Pos.2   Prot. N. /96.02.11 



Oggetto: Consorzio ASI di XXXX - Trasformazione di ditta artigianale in società di capitali - Riserva del 15% della superficie consortile ad insediamenti artigianali.




Allegati n...........................


Assessorato regionale industria
Dipartimento regionale dell'industria
Servizio V° - Affari giuridici, contenzioso,
vigilanza enti sub regionali
P A L E R M O


1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla problematica posta dal Consorzio ASI di XXXX che - prima di autorizzare una ditta artigianale a trasformarsi da s.n.c. ad s.r.l., in presenza di precedente assegnazione (in veste di s.n.c.) di un lotto di terreno da destinare "esclusivamente alla costruzione e gestione di uno stabilimento artigianale " - intende verificare l'incidenza di tale fattispecie sull'art. 19 L.r. 1/1984.

2. In ordine al quesito posto si espone quanto segue. L'art. 19 della L.r. 1/1984 dispone che i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale devono prevedere aree da destinare ad insediamenti artigianali, la cui quota non può superare il 15% della superficie complessiva. Ciò vuol dire che la percentuale può essere uguale o inferiore al 15% di detta superficie. Inoltre l'art. 22 della stessa legge prevede, al 4° comma, che il consorzio aggiorni annualmente i programmi di intervento in rapporto alle domande presentate nonché all'evoluzione delle condizioni e prospettive di sviluppo della zona e della realtà territoriale. E' chiaro che la previsione di aggiornamento annuale dei programmi considera in una prospettiva "dinamica" l'evoluzione delle aree di sviluppo industriale e degli insediamenti in esse presenti.
La trasformazione da società di persone a società di capitali della MMMM (che ha mantenuto comunque la stessa attività) avviene il 30 giugno 2000 , laddove l'istanza per l'assegnazione di un lotto artigianale è datata 22 aprile 1997, il successivo 30 dicembre 1997 si procede all'approvazione della relativa graduatoria e, infine, il 3 dicembre 1999 si stipula il contratto di compravendita tra il Consorzio ASI di XXXX e la MMMM s.n.c. Quest'ultima, dunque, fino alla data di cessione del lotto era in possesso di tutti i requisiti che l'avevano utilmente collocata in graduatoria e resta, quindi, legittima assegnataria del lotto. Infatti, in materia di cessione di beni, la giurisprudenza è concorde nel ritenere (seppur con riferimento a cessioni di altra natura) che i requisiti prescritti devono sussistere ed essere valutati nel momento in cui la proprietà viene trasferita, cioè, in ossequio al principio consensuale, al momento della stipula del contratto (C. conti, sez. contr. Reg. Sicilia, 25/5/1999, n. 15; C. conti, sez. contr., 9/9/1998, n. 105; C. conti, sez. contr., reg. Sicilia, 19/9/97, n. 41). Al contrario, se la s.n.c. si fosse trasformata in s.r.l. nell'arco temporale tra la presentazione della domanda e l'assegnazione del lotto, sarebbe stata legittima una revisione della graduatoria già formulata, qualora la nuova veste societaria fosse risultata legislativamente incompatibile con l'esercizio di attività artigianale.
Altro punto su cui soffermarsi è la servitù reale di destinazione gravante sul terreno venduto alla MMMM. Il relativo contratto prevede: "Il suolo oggetto della presente vendita dovrà essere destinato dalla parte acquirente, e suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo , esclusivamente alla costruzione e gestione di uno stabilimento artigianale..... e ancora: "Il terreno... resta gravato.... da servitù reale di destinazione, nel senso che non potrà essere destinato ad altra attività che non sia compresa tra quelle che per legge o per effetto del piano regolatore medesimo siano espressamente esplicabili in forma industriale , e/o commerciale e/o artigianale" .
A tal proposito si precisa che il vincolo di destinazione gravante sul terreno non viene meno a seguito della trasformazione da società di persone a società di capitali, poichè si tratta di un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione del bene; (Cass. sez. III, 8/5/1996, n. 4271; sez. II, 9/5/1994, n. 4471). E' da aggiungere inoltre che "con la trasformazione di una società, ancorchè da società di persone in società di capitali, non si verifica un mutamento del centro soggettivo d'imputazione dei rapporti giuridici facenti capo alla società medesima" (Cass. 21/11/1983, n. 6931); ciò che la trasformazione comporta è "soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicchè l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo ad un nuovo centro d'imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità soggettiva, con la conseguenza che tutto il patrimonio (mobile ed immobile) della società trasformata deve essere considerato, automaticamente e senza possibilità di eccezione alcuna, di proprietà della medesima società, pur nella sua nuova veste e denominazione" (Cass. 3/8/1988, n. 4815). Dall'esame del contratto di compravendita del terreno risulta prevista, al punto i), la possibilità di "trasformazione" dell'assegnatario con l'obbligo di "comunicare preventivamente al Consorzio qualunque trasferimento a terzi..... della proprietà del terreno oggi acquistato, nonché della titolarità delle azioni o quote sociali, qualora trattasi di assegnatario che sia o assuma in seguito veste di società ".
In ogni caso la MMMM era già una società, seppur di persone, (in nome collettivo) e la trasformazione in società di capitali (s.r.l.) non fa venir meno, per ciò stesso, la natura artigianale dell'impresa. La definizione di impresa artigiana è data dall'art. 3, comma 1, della legge-quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, applicabile nella Regione siciliana in virtù del rinvio dinamico dell'art. 58 della L.r. 32/2000. Il comma 2 dell'art. 3 della citata legge statale - come modificato prima dall'art. 1, L. 133/1997 e poi dall'art. 13, L. 57/2001 - prevede che è artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla stessa legge e con gli scopi di cui al 1° comma, è costituita ed esercitata in forma di società , escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Ciò comporta che l'insediamento non può ritenersi "industriale" per il solo mutamento formale dell'organizzazione societaria. In generale, ciò che conta per qualificare un'impresa (ditta individuale, società di persone o di capitali) come artigiana è il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della L. 443/1985 e soprattutto la "funzione preminente" del lavoro sul capitale. Il rapporto tra questi due fattori può essere inteso non solo in senso quantitativo ma anche in senso funzionale e qualitativo, in connessione con le caratteristiche struttuali fondamentali dell'impresa artigiana e con la natura del bene prodotto o del servizio reso.
Nella fattispecie in oggetto, .occorre di verificare se l'attività svolta dalla MMMM - nella nuova veste societaria di s.r.l. - sia o meno ancora attività artigianale (come pare sostenere la stessa MMMM).
In caso positivo, permarrebbe la caratteristica di insediamento artigianale senza nessuna necessità di variazione del programma di cui all'art. 22 della L.r. 1/1984. In caso contrario, nulla può contestarsi alla MMMM (in possesso di tutti i requisiti per concorrere all'assegnazione del terreno per insediamenti artigianali fino alla data di stipula del contratto) se non la "intempestiva" comunicazione della trasformazione societaria. Ciò permetterebbe al Consorzio - qualora lo ritenesse opportuno - di avvalersi della clausola risolutiva espressa che, se non utilizzata, comporta comunque il rispetto da parte della MMMM s.r.l. di tutti gli impegni assunti come MMMM s.n.c., in virtù delle argomentazioni sopra svolte.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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