Pos. IV Prot.___________/36.2002.11


OGGETTO: Regione siciliana.- Organizzazione amministrativa.- Esercizio di funzioni dirigenziali.- Ambito di competenza delle articolazioni operative.

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
Dipartimento regionale lavoro
(Rif. nota n. 603/02/Gr. U.O.I. del 13 febbraio 2002)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, premesso di avere proceduto - nel quadro dei compiti e degli obiettivi facenti capo al richiedente Dipartimento - alla stipula dei contratti individuali di lavoro aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi dirigenziali, e rilevato che talune strutture operative (periferiche) in cui il Dipartimento è articolato svolgono una serie di compiti rientranti nella sfera di competenza di altri dipartimenti, sia del medesimo Assessorato che di altri rami dell'Amministrazione regionale - alle stesse assegnate direttamente dalla legge, ovvero demandate in virtù di direttive generali o di provvedimenti di delega appositamente emanati - si rappresenta il problema di quale debba essere la fonte da cui deriva, per i dirigenti preposti, l'obbligo di assolvimento di tali ulteriori compiti, esterni alla struttura dipartimentale in cui sono incardinati.
In relazione alla esposta problematica si chiede di conoscere se si rendano necessari atti di natura contrattuale, ovvero se siano sufficienti provvedimenti unilaterali (in ipotesi, anche di delega) dei dirigenti generali preposti ai competenti dipartimenti.
Si chiede ancora se, nella fattispecie, siano configurabili atti da emanarsi autonomamente da parte dei dirigenti generali competenti per materia ovvero se essi siano rimessi, previa intesa, alla competenza del dirigente generale del dipartimento lavoro, ed ancora se i provvedimenti di delega posti in essere antecedentemente alla l.r. 15 maggio 2000, n. 10, mantengono, tuttora, la loro validità, ovvero se siano da ritenere caducati.

2.- Ai fini della soluzione della complessa problematica proposta si osserva preliminarmente quanto segue.
L'organizzazione amministrativa della Regione, pur profondamente modificata in forza delle previsioni recate dalla l.r. 15 maggio 2000, n. 10, e delle disposizioni attuative della riforma, non presenta però caratteri di discontinuità rispetto alla struttura ed alla organizzazione precedente.
In particolare le funzioni e gli ambiti di competenza dei dipartimenti in cui i vari rami dell'Amministrazione regionale sono articolati non sono stati soggetti ad una definizione ex novo, rimanendo invero agli stessi fondamentalmente ascritte le attribuzioni già demandate alle direzioni regionali.
In altri termini non sembra che la disposta riforma dei moduli organizzativi e l'avvenuto conferimento ai dirigenti di attribuzioni prima riferite agli organi di direzione politica abbia determinato la modifica degli ambiti di competenze delle strutture amministrative di massima dimensione che compongono l'Amministrazione regionale.
Si evidenzia altresì che la concreta realtà organizzativo-funzionale della Pubblica amministrazione, pur operando mediante strutture distinte e diversificate, risponde all'esigenza, unitaria, di realizzazione dei fini istituzionali e di perseguimento dell'interesse pubblico.
Le necessarie ed imprescindibili interconnessioni, procedurali e di attività, che tra le svariate strutture operative dello stesso o di diversi rami dell'Amministrazione regionale, si realizzano, rispondono al principio costituzionale di buon andamento che impone, finanche tra amministrazioni appartenenti a diversi ordinamenti, una leale cooperazione.
Va inoltre asserito che la titolarità di funzioni da parte dei dirigenti preposti a strutture operative (di qualsiasi dimensione) è strettamente correlata all'ambito di competenza dell'ufficio (dirigenziale) ricoperto, della cui complessiva attività esaustivamente risponde.
E pertanto, qualora in forza di provvedimenti normativi, od anche in virtù di determinazioni amministrative di carattere generale, assunte, nel rispetto del principio di funzionalità, in tema di organizzazione degli uffici, e finalizzate al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, determinati compiti siano imputati alla sfera di competenza di una struttura operativa, ne discende che gli stessi debbano altresì considerarsi ascritti alle funzioni proprie del dirigente alla stessa preposto.
L'oggetto dell'incarico di direzione di un ufficio dirigenziale, in altri termini, non può che avere come riferimento - determinabile anche per relazionem - lo svolgimento dei compiti (rectius, di tutti i compiti) di competenza della relativa struttura operativa.

Premesse le superiori, succinte, considerazioni ne consegue che la fonte da cui discende, per i dirigenti preposti a qualsivoglia struttura operativa - centrale o periferica, di dimensione intermedia o ad essa inferiore - l'obbligo di esercitare le inerenti funzioni, appare identificabile, oltreché nell'atto di conferimento dell'incarico, nel complesso normativo di riferimento, dall'esame delle cui disposizioni dovrebbero emergere i compiti delle relative strutture.
Pertanto gli eventuali provvedimenti (unilaterali) di attribuzione di competenze o, secondo i casi, di delega delle stesse, da parte del Dirigente generale del sovraordinato Dipartimento, responsabile della gestione unitaria della struttura di massima dimensione e di tutte le articolazioni che alla stessa fanno capo, si appalesano legittimi qualora nell'atto bilaterale di natura privatistica mediante il quale è stato conferito l'incarico di direzione del singolo ufficio dirigenziale interessato, si sia operato il dovuto rinvio alle competenze della struttura.
Si ritiene di dover puntualizzare - considerato che a ciascun Dirigente generale è imputata, tra l'altro la autonoma organizzazione delle risorse assegnate - che è rimessa alla potestà di ciascuno di essi per tutte le strutture dipendenti dal Dipartimento cui si è preposti, ogni determinazione circa l'attribuzione degli incarichi.
Pertanto, nelle fattispecie in esame, è necessaria, più che un'intesa - sostanziantesi in una codeteminazione paritaria del contenuto volitivo di un atto - una esplicita richiesta, formulata dai singoli Dirigenti generali competenti in relazione alla materia al Dirigente generale del Dipartimento lavoro, di voler disporre a che vengano posti in essere gli adempimenti ed esercitati i compiti in discorso da parte delle articolazioni operative del Dipartimento medesimo.
Infine si osserva che, alla luce della disposta ripartizione dei poteri all'interno delle pubbliche amministrazioni e della conseguente separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, nonché della avvenuta attribuzione dei poteri gestionali attraverso i disposti incarichi dirigenziali generali, è da ritenere che i provvedimenti di delega posti in essere precedentemente all'attuazione della riforma amministrativa in discorso, siano da considerarsi ormai privi di efficacia.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.
Avv. Giovanni Carapezza


L'AVVOCATO GENERALE f.f.
(Francesco Castaldi)


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