Pos. 2   Prot. N. /77.11.2002  



Oggetto: Attribuzione competenze in materia di impianti di distribuzione carburanti autostradali.




Allegati n...........................
Presidenza della Regione
Ufficio del Segretario Generale


          E, p.c.         Al Presidente della Regione 
                      Ufficio di Gabinetto 


                  All'Assessorato Regionale 
                      dell'Industria  
                      PALERMO  



1. Con la nota in riferimento codesta Segreteria Generale sottopone al parere dello scrivente Ufficio una problematica sollevata dall'Assessorato regionale dell'Industria e concernente l'attribuzione di competenze in materia di impianti di distribuzione carburanti autostradali e più in generale le competenze regionali, a seguito delle modificazioni introdotte dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e, conseguentemente la necessità o meno della emanazione di nuove norme di attuazione nella materia in oggetto.
La problematica trae spunto da un recente avviso del Prof. X.Y. in cui si sottolinea l'opportunità di procedere ad una "rilettura estensiva" delle norme di attuazione già adottate, alla luce dei principi introdotti dalla citata riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione al fine di evitare il configurarsi in negativo della specialità dello Statuto regionale.
Codesta Segreteria nel rilevare che nella particolare ipotesi prospettata, il trasferimento di funzioni non comporta oneri finanziari da parte dello Stato nei confronti della Regione, né direttamente da parte della Regione, sottolinea, tuttavia, la delicatezza della problematica in quanto l'affermazione del principio di spettanza di funzioni alla Regione in base ad una "rilettura" delle norme di attuazione (che può applicarsi anche ad altre fattispecie, ad esempio le funzioni di polizia amministrativa di cui agli artt. 162 e 163 del D. Leg.vo 112/1998) "potrebbe dare forza a posizioni statali che tendono a negare risorse aggiuntive alla Regione".

2. Sulla problematica in oggetto, lo scrivente Ufficio ritiene di poter condividere il parere del Prof. X.Y. Invero, per quel che concerne le funzioni di polizia amministrativa, già con parere n.5087/1.92.11 del 21 aprile 1992 lo scrivente, proprio sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale citate nella relazione del Prof. X.Y., riteneva che le su citate funzioni dovessero intendersi trasferite alla Regione Siciliana per effetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.
Per quel che concerne le competenze regionali in materia di industria, lo scrivente con proprio parere n.2321/7.11.2002 del 7 febbraio 2002 ha già evidenziato che in linea puramente teorica, le norme di attuazione concernenti il settore industria (D.P.R. 5 novembre 1949, n.1182) laddove trasferiscono all'Amministrazione regionale "le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio..." contengono una ampia dizione che sembrerebbe ricomprendere "tutte" le attribuzioni del Ministero industria. E' da sottolineare, tuttavia, che talune competenze pur se teoricamente ricomprese, non sono state mai esercitate dalla Regione Siciliana, ad esempio nel campo energetico e (come rilevato da codesta Segreteria Generale) in materia di distribuzione carburanti autostradali, competenze che hanno sofferto fino ad oggi di una compressione in virtù di un prevalente interesse nazionale. E' chiaro che i principi introdotti dalla citata riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, consentono una "rilettura estensiva" delle norme di attuazione già adottate.
Invero, ancora una volta deve ribadirsi che il vero problema insito nella problematica esposta è di risorse finanziarie e non già di attribuzione di competenze. E mentre il problema non si pone per tutte quelle competenze che non richiedono impegni finanziari della Regione e che pertanto ben possono rientrare in una rilettura estensiva delle norme di attuazione, per tutte le altre ipotesi che comportano nuovi impegni di spesa da parte della Regione appare necessaria, più che l'emanazione di nuove norme, una mediazione e/o una intesa con il governo nazionale.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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