Pos. II  Prot. N. /64.11.02 



Oggetto: Ente Autonomo Fiera di XXXX - Espletamento mansioni superiori - trattamento giuridico-economico.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca
- Dipartimento Cooperazione, commercio
e artigianato - 2S - Vigilanza Enti
P A L E R M O




1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla legittimità dell'operato dell'Ente Autonomo Fiera di XXXX che, con delibera n. 13 e n. 17 del 7 gennaio 2002, ha riconosciuto alla Dott.ssa P.R. (ragioniere) la qualifica di Capo Ufficio ragioneria e l'inquadramento al 1° livello dall'1 dicembre 2001 con l'attribuzione del relativo trattamento economico dall'1 aprile 2001, e al Dr. G.B. (Capo ufficio commerciale) la qualifica di "dirigente" con decorrenza 1 marzo 2001 e il trattamento economico del Segretario Generale dal 2.12.2000; in ambedue i casi in virtù delle mansioni superiori (di Capo Ufficio ragioneria e di Segretario Generale) effettivamente svolte sulla base di formali delibere di incarico a seguito del collocamento a riposo dei rispettivi titolari dei servizi, nonché a seguito dell'espletamento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.
Codesto dipartimento contesta l'operato dell'Ente Fiera ritenendo che lo stesso, in quanto sottoposto al controllo dell'Assessorato rientra nell'ambito di applicazione della L.r. 30 aprile 1991, n. 12 che, all'art. 3, dispone per l'accesso ai posti, la procedura del concorso pubblico; procedura prevista anche dall'art. 14, comma 1 dello Statuto dell'Ente, quanto meno per l'incarico di Segretario Generale. Ritiene, poi, codesto Dipartimento che le funzioni vicarie di Segretario Generale e di Capo Ufficio ragioneria sono espressamente previste dal mansionario dell'Ente rispettivamente per il Capo Ufficio commerciale e per il ragioniere e pertanto, in armonia con quanto asserito anche dalla Cassazione, il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituito all'inquadramento nella qualifica superiore (del sostituito) nonché lo stesso diritto alla diversa e maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione.

2. L'art. 3 della L.r. 12/1991, nel disporre il pubblico concorso per l'accesso in qualifiche e profili professionali per i quali è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, opera un generico riferimento ad Enti, Aziende ed Istituti sottoposti al controllo della Regione. Per effetto della generica dizione adottata dal legislatore regionale, la norma in oggetto deve ritenersi applicabile anche all'Ente autonomo Fiera di XXXX, nonostante la natura di ente pubblico economico dello stesso.
Pertanto, per le assunzioni di personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio superiore a quello della scuola del'obbligo è necessario procedere mediante pubblico concorso.
Di contro non si condividono le argomentazioni di codesto Dipartimento sul carattere vicario delle mansioni superiori svolte dai due soggetti interessati che, come tale, non darebbe luogo ad alcun beneficio. E' vero, infatti, che il mansionario dell'Ente prevede sia per il Ragioniere che per il Capo Ufficio commerciale lo svolgimento di funzioni vicarie rispettivamente del Capo Ufficio ragioneria e del Segretario Generale, ma in caso di "assenze" e/o "impedimenti" dei rispettivi titolari. Il che comporta che non deve sussistere la vacanza del posto in organico. Per tale ragione non è conducente la giurisprudenza della Cassazione citata da codesto Dipartimento, in quanto le sentenze riportate fanno riferimento ad ipotesi di "sostituzione occasionale di funzionario superiore".
Di contro, la giurisprudenza della Cassazione - sez. lavoro - (tra le tante: 6.5.1999 n. 4550; 27.12.1999 n. 14569; 12.5.1989 n. 2170) è concorde nel ritenere che l'effettiva e sostanziale vacanza del posto costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 2103 C.C.
Passando, quindi, all'esame delle singole delibere disposte dall'Ente Autonomo Fiera di XXXX, lo scrivente concorda con l'operato dell'Ente per quel che concerne il differente trattamento economico per le mansioni superiori di Capo Ufficio ragioneria e di Segretario Generale svolte su formale incarico rispettivamente dal ragioniere (D.ssa P.R.) e dal Capo Ufficio commerciale (Dr. G.B.); non ritiene, invece, legittima l'attribuzione della qualifica superiore a nessuno dei due interessati, poiché per l'accesso alle qualifiche di cui è questione, è necessario l'espletamento del pubblico concorso.
Va, inoltre, sottolineato che, per quel che concerne il Dr. G.B., non si giustifica l'attribuzione allo stesso della qualifica di "dirigente" poiché in seno al R.O. dell'ente non esiste la qualifica di "Dirigente" ma solo quella di Segretario Generale al quale "compete la qualifica di Dirigente". Attribuire, quindi la qualifica di dirigente equivale ad attribuire la qualifica di Segretario Generale, per il cui accesso, come già precisato, necessita il pubblico concorso.


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