Pos. 4   Prot. N. /31.02.11 



Oggetto: Documenti amministrativi. Diritto d'accesso. Atti relativi al conferimento di incarichi dirigenziali.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
P A L E R M O



1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento regionale chiede l'avviso dello scrivente su una questione che di seguito si rappresenta.
Con DD.DD.GG. sono stati approvati i criteri generali relativi all'affidamento degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali ed istituiti le aree, i servizi e le unità operative del Dipartimento; in conseguenza dei superiori atti sono stati stipulati i contratti individuali di lavoro per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
Successivamente all'attribuzione dei detti incarichi taluni dirigenti dell'Assessorato hanno presentato istanze d'accesso agli atti relativi "... a tutti i decreti di conferimento degli incarichi dirigenziali... per l'attivazione di ogni misura giurisdizionale a tutela dei propri diritti..." e codesto Dipartimento regionale, considerando tali richieste generiche e non motivate, ha ritenuto di dover negare agli istanti la conoscibilità degli atti sopracitati.
L'Amministrazione richiedente rappresenta, altresì, che, con successiva nota i suddetti istanti hanno reiterato la richiesta motivando l'esigenza di conoscenza con la necessità di difendere i propri diritti in sede giurisdizionale mediante la proposizione di ricorsi avverso gli incarichi conferiti dal Dirigente generale.
Tutto ciò premesso, e atteso il potenziale conflitto della richiesta d'accesso con l'opposto diritto alla tutela dei dati personali contenuti negli atti richiesti, codesto Dipartimento chiede la consultazione dello scrivente Ufficio rappresentando di averne dato comunicazione agli istanti e ritenendo che l'interesse dei dirigenti in discorso possa avere riguardo non già a tutti gli atti richiesti bensì solo agli atti di conferimento degli incarichi per i quali gli stessi avevano presentato formale richiesta di attribuzione.

2. Su quanto sopra riferito si osserva quanto segue.
Circa le perplessità manifestate dalla richiedente Amministrazione, riguardanti la divulgazione di notizie lambenti la sfera privata di terzi va, preliminarmente, valutata la natura giuridica della posizione dei richiedenti l'accesso.
Com'è noto, il diritto d'accesso va riconosciuto a chiunque si trovi in una particolare posizione legittimante e cioè in rapporto con l'affare o il procedimento in relazione al quale si chiede di esercitare il suddetto diritto (Cfr. ex plurimis C. Stato, sez. IV, 27.8.98, n. 1131).
Non sembra dubbio che l'actio ad exibendum di cui è questione abbia ad oggetto documenti in chiara relazione con gli istanti, trattandosi degli atti riguardanti gli incarichi dirigenziali di responsabilità di strutture tecnicamente ricopribili da parte dei medesimi richiedenti e la cui conoscenza viene ritenuta necessaria per la tutela dei propri diritti.
Sotto il profilo della eventuale incisione della richiesta nella sfera privata di altri soggetti va riferito, in generale, che la legge 675/95 volta ad approntare una sostanziale tutela sulla riservatezza dei dati personali, dispone un diverso regime ove il trattamento riguardi dati personali ordinari (art. 27) ovvero dati sensibili (art. 22), facendo, comunque, salve le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi (art. 43) e garantendo, conseguentemente la massimizzazione della circolazione informativa dei documenti ancorchè riguardanti dati riservati (cfr. ex plurimis C. Stato, Ad, pl., 5/97).
Da un punto di vista oggettivo non sembra che gli atti richiesti possano contenere dati sensibili, idonei cioè a rivelare il patrimonio più intimo del singolo, per i quali, comunque, è disposta la conoscibilità ove sia necessaria per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria (art. 16, co. 1, lett. b, D. lgs. 135/1999). Per i dati personali ordinari, contenuti nei documenti richiesti, tra i quali rientra il trattamento economico accessorio collegato agli incarichi conferiti, l'accessibilità ai relativi documenti non è stata modificata dalla legge 675/96 (Cfr. C. Stato, sez. V, 10.2.2000, n. 737) e l'utilizzazione delle relative informazioni per la difesa dei propri diritti non necessita di autorizzazione del Garante né si deve acquisire il consenso dell'interessato purchè i dati vengano conservati con modalità adeguate e non vengano sistematicamente comunicati o diffusi all'esterno (Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, 17.9.97 - 23.9.99).
Orbene, da quanto sopraesposto ne discende che gli atti richiesti, sia sotto il profilo soggettivo che dal punto di vista del trattamento dei dati involgenti la vita privata di terzi, non possono essere rifiutati.
Circa, infine, l'accertamento dell'interesse degli istanti nei confronti, non già di tutti gli atti richiesti, bensì solo di quelli relativi agli incarichi per i quali gli stessi avevano formulato formale richiesta di attribuzione, va osservato che l'accertamento dell'interesse all'esibizione da parte della P.A. va effettuato con riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire, non potendosi operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o all'ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere (Cfr. C.G.A. sez. giurisd., 29.11.99, n. 631).

3. A' termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.

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