Pos. 1  Prot. N. /46.02.11 



Oggetto: L.r. 26/2000, art. 54. Canone di locazione alloggi popolari. Quesiti.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
dei Lavori Pubblici
Dipartimento Lavori pubblici
Servizio Aree Urbane e Politica
della Casa - U.O.B. IX
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in merito all'interpretazione dell'art. 54 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, a seguito delle richieste in proposito inoltrate da parte di vari Comuni dell'Isola (tra i quali, per ultimo, il Comune di Xxxx con la nota n. 05 del 28 gennaio 2002).
Più precisamente il quesito riguarda il primo comma del summenzionato art. 54 della l.r. 26/2000, che ha introdotto il canone minimo di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nella Regione Siciliana in misura di lire 100 mila mensili.
In proposito si chiede di conoscere la decorrenza di tale canone minimo, nonché l'eventuale applicabilità degli abbattimenti, previsti dal secondo comma dell'art. 54 - sui canoni determinati dal D.A. n. 1112/99 - in misura del 50% per l'anno 1997 e in misura del 25% per l'anno 1998, anche al canone minimo pari a lire 100 mila mensili.

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
Il Decreto Assessoriale n. 1112 del 23 luglio 1999 ha determinato - ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18 e al fine di adeguare il precedente D.A. n. 370/XI del 15 marzo 1996 a quanto previsto dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1996 - "i nuovi canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", al fine di prevedere un numero di fasce tale da assicurare una progressività continua dei canoni in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare.
L'art. 2 del citato D.A. fissava quale data di decorrenza per l'applicazione dello stesso quella del 1° gennaio 1999.
La fissazione del canone minimo in misura di lire 100 mila mensili veniva introdotta, invece, dall'art. 54 primo comma della l.r. 18 dicembre 2000, n. 26, insieme alla previsione di un canone massimo non superiore alle 400 mila lire mensili.
Tuttavia, per quest'ultimo, con la più recente legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, veniva stabilita l'applicabilità a partire dall'anno 1997 (cfr. art. 25, comma 3, che ha modificato il comma 3 dell'art. 54 della l.r. 26/2000).
Nessuna espressa previsione veniva stabilita, invece, ai fini della decorrenza dell'applicabilità della disposizione relativa al canone minimo.
Conseguentemente la stessa non può che trovare applicazione dal giorno stabilito per l'entrata in vigore della legge contenente la disposizione medesima, ovvero dal 20 dicembre 2000, data di pubblicazione della l.r. 26/2000 (v. art. 57 della stessa, ai sensi del quale "la predetta legge ... entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione").
E' evidente, infatti, che se il legislatore avesse voluto prevedere, per l'applicabilità della norma sul canone minimo, una decorrenza diversa da quella prevista per tutte le altre disposizioni contenute nella medesima legge, lo avrebbe indicato espressamente così come è avvenuto con riferimento alla previsione della misura massima del canone stesso.
Ne consegue che gli abbattimenti previsti dal comma 2 dell'art. 54, per gli anni 1997 e 1998 troveranno applicazione sui canoni così come determinati dal D.A. 1112/99, che non possono in alcun modo essere soggetti al rispetto della misura minima di lire 100 mila, non trovando quest'ultima applicazione per gli anni presi in considerazione dal citato comma 2, bensì - come già detto - solo dal 20 dicembre 2000.
Dunque, il D.A. n. 1112/99 "ha efficacia nella misura del 50 per cento per l'anno 1997 e del 75 per cento per l'anno 1998" (così come recita il comma 2 dell'art. 54).
A partire dall'anno 1997 opera, inoltre, il limite massimo di lire 400 mila; dal 1° gennaio 1999 il sopracitato D.A. trova, invece, applicazione interamente, nel senso che i canoni di locazione degli alloggi popolari dovranno corrispondere a quelli dallo stesso determinati, senza più l'applicabilità di alcuna misura di abbattimento (e sempre nel rispetto del limite massimo di lire 400.000); dal 20 dicembre 2000 i predetti canoni, determinati sempre ai sensi del citato D.A. n. 1112/99, saranno applicati nel rispetto dell'ulteriore limite, introdotto dal primo comma dell'art. 54, che fissa la misura minima in lire 100 mila mensili.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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