Pos. 1   Prot. N. 45.02.11 



Oggetto: Appalti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria. Normativa vigente.
Acquisizione beni e servizi in economia. Applicabilità D.P.R. n.384/2001. Quesiti.








   

Presidenza Regione

Dipartimento del Personale Dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale
Area Interdipartimentale Servizi generali comuni ai
Dipartimenti, Gestioni contabili diverse, Autoparco.

P A L E R M O




1.      Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere se ed entro quali limiti le disposizioni statali di cui al D.P.R. n. 384/2001, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, possano trovare diretta applicazione nella Regione Siciliana anche se collidenti con la normativa regionale.  

Rappresenta in proposito codesta Amministrazione che con il D.P.R. n. 384/2001 sono state introdotte "norme estremamente significative sotto il profilo della semplificazione delle procedure" in materia di acquisizione in economia di beni e servizi attraverso il cottimo fiduciario; mentre, in ambito regionale l'art.12 della L.R. n.4/96 prevede la possibilità di ricorrere alla trattativa privata senza gara per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a £ 50.000.000 e con gara informale, secondo quanto previsto dai regolamenti interni, per importi superiori fino a 100.000 ECU .
Si chiede pertanto di conoscere l'avviso dello scrivente sulla possibilità, "fatte salve le norme regionali più favorevoli, nel senso di una semplificazione più spinta", di applicare la disciplina statale, ed "in definitiva, (si chiede) quale sia il completo quadro normativo di riferimento in materia di acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria".


2.      In ordine ai quesiti suesposti, appare preliminare la individuazione del quadro normativo di riferimento in materia di acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, atteso che il legislatore regionale non ha dettato ad oggi una disciplina organica che pertanto deve desumersi dal coordinamento delle diverse norme presenti nell'ordinamento regionale e nella legislazione statale. Rimangono esclusi dalla presente disamina gli appalti di servizi di cui alla categoria 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157 (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), disciplinati specificamente con l'art. 14 della L.r. 6 aprile 1996, n.22. 

Va pregiudizialmente evidenziato che la Regione Siciliana ha aderito al sistema convenzionale disposto dall' art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n.488, con l'art.8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.20 (come modificata dalla L.r.26 marzo 2002, n.2) rubricato "adesione al circuito nazionale acquisti" che al comma 1 così dispone:" Le amministrazioni centrali e periferiche della Regione e le restanti pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modifiche ed integrazioni."
L'art. 26 delinea un sistema in cui, tramite le procedure previste dalla normativa vigente in materia di scelta del contraente, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alla P.A.. In particolare detta norma attribuisce al Ministro del Tesoro la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di forniture sino alla concorrenza di un quantitativo complessivo determinato (cfr. circ. Min Tesoro 26/6/2000, n.1).
Ai sensi del 2° comma dell'art. 8 della L.r. n.20/2001 citata, in alternativa all'utilizzo delle suddette convenzioni, "sia le Amministrazioni centrali e periferiche della Regione sia le restanti pubbliche amministrazioni possono procedere all'acquisto di beni e servizi purché a prezzi inferiori a quelli oggetto della convenzione".
Per quelle categorie di acquisti per le quali non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi del predetto art. 26, la disciplina applicabile per gli appalti di importo sotto soglia comunitaria deve desumersi dal combinato disposto dell'art.65 della L.r. 10/1993, dell'art.3 della L.r. 15/1993,dell'art. 7 della L.r. 19/1994, degli artt. 12 e 19 della L.r. 4/1996 e dell'art.1, comma 9, della L.r. n. 21/1998.
L'art. 65 della L.r. 10/1993 rinvia, per gli appalti di forniture di beni di importo inferiore a 130.000 ECU, ai procedimenti e alle modalità e competenze "previsti dalle norme concernenti i contratti di singoli enti" che possono essere modificate nell'esercizio della potestà regolamentare degli enti medesimi (art. 7, comma1, l.r, 19/1994).
L'art.3 della L.r. 15/1993 dispone che "l'Amministrazione regionale e gli enti del settore pubblico regionale per l'acquisto e le forniture di beni e servizi sono tenuti ad applicare le disposizioni della L.r. 10/1993 e le relative norme di attuazione e, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia per il Provveditorato dello Stato"
L'art, 7, comma 2, della l.r.19/1994 prevede poi che "per quanto non disciplinato da norme speciali di legge o da norme regolamentari, si applicano le disposizioni del R.D. 23 maggio 1924, n. 827".
La successiva L.r. 4/1996, all'art.12 ha previsto "in deroga ad ogni altra disposizione di legge, nonché a norme statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza gara per ...pubbliche forniture di beni o servizi...di importo non superiore a lire 50 milioni" (comma 1); e l'affidamento a trattativa privata, mediante gara informale, disciplinata dai regolamenti interni dell'ente appaltante, di forniture di beni di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU (comma 2).
          L'art.19 per gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (200.000 D.P.S.) ha previsto che questi ultimi possono essere affidati a trattativa privata nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti interni degli enti committenti (comma 2). 

Giova osservare in proposito che la circostanza che ad oggi l'Amministrazione regionale non si sia dotata delle norme regolamentari, richieste dalle ultime due disposizioni citate, non impedisce alla stessa di attivare la trattativa privata che è comunque disciplinata dall'ordinamento regionale .
  In materia di forniture di beni e servizi viene infine in rilievo l'art.1, comma 9 della L.r. n. 21/1998, che sostituisce il comma 4 dell'art.14 della L.r. n.4/1996, che prevede l'applicazione del criterio del massimo ribasso per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari, e per l'affidamento di forniture mediante trattativa privata. La disposizione medesima, nel suo secondo inciso, introduce altresì il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale, prevedendo l'esclusione dall'aggiudicazione delle offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. 

Il tenore letterale della disposizione citata evidenzia che essa ha carattere generale, è valevole cioè per tutte le ipotesi di aggiudicazione di cottimi fiduciari, sia di forniture che di servizi , oltre che per l'affidamento di forniture di beni e servizi mediante trattativa privata di importo inferiore alle soglie comunitarie.
Giova precisare che la suindicata disposizione non può trovare applicazione nei casi in cui non ha luogo alcuna gara, come è consentito per le trattative private (senza gara) di servizi e forniture di importo fino a 50 milioni ex art. 12, co. 1, L.r. n.4/1996 (cfr. Circ. Ass.to LL.PP. 3 giugno 1999, n. 5).
   


3.      Esaurita l'attività di richiamo e coordinamento della normativa applicabile da parte dell'Amministrazione regionale in materia di appalti di forniture di beni e servizi sotto soglia, si può passare all'esame della normativa vigente in materia di forniture di beni e servizi in economia.  

In particolare si osserva che, fatte salve le ipotesi coperte dal sistema convenzionale ex art.26, L.n.488/1999, l'istituto non è compiutamente disciplinato nella legislazione regionale.
L'unico riferimento normativo sull'acquisizione in economia di beni e servizi si rinviene nel (citato) art. 3 della Legge regionale n. 15 del 1993 dove si prevede, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale , per l'acquisizione di beni e servizi, è tenuta ad applicare in quanto compatibili, le norme vigenti in materia per il Provveditorato dello Stato. Il rinvio si intendeva al "regolamento sui lavori, le provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato" approvato con D.P.R. 12 giugno 1985, n.478.
Tuttavia la natura dinamica e formale del rinvio de quo - come si desume dalla parola "vigenti"- implica la necessità di identificare la normativa attualmente applicabile al Provveditorato.
In proposito si consideri che il citato D.P.R. è stato abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n.384, recante :
" Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" e che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello stesso: "I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto...si intendono riferiti al presente regolamento".
Pertanto, ai sensi del detto art. 3, L.r. 15/1993, la normativa applicabile in materia di acquisizione di beni e servizi in economia è il D.P.R. n. 384/2001, in quanto compatibile con la normativa regionale.
In tal senso dispone peraltro anche lo stesso D.P.R. n.384/2001, all'art.12, che prevede che: "Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali che così dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni".
E' il caso di aggiungere che, poiché l'art.2 del D.P.R. n. 384/2001 prevede la possibilità di acquisizione di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario, trova applicazione il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso e quello di esclusione delle offerte anomale di cui al predetto art.1, comma 9, L.r. n.21/1998,data la portata generale dello stesso.

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  In conclusione, dalle norme suesposte, si desume che (in mancanza di convenzioni ex art. 26, D.P.R. n.488/1999) agli appalti di forniture di beni sotto soglia (di importo inferiore a 130.000 ECU) si applica , per quanto non disciplinato da norme speciali di legge o regolamentari, il R.D. n. 827/1924 (art. 7, comma 2, L.r. n. 19/1994); in particolare poi, se di importo fino a 50 milioni possono essere affidati mediante trattativa privata senza gara (art.12, comma 1, L.r. 4/1996; mediante trattativa privata con gara informale, se di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU (art.12 comma 2, L.r. n. 4/1996).  

Se ricorrono i presupposti per l'acquisizione delle forniture in economia trova applicazione il D.P.R. n. 384/2001 (art. 3, L.r. n.15/1993).
  Anche per quanto concerne gli appalti di servizi sotto soglia (in mancanza di convenzioni ex art.26, D.P.R. n. 488/1999) trova applicazione in linea generale il R.D. n. 827/1924; se gli stessi sono di importo fino a 50 milioni è espressamente consentita la trattativa senza gara (art. 12, comma 1, L.r. 4/1996). 


Infine, nell'ipotesi in cui ricorrano gli estremi dell'acquisizione dei servizi in economia, si applicherà il D.P.R. n.384/2001 (art.3, L.r. n.15/1993).
Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.


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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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