Pos. I   Prot. N. /48.02.11 



Oggetto: Dipendente regionale deceduto - Liquidazione emolumenti non riscossi - Eredi - Quesito.




Allegati n...........................
ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento Bilancio e Tesoro
P A L E R M O


1. Con la nota cui si risponde viene rappresentato quanto segue.
Codesto Dipartimento ha ricevuto, da parte della convivente more uxorio di un dipendente regionale deceduto, nella qualità di erede testamentaria, la richiesta, formulata per conto proprio e dei figli minori, di liquidazione di emolumenti non riscossi spettanti al de cuius (accordo ponte, rateo di tredicesima, compenso per lavoro straordinario, indennità di mensa).
Il dipendente regionale era altresì coniugato, anche se separato con sentenza passata in giudicato senza addebito di colpa per il coniuge, ed aveva altri due figli maggiorenni nati dal matrimonio.
I due figli maggiorenni risultano anch'essi eredi testamentari, mentre il coniuge separato è stato escluso dal testamento.
Ora, codesto Dipartimento, dovendo liquidare, a fronte ella richiesta della convivente, i predetti emolumenti, chiede se una quota di questi non debba essere accantonata per il coniuge pretermesso, nell'eventualità che questo impugni il testamento per lesione di legittima, e se tale quota debba corrispondere a 1/4 delle spettanze.

2. In via preliminare conviene richiamare alcuni principi fondamentali in materia di successione mortis causa.
Come è noto l'art 457 cod. civ. prevede che l'eredità si devolve per legge o per testamento; che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca quella testamentaria; che, infine, le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
Questi ultimi sono individuati dall'art.536 cod. civ., ai sensi del quale la legge riserva una quota di eredità al coniuge, ai figli legittimi, ai figli naturali o agli ascendenti legittimi.
I successivi articoli fissano l'entità della quota di riserva per ogni legittimario, regolando altresì le ipotesi di concorso tra i vari legittimari.
Poiché gli ascendenti succedono solo in assenza di figli, i concorsi ipotizzabili sono due: quello del coniuge con i figli e quello del coniuge con gli ascendenti.
In particolare il concorso del coniuge con i figli è disciplinato dall'art. 542 che, al comma 2, dispone che quando i figli legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio, mentre al coniuge ne spetta un quarto.
Infine l'art. 548 si preoccupa di regolamentare la successione del coniuge separato, statuendo che il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Quanto al convivente more uxorio giova ricordare che la Corte Costituzionale , con sentenza 26 maggio 1989, n. 310, ha negato che questo possa essere assimilato al coniuge quale successibile ab intestato, perché il riconoscimento della convivenza more uxorio come titolo di vocazione legittima all'eredità contrasterebbe con i principi del diritto successorio il quale esige che le categorie dei successibili siano individuate in base a rapporti giuridici certi e incontestabili, quale è il rapporto di coniugio.
A ciò consegue che il convivente more uxorio ,in caso di morte dell'altro convivente, non può succedere quale erede legittimo. Ciò non toglie, tuttavia, che lo stesso convivente possa comunque succedere quale erede testamentario, nei limiti della quota disponibile del testatore.
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Dalla normativa richiamata si evince che la legge riserva ai legittimari, come sopra individuati, una quota del patrimonio ereditario, anche contro l'eventuale diversa volontà de cuius.
Pertanto se il testamento contiene disposizioni lesive dei diritti successori dei legittimari, questi possono esercitare un rimedio giudiziario, l'azione di riduzione, tentende a tutelare il legittimario che non abbia ricevuto nulla (cd. legittimario pretermesso) o che abbia ricevuto una quota di beni inferiore a quella a lui spettante per legge.
Trattasi di un'azione di natura personale che è volta alla ricostruzione della massa ereditaria ( cd . riunione fittizia) ed alla
determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro.
Giova a questo punto ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, "il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione e perciò non partecipa alla comunione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento dell'azione di riduzione.... ovvero dopo il riconoscimento da parte dell'erede istituito" (Cass. 926/1975).
E ancora: "le disposizioni lesive di legittima non sono nulle o annullabili, ma valide, anche se suscettibili di essere rese inoperanti, in tutto o in parte, e cioè nei limiti in cui ciò sia reso necessario per l'integrazione della quota di riserva, attraverso l'esercizio del diritto potestativo dell'erede legittimo di chiedere la riduzione" (Cass. 2367/70).

3. Ciò posto va osservato che l'erede o i coeredi subentrano nel complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento della sua morte.
A ciò consegue che, se un dipendente di una pubblica amministrazione era creditore nei confronti di questa per certe somme, alla sua morte il relativo diritto si trasmette agli eredi, in quanto già entrato a far parte del patrimonio del de cuius.
Al riguardo giova richiamare quanto previsto dal R.D. 23 maggio 1924,n. 827, recante il Regolamento generale di contabilità dello Stato, al Titolo VII (Spese dello Stato), Sezione II (Procedimento per l'emissione dei titoli di spesa), artt. 297 e ss.
In particolare l'art. 297 dispone che: "Nei casi di ...morte di un creditore, i titoli di spesa devono essere intestati....agli eredi (comma 1).
A corredo dei titoli, oltre ai documenti giustificativi che la natura delle spese può richiedere, deve essere unito l'atto che provi la qualità di...erede del creditore (comma 2)".
Il successivo art. 298 , comma 2 , precisa poi che:"La qualità di eredi testamentari si prova:
a) con la copia autentica o con l'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
b) con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti quale testamento sia riconosciuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento;
c) col certificato di morte del creditore, rilasciato dall'ufficiale di stato civile semprechè non sia stato trascritto dal notaio sulla copia o sull'estratto del testamento".
L'art. 300, comma 1, aggiunge che :"Quando siano trascorsi i termini per la denuncia di successione o per il pagamento della relativa tassa, gli eredi devono fornire la prova di avere, a seconda dei casi, fatto la denuncia o soddisfatto la tassa, con certificato del competente ufficio del registro".
Infine l'art. 302 prevede che:"Quando sia presentato un atto legale che attribuisce specificatamente le rispettive quote agli aventi diritto alla successione, possono essere spediti titoli di spesa parziali a ciascuno di essi, nonostante una sola fosse la somma dovuta al defunto".
Va evidenziato che in luogo dell'attestazione di notorietà di cui al citato art. 298, comma 2, lett. b), può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e sottoscritta con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, dello stesso D.P.R..
Analogamente, in luogo del certificato di morte del creditore può essere prodotta, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. h) del citato D.P.R., una dichiarazione sostitutiva, semprechè ne ricorrano le condizioni (l'erede dichiarante sia cioè coniuge, ascendente o discendente del defunto).
Giova in ultimo richiamare quanto previsto dall'art. 48 del D.L:vo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni, in materia di divieti ed obblighi di pubblici impiegati, pubblici ufficiali e, più in generale, debitori del defunto.
Questo, al comma 2, , dispone che:"Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali... non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione... e non è stato dichiarato per iscritto che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione".
Lo stesso art. 48, al comma 3, aggiunge che :"I debitori del defunto... non possono pagare le somme dovute... agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o integrativa con l'indicazione dei crediti... suddetti.... e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'Ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12 lettere d) ed e)".
Al riguardo va precisato che i crediti di cui al citato art. 12, lett. e), sono "i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, compresi quelli per rimborso di imposte o contributi".

4. Occorre a questo punto verificare se le norme sin qui richiamate consentono di fornire una risposta al quesito sollevato da codesto Dipartimento con riferimento alla fattispecie in oggetto.
Dalla normativa codicistica richiamata si evince che il coniuge separato con sentenza passata in giudicato senza addebito di colpa vanta diritti successori pari a quelli del coniuge non separato. Ricorrendo, poi, nella fattispecie un concorso tra coniuge e più figli, legittimi e naturali, la quota spettante al coniuge è pari ad un quarto.
Nel testamento del dipendente regionale deceduto il coniuge separato non è stato però chiamato alla successione. Conseguentemente questo -come chiaramente affermato in una delle sentenze sopra citate - non partecipa alla comunione ereditaria e, in quanto legittimario pretermessso, potrà far valere i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento dell'azione di riduzione.
Secondo un'altra delle sentenze citate le disposizioni testamentarie lesive di legittima non sono nulle o annullabili, ma valide anche se suscettibili di essere rese in tutto o in parte inoperanti attraverso l'esercizio dell'azione di riduzione.
Questa, come sopra chiarito, si configura come diritto potestativo del legittimario pretermesso che può, nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, decidere se esercitare o meno tale diritto.
A fronte di tale giurisprudenza sembra allo Scrivente che, pur in presenza di un legittimario pretermesso, codesto Dipartimento -acquisita la documentazione di cui al citato art. 298, comma 2, del R.D. 827/1924 e curati gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 3, del D.Vo 346/2000- potrà procedere alla liquidazione degli emolumenti de quibus in favore degli eredi testamentari.
Tra gli obblighi posti a carico dei debitori del defunto nella normativa richiamata non è previsto infatti quello di accantonare, in via di cautela, la quota spettante al legittimario pretermesso o comunque leso.
E' previsto invece, nel citato art. 48, il divieto di pagare le somme dovute se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione del credito da liquidare, nonché l'obbligo di comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente l'avvenuto pagamento del credito.
Adempimenti, questi, che, pur avendo finalità eminentemente fiscali, consentono tuttavia, nel caso di utile esperimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso, di far risultare nella massa ereditaria anche il credito liquidato agli eredi testamentari e di reintegrare quindi, anche in relazione ad esso, la quota del legittimario.
Conclusivamente, in mancanza di una espressa previsione nel senso dell'accantonamento della quota del legittimario pretermesso e considerato che le ragioni di questo, nel caso di utile esperimento della azione di riduzione, restano comunque salvaguardate dagli adempimenti formali sopra descritti, sembra allo Scrivente che codesto Dipartimento possa procedere alla liquidazione degli emolumenti dovuti in favore degli eredi testamentari, attenendosi nell'emissione dei relativi titoli di spesa, alle norme soprarichiamate.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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