Pos. 1  Prot. N. /100.02.11 



Oggetto: D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, art. 7. Indennità per il consegnatario.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
cooperazione, commercio,
artigianato e pesca
- Dipartimento cooperazione
P A L E R M O

p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
P A L E R M O



1. Con la nota suindicata codesto Assessorato ha esposto quanto segue.
L'art. 7 del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, confermando le indennità preesistenti ha contemporaneamente introdotto l'indennità per il consegnatario rapportandola, per ciò che riguarda la sua quantificazione a quella già prevista per l'Ufficiale rogante.
A seguito dell'introduzione di tale disposizione, un dipendente di codesto Assessorato ha richiesto la liquidazione dell'indennità per l'incarico di consegnatario che lo stesso ha espletato dall'1 gennaio 2000 al 31 marzo 2001, quindi per un periodo antecedente l'entrata in vigore dell'accordo; ciò in relazione a quanto previsto dall'art. 1, c. 1 dello stesso accordo il quale dispone che le disposizioni ivi contenute "fanno riferimento al periodo 2000/2001 fatte salve le decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali". Codesto Assessorato esprime perplessità sulla possibilità di concedere con decorrenza retroattiva un'indennità istituita ex novo, nella considerazione che, se per quelle già esistenti la retroattività "appalesa l'esigenza di evitare che il succedersi dei contratti di lavoro comprometta la regolare corresponsione di indennità preesistenti a via via riconfermate, non altrettanto conforme alla ratio normativa sembra il riconoscimento di efficacia retroattiva ad una disposizione che introduce una indennità precedentemente non prevista".

2. L'accordo denominato "Linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001" (approvato con D.P.Reg. 10/01), come recita l'art. 1 dello stesso, ha efficacia e validità per il biennio 2000-2001, fatte salve le diverse decorrenze indicate per l'applicazione di specifici istituti contrattuali.
Quindi, solo a fronte di una specifica previsione in tal senso è possibile dare alle disposizioni contrattuali un'efficacia postergata o differita rispetto alla regola generale fissata nell'art. 1. Così è, infatti per le decorrenze degli aumenti (art. 2), per l'indennità di amministrazione (art. 4) o per il riequilibrio di anzianità (art. 5).
Diversamente, l'art. 7 non contiene alcuna decorrenza specifica, limitandosi a confermare i trattamenti retributivi accessori, che avevano trovato la loro fonte istitutiva nella successione degli accordi contrattuali concernenti la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, prorogandone, in sostanza, anche per il biennio successivo, la validità senza soluzione di continuità.
La circostanza che l'indennità per il consegnatario (che viene determinata in misura fissa, essendo rapportata a quella massima prevista in favore dell'Ufficiale rogante), pur se istituita ex novo, non abbia trovato un'autonoma regolamentazione ma sia stata inserita tra le indennità la cui validità viene prorogata per l'intero biennio 2000-2001, induce lo Scrivente a ritenere che l'erogazione della stessa debba seguire le medesime decorrenze contrattuali. Ovviamente, tale indennità andrà corrisposta per il solo periodo di espletamento dell'attività.
In altri termini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 7 del succitato contratto, l'indennità per il consegnatario, in assenza di diversa decorrenza espressamente prevista dalla norma che prevede detta indennità, non può che avere la decorrenza del contratto medesimo (2000-2001), impropriamente definita "retroattiva" da codesta Amministrazione.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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