Pos. II   Prot. N. /42.11.02 



Oggetto: E.S.A. Regolamento di organizzazione della Dirigenza. Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,




Allegati n...........................


Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
Unità Operativa e Vigilanza Enti
P A L E R M O




1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento trasmette allo scrivente Ufficio la delibera n. 225/CA dell'E.S.A. del 6.12.01, concernente "Approvazione regolamento di organizzazione della Dirigenza". Codesto Dipartimento nel formulare sul regolamento de quo talune osservazioni chiede il parere dello scrivente sulla problematica relativa.

2. Sul regolamento dell'E.S.A., sottoposto all'attenzione dello scrivente Ufficio, si formulano le seguenti osservazioni:
Art. 1: nel condividere le osservazioni formulate da codesto Dipartimento in relazione al titolo si osserva che analoghe osservazioni vanno riferite anche all'art. 1; l'uno e l'altro vanno modificati, tenuto conto che la L.r. 10/2000 non ha riguardo solo alla dirigenza bensì alla organizzazione degli uffici nonché al rapporto di lavoro e di impiego di tutto il personale dipendente;
Art. 2 - comma 2 - lett. f: il Consiglio può determinare solo i criteri generali per la determinazione di tariffe, canoni ecc., rientrando l'esatta determinazione degli stessi nelle competenze gestionali;
comma 2 - lett. h - i - j: atteso il principio di separazione delle competenze, si sottolinea che i compiti previsti nelle lettere che si annotano rientrano nei compiti di gestione e come tali non competono al Consiglio;
comma 4: le competenze del comitato esecutivo così come previste dallo Statuto dell'E.S.A. vanno ridisegnate e non possono essere semplicemente confermate poiché talune di tali competenze concernono la funzione gestionali;
Art. 3 - comma 1: nel condividere le osservazioni formulate si osserva ulteriormente che vanno indicati i servizi;
comma 2: l'istituzione delle unità operative spetta ai dirigenti in relazione alle necessità di efficienza ed efficacia del servizio;
comma 3: l'intero comma è da cassare, la previsione contenuta nel 7° comma dell'art. 4 della L.r. 10/2000 è giustificata (nell'ambito regionale) dal "soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità...", non sembra che analoga previsione possa giustificarsi per i compiti dell'ESA;
comma 4: quelli indicati sono servizi e non aree;
Art. 4: oltre alle osservazioni formulate da codesto Dipartimento si sottolinea che le disposizioni contenute nell'articolo che si annota costituiscono, in buona sostanza un avanzamento per il personale di determinate qualifiche.
Poiché nell'ambito dell'ESA esiste già la figura del dirigente, in sede di prima applicazione della L.r. 10/2000 l'Ente deve limitarsi a prendere atto di quanto già esistente;
comma 7: si rinvia all'osservazione su art. 5, comma 5;
Art. 5: non appare conducente l'osservazione di codesto Dipartimento relativa alla nomina del Direttore dell'IRVV; la L.r. 21/65 e lo Statuto dell'ESA prevedono, infatti, che il direttore generale sia nominato mediante pubblico concorso per titoli, cambiato il sistema per effetto dell'adeguamento alla L.r. 10/2000 il Direttore generale va nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. In mancanza di Dirigente di prima fascia il nuovo Dirigente generale può essere scelto solo tra i dirigenti di seconda fascia con i requisiti di cui all'art. 23 D. Leg.vo 30 marzo 2001 n. 165;
- Va determinata la durata minima dei contratti sia per il Dirigente generale sia per i dirigenti.
comma 5: la disposizione ivi contenuta è interamente da cassare; l'analoga previsione contenuta nell'art. 9, comma 8, L.r. 10/2000 si giustifica solo per i Dirigenti generali ed esclusivamente per il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra la struttura politica e i vertici della struttura amministrativa; in nessun modo può consentirsi per i dirigenti di strutture intermedie;
Art. 6 - lett. c: non si comprende quali siano "gli altri" incarichi dirigenziali non compresi all'art. 5;
lett. f e g: le parole "... di competenza dell'ESA ..." sono del tutto superflue;
lett. l: le funzioni di "datore di lavoro" sono solo del Direttore generale quindi vanno cassate le parole ".... Unitamente ai Dirigenti allo scopo delegati";
Per quanto concerne l'osservazione di codesto Dipartimento circa i controlli sull'operato del Dirigente generale, gli stessi sono previsti al comma 4 dell'art. 9, tutt'al più, per maggiore chiarezza all'art. 2, lett. l, tra i compiti del Consiglio dopo " ... obiettivi ..." potrebbe aggiungersi "... verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, ...";
Art. 8: si condividono le osservazioni di codesto Dipartimento e, pertanto, l'inciso "... e la permanenza delle disposizioni contenute nei R.R.OO in materia di indennità e anzianità" va cassato;
Art. 9: le disposizioni appaiono coerenti (anche in riferimento alla nomina di esperti) con quanto previsto dal D. Leg.vo 30 luglio 99 n. 286;
Art. 10: anche in detto articolo vanno cassate le disposizioni che fanno riferimento a precedenti regolamenti e indennità si condividono, infatti, le osservazioni di codesto Dipartimento.
Per quanto concerne il sistema previdenziale, non sembra che il mancato riferimento al sistema INPDAP per le nuove assunzioni possa dare adito a dubbi. Invero, per attuare un diverso sistema pensionistico l'ESA dovrebbe procedere alla creazione di un proprio fondo e ciò potrebbe avvenire solo con legge.
comma 3: le disposizioni ivi contenute sembrano volere realizzare una riqualificazione del personale. Ricorda lo scrivente Ufficio che con delibera n. 172/CA del 4.10.2000 l'ESA ha proceduto ad attuare le tabelle di equiparazione del proprio personale al personale regionale, ex art. 31 L.r. 6/97, in tale sede per l'area - C - era previsto: "Le singole funzioni attribuite alle posizioni B1, B2, B3 - C1, C2, C3 che dovrannno essere adottate dall'Ente sono quelle previste dal C.C.N.L. dei dipendenti civili dello Stato pubblicato nella GURI del 25.2.99". Se l'appena citata disposizione è stata attuata, la previsione contenuta nel comma dell'articolo che si annota costituisce una duplicazione di benefici.
Art. 11: i primi quattro righi vanno cassati; solo successivamente all'approvazione del presente nuovo regolamento è possibile procedere alla applicazione del trattamento economico - previsto per il personale regionale; le disposizioni contenute nei primi righi costituiscono un mezzo non legittimo per applicare retroattivamente le nuove previsioni.
Art. 12 comma 1 e 2: il riferimento va fatto a tutta la L.r. 10/2000 atteso che anche nel titolo III della legge regionale sono contenute norme applicabili agli Enti regionali; in tal modo non necessita alcun riferimento al D. Leg.vo 29/93 poiché già contenuto nella L.r. 10/2000.
Il riferimento ai contratti collettivi e alle progressioni verticali va cassato, poiché una volta recepita la nuova disciplina giuridico-economica del personale dell'Ente non possono essere frammischiate discipline contrattuali di diversi comparti assolutamente divergenti e non sovrapponibili.
Infine, per quanto concerne l'osservazione formulata da codesto Dipartimento al punto - 10 - della relazione, si sottolinea che può trovare una giusta collocazione nell'ambito della pianta organica dell'ESA solo quel personale di cui l'Ente necessita stabilmente.


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