Pos.2   Prot. N. /35.11.02 



Oggetto: Natante realizzato con contributi regionali - Art.17 L.r. 26/1987 e art.10 Regolamento CEE n.2792/1999.




Allegati n...........................
Assessorato cooperazione,
commercio, artigianato e pesca
Dipartimento pesca
PALERMO

1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede di conoscere se - a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CEE n.2792/99 - ai natanti che hanno usufruito delle agevolazioni, ai sensi dell'art.3 della L.r. 26/1987, per la costruzione e la trasformazione del naviglio vada comminata la decadenza dai benefici - così come previsto dal 5° comma dell'art.17 legge citata per le ipotesi di mancato rispetto del vincolo di destinazione e/o del divieto di alienazione imposti ai natanti per la durata di dieci o cinque anni, secondo i casi, - ovvero se nella Regione siciliana sia applicabile il quarto comma dell'art.10 del Regolamento CEE n.2792/1999 che recita: "L'aiuto alla costruzione o all'ammodernamento a titolo del presente regolamento è rimborsato pro rata temporis qualora la nave in questione sia radicata dallo schedario delle navi da pesca della Comunità, entro un periodo di dieci anni dalla costruzione o di cinque anni dai lavori di ammodernamento".

2. In merito si espone quanto segue. La decadenza dai benefici comminata dall'art.17, 5° comma, L.r. 26/1987, in riferimento al 2° comma dello stesso articolo, si verifica quando i natanti, le attrezzature e gli impianti prima di dieci (o cinque) anni dalla concessione delle agevolazioni siano alienati o destinati a scopi differenti da quelli per cui sono stati costruiti senza l'autorizzazione assessoriale da rilasciare in casi eccezionali. Vale a dire che, se i beneficiari delle agevolazioni di cui all'art.3 della L.r. 26/1987, arbitrariamente, infrangono i vincoli temporali, le condizioni e i criteri previsti dalla relativa norma di finanziamento regionale, ad essi va comminata la decadenza dall'intero ammontare di quanto erogato.
Diversa è l'ipotesi in cui i suddetti beneficiari decidano di optare per altro aiuto pubblico in quanto tale possibilità di opzione è espressamente prevista da un regolamento comunitario che - come evidenziato anche da codesto Assessorato - è un atto a portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il regolamento CE n.2792/99 del 17 dicembre 1999, entrato in vigore il 2 gennaio 2000, nel prevedere una serie di azioni strutturali - di cui ai titoli II, III e IV - volte ad orientare ed agevolare la ristrutturazione del settore della pesca, regola puntualmente il cumulo degli aiuti pubblici alla flotta da pesca e all'art. 10 paragrafo 3, prevede:
a) nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione di una nave, gli aiuti all'ammodernamento della stessa non sono ammissibili"; lo diventano, conseguenzialmente, dal 6° anno in poi.
b) I premi per l'arresto definitivo non sono cumulabili con un altro aiuto comunitario concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti (CEE) n.2908/83, (CEE) n.4028/86 e (CE) n.2468/98". Il paragrafo 3 dell'art.10 del predetto regolamento prosegue:
"Tali premi sono diminuiti:
i) di una parte dell'importo precedentemente riscosso, in caso di aiuto per l'ammodernamento .......; Tale parte è calcolata pro rata temporis per il periodo di cinque anni precedente l'arresto definitivo......".
Il regolamento comunitario e la normativa nazionale applicativa prevedono, dunque, la possibilità di optare per un aiuto successivo, rinunciando pro rata temporis a quello precedentemente riscosso. In tale ipotesi l'agevolazione regionale concessa per l'ammodernamento delle navi da pesca ai sensi della L.r. 26/1987 (che si atteneva al regolamento CEE n.4028/1986 - come risulta dalle disposizioni applicative di tale legge regionale, emanate con D.A. 13 aprile 1988) sarà automaticamente detratta pro rata temporis, per il periodo di vincolo residuo, dal premio per l'arresto definitivo del natante, liquidato dal Ministero. Le modalità di calcolo sono esattamente stabilite dal D.M. 22.12.2000 che, inoltre, all'art.7 ha imposto agli enti pubblici erogatori di precedenti agevolazioni, al fine di consentire il rispetto dei vincoli da questi imposti, di comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale, le agevolazioni concesse e le scadenze del vincolo. L'autorità marittima, poi, avrà cura di annotare i vincoli tra i gravami del natante o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio di destinazione.
Conclusivamente, il beneficiario di un aiuto all'ammodernamento del natante, concesso ai sensi della L.r. 26/1987, potrà accedere al piano per l'arresto definitivo ottenendo un premio diminuito pro rata temporis del contributo che ancora residua per arrivare alla scadenza del vincolo pregresso. Il problema non si pone, chiaramente, per le agevolazioni concesse per la costruzione di navi poiché le misure di arresto definitivo possono essere applicate, ai sensi dell'art.7 Reg. CE n.2792/99 soltanto a navi di età pari o superiore ai 10 anni. E a tal proposito, si evidenzia che il quesito posto da codesto Assessorato in ordine all'applicabilità nella Regione siciliana dal paragrafo 4 dell'art.10 del Reg. CEE n.2792/99 non si pone in ordine ad ipotesi in cui un peschereccio aderisca all'arresto definitivo in costanza di una pregressa agevolazione regionale; in tal caso la previsione è quella di cui al precedente paragrafo 3. Il paragrafo 4 dell'art.10 Reg. citato sembra invece riguardare ipotesi in cui non c'è cumulo di aiuti ma si è in presenza di un solo aiuto. Esso si limita a prevedere il rimborso (pro rata temporis) solo per quelle navi da pesca che, dopo aver usufruito di aiuti alla costruzione o all'ammodernamento e mentre è ancora perdurante il vincolo temporale di destinazione di 10 o 5 anni, vengano radiate dallo schedario delle navi da pesca della Comunità per essere destinate a scopi diversi dalla pesca o per continuare ad esercitarla ma non più all'interno della Comunità. Inoltre, le ipotesi regolamentate dalla norma comunitaria suddetta ineriscono solo ad aiuti alla costruzione o all'ammodernamento concessi "a titolo del presente regolamento". La nave deve aver usufruito di quegli aiuti erogati in virtù del Regolamento CEE n.2792/99) e, quindi, dalla data di entrata in vigore dello stesso (" gennaio 2000).
Da tale data, l'uscita del natante dalla flotta da pesca della Comunità, - prima dello scadere del vincolo temporale - con il conseguente mancato completamento degli obiettivi oggetto dei programmi pluriennali di orientamento, comporterà la sua radiazione e la necessità che l'aiuto sia rimborsato (pro rata temporis), non potendosi più verificare la possibilità di optare per altro aiuto successivo, che permetterebbe di compensare l'aiuto precedentemente concesso (come avviene nella ipotesi di cui al paragrafo 3 dell'art.10) portandolo in diminuzione di un successivo eventuale premio per l'arresto definitivo, giacchè tale compensazione - proprio per l'uscita della nave da pesca dalle acque comunitarie o per la sua destinazione a finalità differenti dalla pesca - diviene impossibile.
Inoltre, mentre l'art.10, paragrafo 3, del Reg. CE n.2792/99 - nel prevedere che i premi per l'arresto definitivo non sono cumulabili con altro aiuto comunitario - testualmente dispone che essi non si cumulano con aiuti concessi" in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti (CEE) n.2908/83, (CEE) n.4028/86 e (CE) n.2468/98", il successivo paragrafo 4 regolamenta solo ipotesi di aiuti "a titolo del presente regolamento".
E' da intendere, allora, che gli Stati membri devono applicare la procedura del rimborso pro rata temporis a tutti i natanti radiati dallo schedario delle navi da pesca della Comunità che hanno usufruito di un aiuto alla costruzione o all'ammodernamento erogato a partire dal 2 gennaio 2000. Le ipotesi di cui al paragrafo 4 (contrariamente a quelle del paragrafo 3 dell'art.10 Reg. n.2792/99) non possono riguardare gli aiuti all'ammodernamento e alla costruzione erogati ai sensi della L.r. n.26/1987 che - si ribadisce - si attenevano al Regolamento CEE n.4028 del 18 dicembre 1986,
Da quanto finora detto, in ordine al paragrafo 4 dell'art.10 del Regolamento CE n.2792/99, consegue che codesto Assessorato potrà comminare la decadenza dall'intero beneficio all'ammodernamento o alla costruzione di navi da pesca concesso prima dell'entrata in vigore del citato regolamento - in virtù del principio tempus regit actum - qualora, senza autorizzazione, venga disatteso il vincolo di destinazione del natante ad attività di pesca ovvero questa attività venga continuata fuori dalle acque comunitarie comportando la radiazione dallo schedario delle navi da pesca della Comunità
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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