Pos. 1   Prot. N. /65.02.11 



Oggetto: Legge regionale 41/85, art. 42. Computabilità ai fini del calcolo della indennità di buonuscita.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
P A L E R M O



1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento, premesso che sono pervenute allo stesso numerose istanze tendenti ad ottenere l'inclusione nel computo dell'indennità di buonuscita dell'indennità prevista dall'art. 42 della l.r. 21 ottobre 1985, n. 41, chiede se tali richieste possano essere accolte, ritenendo che "la possibilità di includere l'indennità mensile pensionabile nella base per la commisurazione dell'indennità di buonuscita sia subordinata ad espressa previsione di legge", così come previsto dal combinato disposto degli artt. 3 e 38 del D.P.R. 1032/73.

2. L'art. 6 della l.r. 1 febbraio 1963, n. 11 dispone che l'indennità di buonuscita prevista dall'art. 7, n. 5 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2 è corrisposta in misura pari a tanti dodicesimi degli emolumenti fissi e continuativi, in godimento all'atto della cessazione dal servizio, quanti sono gli anni di servizio effettivo considerato utile a tale effetto dalle norme in vigore.
Non viene ulteriormente specificata la natura degli emolumenti fissi e continuativi che concorrono alla determinazione della predetta indennità.
L'art. 42 della l.r. 21 ottobre 1985, n. 41 e succ. mod. dispone che al personale del Corpo regionale delle foreste che espleta funzioni di polizia compete l'indennità prevista dall'art. 2 della l. 20 marzo 1984, n. 34 e dall'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984. n. 69 e succ. mod. e int. con le modalità e decorrenze previste dalle predette norme.
Tali norme, proprio ai fini che qui interessano ossia la loro inclusione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale statale, sono state oggetto di diverse pronuncie da parte del Consiglio di Stato, che dopo aver manifestato un orientamento positivo (ex plurimis, sez. VI sent. n. 715 del 14 luglio 1995), ha con due decisioni dell'Adunanza plenaria (nn. 5 e 19 del 1996), per altro in aderenza ai principi espressi dalla Corte Costituzionale sulla materia nella sentenza n. 278 del 1995, ribaltato il predetto orientamento sostenendo che non sussiste una corrispondenza biunivoca necessaria tra la pensionabilità di un elemento retributivo e la sua inclusione nell'indennità di buonuscita; principio affermato anche nelle successive, conformi decisioni del Consiglio di Stato relative a casi analoghi (sez. VI n. 923, del 17 giugno 1997; n. 1120 del 24 luglio 1998; n. 4874 del 19 settembre 2000 ecc.). Il che significa che, per stabilire l'idoneità di un certo compenso a far parte della base contributiva dell'indennità di buonuscita ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno) ma il dato formale e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento. Per cui l'art. 38 del D.P.R. 1032/73 contiene un'elencazione tassativa delle voci retributive che concorrono a formare la base contributiva per l'indennità di buonuscita a cui si aggiungono soltanto gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
Per cui nonostante la diversità di formulazione tra l'art. 6 della l.r. 11/63 e l'art. 38 del D.P.R. 1032/73, il richiamo effettuato dall'art. 42 l.r. 41/85 cit., ai fini della corresponsione della predetta indennità, alle modalità previste dalla stesse norme, da un lato e l'estrema genericità della previsione contenuta nell'art. 6 della l.r. 11/63, dall'altro, fa ritenere che l'indennità de qua non possa essere inclusa nella determinazione dell'indennità di buonuscita.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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