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La ricorrenza di una di queste cause è automaticamente preclusiva della costituzione del rapporto, mentre l'esistenza di precedenti penali o di procedimenti penali pendenti, ove non legalmente prevista come requisito negativo, non è ostativa all'assunzione. |
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Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, in mancanza di espressa disposizione di legge che lo preveda, neanche la sentenza penale di condanna può considerarsi di per sé ostativa all'instaurazione del rapporto, essendo necessaria un'autonoma e specifica valutazione dell'Amministrazione sulla rilevanza dei reati commessi, sulla natura della regola violata, sulla personalità e sulla successiva condotta dell'interessato in relazione alla natura e qualità del rapporto e al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni (Corte Cost. n. 408 del 23/11/1993; Cons. Stato V, 6/9/1999, n. 1021; VI, 17/10/1997, n. 1487; III, 21/5/1996, n. 712/96). |
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Dalle considerazioni esposte sembra allo scrivente che nella fattispecie la pendenza di un procedimento penale non possa ritenersi ex se preclusiva della conclusione del contratto in questione. |
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Tuttavia, poiché il soggetto de quo è imputato, fra l'altro, per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta che presuppone (quale elemento costitutivo) la dichiarazione di fallimento, si ritiene che codesta Amministrazione debba accertare la sussistenza della sentenza dichiarativa di fallimento e il tempo trascorso dalla stessa. |
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Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente. |