POS. V Prot._______________/95.02.11

OGGETTO: Trattamento di fine rapporto. Centri di servizio culturale per non vedenti. Liquidazione all'Unione Italiana ciechi. Prescrizione.


ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -
Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione
Palermo

1. Con nota prot. n. 1006/U.O.18 del 15 aprile 2002, codesto Dipartimento, premesso che la legge regionale 30 aprile 2001, n.4, ha disposto l'abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1978, n.52 (art. 3), sopprimendo i Centri regionali di servizio culturale per non vedenti di YYYY, XXXX e KKKK, ha chiesto l'avviso dello Scrivente su una problematica sorta in sede di liquidazione del Centro di servizio di XXXX, che qui di seguito si rappresenta.
Sulla scorta di quanto previsto nella convenzione stipulata tra la sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi di XXXX (in seguito: l'U.I.C.) ed il Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di XXXX (in seguito: il Centro) -in base alla quale, in ossequio a quanto previsto dalla normativa regionale, le parti si impegnavano, rispettivamente, la prima a provvedere al funzionamento dei servizi del Centro, fornendo i locali ed il personale necessari, ed il Centro alla liquidazione all'U.I.C. delle spese sostenute per tali attività-, con lettera dell'11 aprile 1997, l'U.I.C. chiedeva al Centro il rimborso della somma pari a L. 77.734.855, dalla stessa anticipata per il pagamento (in data 31.12.1996) dell'indennità di fine rapporto di tre unità di personale distaccate presso il medesimo Centro; richiesta che veniva più volte sollecitata, anche con due atti extragiudiziari.
Codesto Dipartimento, con nota prot. n.1902 del 5 dicembre 2000, a seguito del primo atto extragiudiziario, assicurava il rimborso all'U.I.C. delle somme anticipate quale indennità di fine rapporto, subordinandolo all'approvazione del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001.
Successivamente, tuttavia, il commissario liquidatore del Centro manifestava a codesto Dipartimento (note n. 12 dell'8.2.02 e n. 30 del 20.3.02) perplessità in ordine alla spettanza della somma di cui trattasi all'U.I.C., il cui credito, come evidenziato dal commissario, potrebbe essere parzialmente prescritto, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso tra gli accantonamenti effettuati dall'U.I.C. (risalenti, per una dipendente, al 3.11.1982), e la richiesta di rimborso stessa.
Codesto Dipartimento, nel fare proprie le perplessità sollevate dal commissario liquidatore del Centro di cui trattasi, si è limitato a chiedere allo Scrivente "se il pagamento della somma in questione debba comunque essere posto a carico di questo Dipartimento, ancorchè sia trascorso un largo lasso di tempo...", senza esprimere il proprio orientamento sulla questione.

2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
La legge regionale 30 aprile 2001, n.4 ha interamente abrogato la legge regionale 4 dicembre 1978, n.52 (v. art.3), la quale aveva istituito, presso le sezioni di YYYY, XXXX e KKKKdell'Unione italiana ciechi, tre centri di servizio culturale per non vedenti (v. art. 1, l.r. ult. cit.).
In particolare, la l.r. n.52/1978 aveva previsto che "al funzionamento dei servizi di ciascun centro provvede l'Unione italiana ciechi, la quale dovrà all'uopo destinare appositi locali ed il personale necessario" (v. art.4).
La legge prevedeva altresì che "alla liquidazione all'Unione italiana ciechi delle somme occorrenti per il funzionamento dei servizi di ciascun centro, nonché per la gestione dei corsi di addestramento, provvede il comitato di gestione di ciascun centro al quale i fondi relativi sono accreditati annualmente dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione" (v. art. 10, primo comma) e che "i comitati di gestione inoltrano annualmente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un preventivo delle somme occorrenti per la gestione dei centri e per il funzionamento dei servizi. L'assessorato medesimo accredita i fondi necessari e verifica la rispondenza della gestione dei centri in ordine alle somme accreditate a mezzo di rendiconti inoltrati dai centri suddetti" (v. art. 10, secondo comma).
Alle citate norme si è dato seguito, con riferimento al caso che ci riguarda, con convenzione intercorsa, in data 31 marzo 1992, tra il Centro di XXXX e la sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi di XXXX (allegata alla nota cui si risponde), nella quale veniva specificamente previsto che "le somme dovute all'Unione italiana ciechi di XXXX saranno pagate presso la sua sede in mensilità posticipate sulla base della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute per il funzionamento del centro" (cfr. art.3 della convenzione).

3. Dal carteggio intercorso tra l'U.I.C. di XXXX, il Centro regionale di XXXX e codesto Dipartimento, allegato alla nota cui si risponde, si evince che l'U.I.C. ha accantonato annualmente, per le tre dipendenti in questione, distaccate presso il Centro, in appositi libretti bancari, le somme relative al T.F.R. (cfr. nota prot. n.555 dell'11 aprile 1997 e nota prot. n.1450 del 26 settembre 1997).
Ora, attenendosi alla documentazione in possesso dello Scrivente, la problematica sembra potersi e doversi circoscrivere nei seguenti termini:
- l'U.I.C. di cui trattasi, come detto, ha proceduto agli accantonamenti annuali ai fini del successivo pagamento del t.f.r.;
- tali accantonamenti non sono stati dalla stessa documentati, di anno in anno, al comitato di gestione del centro, come spese effettivamente sostenute per il funzionamento del Centro, al fine di ottenerne la liquidazione;
- soltanto al momento dell'effettivo pagamento, alle tre dipendenti in questione, del t.f.r. alle stesse spettante, l'U.I.C. ha provveduto a documentare la relativa spesa ed a chiederne il rimborso.

A questo punto, la fattispecie, come sopra delineata, deve essere valutata alla luce della convenzione con la quale le parti interessate hanno dato seguito alla normativa regionale, dalla cui lettura congiunta, come sopra ricordato, risulta che le somme anticipate dall'U.I.C., per fare fronte alle spese relative al personale del Centro, devono essere liquidate e pagate alla medesima dal comitato di gestione del Centro in mensilità posticipate sulla base della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute per il funzionamento del Centro.

Ora, il trattamento di fine rapporto ha natura di retribuzioneaccantonata e differita, costituita dalla somma di tante quote annuali quanti sono gli anni di servizio, cui il prestatore di lavoro ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 2120 cod. civ. novellato, che ne stabilisce anche le modalità di calcolo.
La riforma di tale ultima disposizione, di cui alla L. 29.05.1982, n.297, ha ribadito e rafforzato la connotazione retributiva del t.f.r., ed ha, al contempo, evidenziato e disciplinato la concorrente natura di risparmio forzoso dell'accantonamento operato a favore del lavoratore, dando così implicitamente riconoscimento alla circostanza che tra le ragioni dell'istituto vi sono anche considerazioni di politica economica generale, ed in particolare l'esigenza di non fare venire meno una fonte importante di autofinanziamento delle imprese (cfr, Cass. Civ., Sez. Lav., n.4261 del 23.03.2001).
D'altronde, dall'esame dell'intera norma si evince come sia stato tutelato, anche, l'interesse datoriale alla disponibilità dei fondi accantonati (cfr. ad esempio, il settimo comma, per il quale "le richieste di anticipazione del t.f.r. sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti": si tratta, infatti, di disposizione la cui finalità è stata ravvisata, dalla dottrina, nella tutela dell'interesse del datore di lavoro a conservare ampi fondi per l'autofinanziamento).

Va, altresì, rilevato che la natura di retribuzione accantonata, propria del trattamento di fine rapporto, di certo comporta che il credito per t.f.r., procedendo da un accantonamento annuale all'altro, è non soltanto esistente, ma anche perfettamente determinato e facilmente calcolabile in ogni momento del rapporto. La circostanza, però, che il credito maturi in corso di rapporto non comporta che esso sia esigibile prima del momento della risoluzione, salve le specifiche ipotesi di anticipazione legalmente o contrattualmente previste.

Da quanto detto in ordine alla struttura ed alla ratio dell'istituto, nella considerazione della disponibilità dei fondi accantonati da parte del datore di lavoro, sembra doversi ritenere corretta la richiesta di rimborso, da parte dell'U.I.C., solo al momento dell'effettiva erogazione del t.f.r. alle dipendenti in questione, secondo quanto previsto dalla convenzione (che, com'è noto, fa riferimento a "spese effettivamente sostenute").
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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