Pos. I   Prot. N. /44.02.11 



Oggetto: D.M. 4 aprile 2001 concernente corrispettivi per attività di progettazione ex art. 17, comma 14 bis, L. 109/94. Applicabilità in Sicilia.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Enti Locali
P A L E R M O

e, p.c. Assessorato regionale
Lavori pubblici
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato, traendo spunto da un quesito formulato dal Comune di Xxxx con nota n. 33161 del 15.11.2001, chiede allo Scrivente di esprimersi in ordine alla applicabilità nella Regione Siciliana del decreto ministeriale 4 aprile 2001.
In particolare il Comune di Xxxx, con la nota richiamata, premesso che il decreto in oggetto disciplina i corrispettivi delle attività di progettazione e di altre attività accessorie ai sensi dell'art. 17, comma 14 bis, della L. 109/94, manifesta "perplessità in ordine all'applicazione delle suddette disposizioni nella nostra Regione" motivate sia dal fatto che le stesse disposizioni potrebbero ritenersi "limitate alle sole prestazioni professionali previste dal citato art. 17, comma 14 bis, e non estese quindi alle più generali prestazioni professionali"", sia dalla circostanza che l'art. 5 del decreto in esame, nel fare riferimento al calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata, considera, tra l'altro, la progettazione preliminare "la cui redazione è assegnata dall'art. 5 della L.r. 21/85 agli uffici tecnici dei Comuni".

2. L'art. 17 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, che disciplina l'"Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie", al comma 14 bis così dispone: "I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalla tariffa in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'art. 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494".
In attuazione di tale norma è stato emanato il decreto ministeriale 4 aprile 2001, recante "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14 bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche".
Il decreto in esame disciplina, pertanto, i corrispettivi delle prestazioni professionali connesse all'attività di progettazione di lavori pubblici nonché alle altre attività previste dal citato art. 17 della legge Merloni.
Esso consta di cinque articoli e di alcune Tabelle, che ne costituiscono parte integrante.
Nell'articolato sono disciplinati, tra l'altro, il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale (art. 3) e il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata (art. 5).
Quanto alle tabelle, la Tabella A, nell'indicare i corrispettivi a percentuale per le diverse classi e categorie di lavori, interviene sulla Tabella A della Legge 143/49, di approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti; la Tabella B indica le aliquote base relative alla progettazione e alla direzione dei lavori; le altre tabelle regolano gli onorari relativi ad altre prestazioni accessorie, quali quelli per le prestazioni in materia di sicurezza nei cantieri (Tabella B2), quelli relativi ai rilievi planoaltimetrici (Tabella B3.1), quelli relativi agli studi di impatto ambientale (Tabella B4), quelli relativi ai piani particellari di esproprio (Tabella B5) e alle attività di supporto al responsabile del procedimento (Tabella B6).
Per ragioni di completezza va altresì ricordato che il titolo originario del decreto in esame era "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti"; che il Consiglio nazionale dei periti industriali ha chiesto al T.A.R. del Lazio l'annullamento del decreto in oggetto perché la L. 109/94, nel rimandare alla fonte secondaria, non ha voluto fare riferimento solo alle tariffe degli ingegneri e degli architetti, visto che anche altri professionisti sono coinvolti nelle attività di cui all'art. 17 della stessa Legge; che l'Ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici, con nota del 23 maggio 2001, ha precisato che le nuove tariffe si applicano indistintamente a tutte le attività professionali previste dalla L. 109/94; che, conseguentemente, con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n. 128, il titolo originario è stato sostituito col titolo "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14 bis...", sopra riportato.
Va infine segnalato che, secondo quanto riportato sulla stampa specializzata (cfr. Italia Oggi, 24.1.2002, p. 42), nel corso di un incontro tenutosi il 22 gennaio scorso presso il Ministero della giustizia fra i rappresentanti del dicastero, dei consigli nazionali degli ordini professionali interessati, dell'ANCI e dell'UPI, per superare i vizi di legittimità e di eccesso di delega sollevati con il citato ricorso al TAR del Lazio, sarebbe stata decisa l'abrogazione del decreto in oggetto, ancora oggi in vigore, e la sua sostituzione con un nuovo provvedimento.

3. Ciò posto occorre considerare se il decreto ministeriale sin qui esaminato possa ritenersi applicabile nella Regione Siciliana.
Al riguardo lo Scrivente condivide le perplessità manifestate dal Comune di Xxxx nella nota indicata in premessa.
Il decreto in esame, infatti, emanato in attuazione del disposto dell'art. 17, comma 14 bis, della L. 109/94 con l'intento di stabilire i criteri di calcolo dei corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività accessorie previste dallo stesso art. 17, presuppone la disciplina della progettazione di cui alla legge Merloni che, come è noto, per certi aspetti diverge da quella di cui agli artt. 5 e seguenti della L.r. 21/85, vigente nella nostra Regione.
In particolare, ad esempio, l'art. 5 bis della citata L.r. 21/85 articola l'attività di progettazione in tre livelli - preliminare, di massima ed esecutiva - ed indica per ogni livello di progettazione gli elaborati tecnici da approntare.
Per contro l'art. 16 della Legge Merloni, pur articolando anch'esso la progettazione in tre livelli - preliminare, definitiva ed esecutiva - richiede, in relazione a ciascun livello, lo svolgimento di attività e l'approntamento di elaborati tecnici non sempre coincidenti con quelli previsti dal legislatore regionale.
Ancora, l'art. 5 della L.r. 21/85 prevede la possibilità per gli enti appaltanti di avvalersi di professionisti esterni per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi, ma limita poi tale possibilità, con riferimento ai progetti preliminari, alla sola ipotesi in cui gli enti "non dispongono di propri Uffici tecnici".
Per contro l'art. 17, comma 4, della Legge Merloni prevede che possa essere affidata a professionisti esterni - singoli, associati o riuniti in società - purchè ricorrano le condizioni previste dalla stessa norma, la redazione non solo del progetto definitivo ed esecutivo, ma anche del progetto preliminare.
Ora, alla rilevata disomogeneità tra la disciplina delle attività di progettazione prevista dalla Legge Merloni e quella prevista dalla L.r. 21/85 consegue che l'applicazione nella Regione Siciliana del decreto ministeriale in esame sarebbe fonte di incertezze e di difficoltà difficilmente superabili.
Il decreto infatti, in quanto fonte secondaria e integrativa della legge quadro statale, presuppone, come sopra chiarito, la disciplina prevista nella stessa legge e, per certi versi, nel regolamento di attuazione di questa.
Non si vede pertanto la ragione per cui, pur non trovando applicazione in Sicilia le norme sulla progettazione di opere pubbliche di cui alla Legge Merloni e al regolamento di attuazione di questa, dovrebbe darsi applicazione al decreto ministeriale in esame, che di quelle norme costituisce un'integrazione e un completamento.
Del resto il legislatore siciliano, all'art. 7 della L.r. 21/85, ha disciplinato la determinazione degli onorari delle attività di progettazione, direzione lavori, assistenza, prestazioni geologiche e geotecniche, atti tecnici di espropriazione..., disponendo che: "Per la valutazione degli onorari si applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione".
Tutto ciò considerato sembra allo Scrivente che il D.M. 4 aprile 2001 debba ritenersi non applicabile in Sicilia.
In ambito regionale continueranno, pertanto, ad applicarsi, anche per le prestazioni professionali relative alle attività di progettazione di opere pubbliche, di direzione dei lavori e di supporto tecnico-amministrativo, le tariffe nazionali vigenti per ciascuna professione, come stabilito dal citato art. 7, comma 2, della L.r. 21/85.
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Solo per completezza va infine segnalato che l'art. 117, comma 3, della Costituzione, nel testo novellato dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001, ricomprende la materia delle "professioni" tra quelle di legislazione concorrente, in relazione alle quali, ai sensi dello stesso art. 117, comma 3, ultimo inciso, "spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla Legislazione dello Stato".
Tale previsione apre nuovi spazi all'iniziativa legislativa regionale nella materia de qua.
Quale primo esempio di intervento legislativo regionale nella materia delle professioni va segnalata la Legge Regione Calabria 26 novembre 2001, n. 27, recante "Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli ordini, collegi e associazioni professionali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie Regioni, del 2 febbraio 2002, n. 5.
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Considerata la rilevanza della questione esaminata, si ritiene di dover trasmettere copia del presente parere all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, competente nella materia in oggetto.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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