Pos. II   Prot. N. /32.11.2002 



Oggetto: Consorzi di bonifica - Amministratori - Rapporto di esclusività - Artt. 12 e 13 L.r. 10/2000.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi
Infrastrutturali

  e, p.c.         PRESIDENZA DELLA REGIONE  

Dipartimento del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del
personale
PALERMO   
                       


1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla esatta interpretazione dell'art.12 L.r. 10/2000 che sembrerebbe aver sancito uno stato di incompatibilità in capo a tutti i dirigenti ai quali sia stata assegnata la direzione di una struttura, a mantenere incarichi esterni non inerenti le funzioni assegnate.
La problematica, di particolare interesse per codesto Dipartimento stante che alla guida di tutti i Consorzi di bonifica sono preposti dirigenti dell'Amministrazione regionale nominati con decreto Assessoriale, è fonte di incertezze, poiché se l'art.12 L.r. 10/2000 prevede l'esclusività del rapporto, il successivo art.13 fa intravedere la possibilità di incarichi aggiuntivi e l'art.14 del contratto collettivo regionale della dirigenza remunera gli incarichi aggiuntivi con una quota fino al 30% della somma confluita nel fondo destinato al trattamento economico accessorio.
Infine, l'art.4 del contratto individuale tipo, allegato alla delibera di Giunta n.369 del 16 ottobre 2001, farebbe salvi gli incarichi esterni in corso di espletamento alla data di stipula del contratto di dirigente. Tale deroga, disposta non in forza di legge ma sulla base di una delibera di Giunta creerebbe ulteriori perplessità, soprattutto per quegli incarichi non occasionali ma che perdurano nel tempo e che sembrano rientrare nella incompatibilità.

2. L'art.12 della L.r. 10/2000 dispone che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, i dirigenti cui è stata assegnata la direzione di strutture di qualsiasi dimensione, devono dimettersi da qualsiasi incarico esterno "non inerente alle specifiche funzioni assegnate" oppure optare per altro incarico differente da quello a carattere gestionale.
Dalla formulazione della norma citata, può dedursi che la stessa non intende sancire, in assoluto, un principio di incompatibilità tra l'incarico di dirigente regionale e l'incarico esterno.
Infatti, l'incarico esterno conferito dall'Amministrazione di appartenenza al dirigente regionale, in ragione della qualifica dallo stesso rivestita, delle funzioni collegate alla qualifica e/o delle particolari cognizioni richieste non comporta incompatibilità.
Di contro, se l'incarico è conferito da terzi, si configura l'ipotesi di incompatibilità; il dirigente potrà ugualmente accettare l'incarico esterno ma, in tal caso, l'incarico dirigenziale non potrà avere carattere gestionale; potrà essere un incarico di studio, di ricerca, di consulenza ecc, ma, in ogni caso, un incarico che non comporti gestione di spesa.
Per quanto concerne la presente deroga contenuta nella delibera di Giunta n.369 del 16.10.2001 ed inserita nel contratto individuale tipo della dirigenza (art.4) va precisato che l'una e l'altro dispongono testualmente: "Resta ferma la previsione di cui al comma 4° dell'art.13 della L.r. n.10/2000 salvi gli incarichi in corso di espletamento alla data di stipula del presente contratto". La deroga, quindi, atteso il riferimento normativo operato non all'art.12 bensì all'art.13, c.4°, non concerne l'espletamento dell'incarico esterno da cui "se non inerente alle specifiche funzioni" il dirigente deve dimettersi (oppure optare per un incarico dirigenziale che non comporta gestione di spesa) bensì il compenso dovuto per l'incarico aggiuntivo.
Il quarto comma dell'art.13 L.r. 10/2000, infatti, nel sancire il principio di omnicomprensività del trattamento economico del dirigente regionale, ha previsto che i compensi dovuti da terzi per gli incarichi esterni, debbano confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
In altri termini se l'incarico aggiuntivo è stato conferito dalla stessa amministrazione, al dirigente per effetto del principio di omnicomprensività non è dovuto alcun compenso; se l'incarico esterno è stato conferito da terzi, il compenso dovuto non può essere percepito dal dirigente interessato, ma va corrisposto all'Amministrazione di appartenenza e dovrà confluire nel fondo destinato al trattamento economico accessorio della dirigenza. In questa ultima ipotesi, secondo quanto previsto dall'art.14 del contratto sulla dirigenza, al dirigente che svolte incarico aggiuntivo conferito da terzi, è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di risultato, una quota, in ragione del proprio apporto, fino al 30% della somma che confluisce al fondo.
La disposizione contenuta nella delibera di Giunta e confluita nell'art.4 del contratto tipo della dirigenza-disposizione che, in realtà, più che una deroga costituisce una esplicitazione del principio secondo cui la legge non può che disporre per il futuro - fa salvi gli incarichi in corso di espletamento, indipendentemente dalla loro durata, sia che siano stati conferiti dall'amministrazione regionale, sia che siano stati conferiti da terzi, i quali, quindi, continueranno ad essere remunerati (se previsto) secondo il sistema esistente prima dell'entrata in vigore della L.r. 10/2000.
Il presente parere, rientrando la problematica in oggetto tra le competenze della Presidenza della Regione - Dipartimento del personale e dei servizi generali, viene trasmesso anche al predetto Dipartimento. Lo scrivente Ufficio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti della materia nell'ipotesi in cui il Dipartimento del personale dovesse fornire elementi utili per nuove valutazioni.
           

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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