Pos. 1   Prot. N. /66.02.11 



Oggetto: D.P.R. 554/99 - Art. 80, comma 9. Possibilità di utilizzare periodici a diffusione locale per la pubblicità degli avvisi previsti dall'art.3, co. 2, l.r. 71/78 per gli strumenti urbanistici generali ed attuativi.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Territorio ed Ambiente
Dipartimento Urbanistica
Area Affari Generali e Comuni
Via Ugo La Malfa, 169
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente circa la corretta procedura di pubblicazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi adottati dai Comuni, prescritta dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ai sensi del quale l'avvenuto deposito del progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato deve essere "reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale".
Tuttavia, i sopracitati avvisi risultano essere stati pubblicati, oltre che sulla G.U.R.S., su periodici a diffusione locale anziché su "quotidiani a diffusione regionale".
Codesto Dipartimento prospetta la possibilità di legittimare la suesposta procedura fondandola nell'art. 80 del D.P.R. n. 554/99, che disciplina le "Forme di pubblicità" degli appalti di lavori pubblici, prevedendo al comma 9 che "ai fini del presente articolo ... sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani".
In proposito, nell'allegata nota n. 1412 del 15/2/02 de "Il Quotidiano di Sicilia - Sicilia Imprenditoriale" (interessato alle pubblicazioni de quibus), viene rappresentato a codesto Dipartimento che tale giornale debba ritenersi rientrante nei dettami previsti dal comma 9 dell'art. 80 sopracitato, in quanto "è il secondo giornale in Sicilia per diffusione certificata in cinque province su nove" ed "è diffuso in maniera funzionale alla rilevanza dei poli economici e alle aree metropolitane".

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
Il richiamo della disposizione di cui al comma 9 dell'art. 80 del D.P.R. n. 554/99, concernente il "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici" (L. n. 109 dell'11/2/1994 e successive modificazioni), non sembra utile ai fini della individuazione della corretta procedura di pubblicazione degli strumenti urbanistici generali adottati dai Comuni.
Innanzitutto perché - come correttamente osserva codesto Dipartimento - la summenzionata disposizione è volta a disciplinare specificamente le "forme di pubblicità" degli appalti dei lavori pubblici e non ha, dunque, portata generale in materia di pubblicità di atti degli Enti pubblici, tale da ricomprendere anche gli strumenti urbanistici degli enti locali comunali.
In secondo luogo giova ricordare quanto più volte ribadito dallo Scrivente circa l'applicabilità nella Regione siciliana della citata normativa statale in materia di lavori pubblici.
Nel più recente parere espresso in proposito veniva affermato, infatti, che "Nelle more dell'adozione di una legge regionale di adeguamento ai principi fondamentali introdotti dalla L. n. 109/94, questa trova applicazione in Sicilia solo: ove disciplini materie che non sono di competenza del legislatore regionale o che comunque richiedono una disciplina unitaria in ambito nazionale; ove recepisca norme comunitarie; ove disciplini istituti che il legislatore regionale non ha normato".
L'art. 117 della Costituzione, nel testo novellato della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non ricomprende la materia dei lavori pubblici né tra quelle su cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, né tra quelle su cui vi è potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni. A ciò consegue che le regioni, compresa la Regione Siciliana, hanno una potestà legislativa esclusiva nella predetta materia con i soli limiti costituiti dal rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" (cfr. parere U.L.L. n. 37/2000 del 4 marzo 2002).
Dunque nella Regione siciliana, in materia di "pubblicità delle gare", le uniche disposizioni che trovano attualmente applicazione sono quelle contenute nell'art. 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante - com'è noto - "Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia".
Le sopracitate disposizioni - nel testo novellato dall'art. 51 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 - prescrivono la pubblicazione dell'avviso di gara, "per opere di importo oltre i 500 mila ECU e sino a 5 milioni di ECU, nella G.U.R.S. ed in tre quotidiani con particolare diffusione nel territorio regionale, nonché in un periodico a diffusione regionale con almeno tre anni di attività" e, "per opere di importo oltre i 5 milioni di ECU, anche in un quotidiano a diffusione nazionale" (comma 1).
Il successivo comma tre precisa che " i quotidiani e i periodici, che pubblicano gli avvisi di gara, devono essere muniti di certificato di diffusione attestante l'effettivo livello di presenza sul mercato".
Anche in relazione alle suddette norme regionali non può tuttavia non rilevarsi che le stesse - così come osservato per la normativa statale richiamata - riguardano specificamente la pubblicità degli avvisi di gara per appalti di opere e non anche la pubblicità degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Può tuttavia ritenersi utile, ai fini dell'individuazione della procedura di pubblicazione degli strumenti urbanistici de quibus, il riferimento - adoperato dal legislatore regionale nelle disposizioni di cui sopra - al "certificato di diffusione attestante l'effettivo livello di presenza sul mercato", quale mezzo necessario a comprovare "la diffusione sul territorio regionale".
Poiché anche l'art. 3 della l.r. 27 dicembre 1978, n. 71, relativamente alla pubblicazione dell'avviso di effettuato deposito dei predetti strumenti urbanistici, fa riferimento ad "un quotidiano a diffusione regionale", può ritenersi che, anche ai fini di tale forma di pubblicità, debba richiedersi la suddetta "certificazione di diffusione attestante l'effettivo livello di presenza sul mercato".
In proposito, il periodico menzionato in premessa, sembra essere già munito di "certificazione rilasciata dall'unico ente certificatore italiano che è ADS (Accertamenti diffusione stampa)".
Nell'allegata nota n. 1412 del 15 febbraio 2002 "Il Quotidiano di Sicilia - Sicilia Imprenditoriale" viene definito "un bisettimanale che ha il formato, l'impostazione grafica e i contenuti tipici dei giornali quotidiani ed è il secondo giornale in Sicilia per diffusione certificata in cinque province su nove; primo in una e terzo in tre. Ha una diffusione orizzontale, omogenea nelle nove province, ... E' diffuso in maniera funzionale alla rilevanza dei poli economici e alle aree metropolitane. Viene letto da 134.000 lettori della classe dirigente siciliana in grado di cogliere il senso della comunicazione istituzionale".
Poiché - come si è detto - "l'effettivo livello di presenza sul mercato" deve essere attestato dall'apposita "certificazione di diffusione" occorrerà, dunque, verificare che le summenzionate caratteristiche risultino dalla certificazione medesima, la quale dovrà essere fornita dalla predetta testata giornalistica, nonché da eventuali altri quotidiani o periodici interessati anch'essi alle pubblicazioni di cui al citato art. 3, comma 2 della l.r. n. 71/78.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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