
Ciò premesso, passando comunque ad esaminare il quesito prospettato, anzitutto è da escludere che le modalità di aggiornamento dei canoni de quibus stabilite dai decreti ministeriali indicati in epigrafe possano trovare applicazione per gli importi minimi fissati dall'art. 10, comma 3, del d.l. n. 546/1998 e dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1980; ciò appunto nella considerazione che queste ultime disposizioni non sono richiamate dai predetti decreti ministeriali.
Si osserva poi, altresì, sotto il profilo della esegesi letterale, che la formulazione adottata dall'art. 1, comma 1, del D.M. 20 marzo 1998 e dell'art. 1, comma 1, del D.M. 24 novembre 2000 - i quali richiamano espressamente l'art. 18 della legge n. 36/1994 senza specificarne i commi - ha carattere ampio e generico; conseguentemente la maggiorazione disciplinata dalle riferite disposizioni potrebbe riguardare tutti i canoni stabiliti dall'art. 18 della legge n. 36/1994 e cioè non solo quelli fissati nel comma 1 del medesimo art. 18, ma anche gli importi minimi stabiliti nel comma 2.
Pertanto, in tale situazione - esigenza di uniforme applicazione delle disposizioni interessate e difformità dell'interpretazione qui delineata rispetto a quella prospettata da codesta Amministrazione nella richiesta di parere - non può che suggerirsi l'acquisizione di precise direttive ovvero di ulteriori elementi di valutazione presso le competenti sedi statali.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.


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