Pos. 1  Prot. N. /80.11.02 



Oggetto: Congedo straordinario ed aspettativa per infermità.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
territorio ed ambiente
Dipartimento territorio ed ambiente
P A L E R M O




1. Con nota n. 18696 del 29 marzo 2002 codesto Assessorato, area 1, ha posto allo scrivente il seguente quesito.
Se ad una dipendente che ha già avviato il procedimento per la concessione della pensione di inabilità per infermità non dipendente da causa di servizio (ex art. 2 c. 12 l. 335/95) e che ha già usufruito dell'intero periodo di congedo straordinario (45 giorni annui) previsto dall'art. 44 l.r. 41/85, possa applicarsi l'ultimo comma dell'art. 38 della l.r. 6/97 (rectius u.c. art. 44 l.r. 41/85). Viene, inoltre, richiesto se debba applicarsi l'art. 45 della l.r. n. 41/85 in materia di aspettativa per infermità ovvero l'art. 21 c. 2 del contratto per il personale dei Ministeri (1995) in quanto più favorevole.
Ciò "ai fini della conservazione del posto".

2. Da quanto espresso nella richiesta di parere si evince che la dipendente in questione ha già usufruito interamente dei 45 giorni di congedo straordinario per malattia e pare aver superato altresì il limite di aspettativa per malattia previsto dall'art. 45 della l.r. 41/85. Tale ultimo dato si desume dalla considerazione manifestata da codesto dipartimento in ordine alla "conservazione del posto".
L'ultimo comma dell'art. 44 l.r. 41/85, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 38 l.r. 6/97, prevede l'elevazione del congedo straordinario in ipotesi tassativamente contemplate, ipotesi che non sembrano ricorrere per le patologie documentate dalla dipendente.
Escluso, pertanto, il ricorso all'elevazione del congedo straordinario, non può che applicarsi l'art. 45 della l.r. 41/85. Tale disposizione consente la fruizione di periodi di aspettativa non superiori a diciotto mesi continuativi, elevabili in casi particolarmente gravi di ulteriori sei mesi. Complessivamente, comunque, viene fissato un periodo limite di tre anni in un quinquennio.
Il riferimento fatto da codesto Dipartimento al trattamento "più favorevole" previsto dall'art. 21, c. 2, del contratto per il 1995 del personale dei ministeri (ulteriori 18 mesi di assenza per malattia) non può trovare accoglimento.
L'estensione, infatti, al personale regionale delle discipline concernenti il personale dello Stato deve essere operata, secondo il comune modo di intendere i rinvii alla legislazione statale in quanto compatibili, per quanto di incompleto o non definito esiste negli istituti contenuti nel sistema della legge rinviante. Tale incompletezza non pare ravvisarsi nelle norme regionali disciplinanti le assenze per malattia.
Né il richiamo operato dall'art. 14 lett. q dello Statuto allo "stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato", può intendersi quale rinvio ad ogni disposizione normativa statale di dettaglio anche se più favorevole rispetto alla corrispondente norma regionale

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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